Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21684 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/10/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 26/10/2016), n.21684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10858-2014 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GALATI 100-C,

presso lo studio dell’avvocato ANNA D’ALISE, rappresentato e difeso

dall’avvocato BARTOLO GIUSEPPE SENATORE, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO della SALUTE, (C.F. in controricorso (OMISSIS)), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA dei

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 255/2013 della CORTE d’appello di NAPOLI,

depositata il 29/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 23.3.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti (a mezzo posta elettronica in data 23.6.16), relativa al ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 255 del 29.1.13, del seguente letterale tenore:

“p. 1. – S.G. ricorre – affidandosi a quattro motivi avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato rigettato l’appello avverso la reiezione, da parte del tribunale di Napoli, della domanda da lui proposta nei confronti del Ministero della Salute per il risarcimento dei danni…, quantificati in non meno di Euro 520.000.

p. 2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c. per la possibilità di esservi dichiarato improcedibile ovvero, in subordine, di esservi rigettato.

p. 3. – Il ricorrente sviluppa quattro motivi (“violazione dell’art. 360, nn. 3 e 5 in relazione all’art. 2938 c.c. e art. 112 c.p.c. sulla violazione del principio della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”; “violazione dell’art. 360, n. 3 in relazione agli artt. 2934 e 2935 c.c.”; “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 2947 c.c., commi 2 e 3, art. 147 c.p. e art. 590 c.p.”; “sulla violazione dell’art. 360, n. 3 in relazione all’art. 1223. Sulla violazione della L. n. 296 del 1958. Sulla violazione del D.P.R. n. 1256 del 1971. Sulla violazione della L. n. 833 del 1978”) per contestare l’applicata prescrizione quinquennale a far tempo dalla data di presentazione della domanda di indennizzo ex lege n. 210 del 1992, anzichè da quella di comunicazione del relativo responso.

Poichè il ricorrente aveva notificato il ricorso all’intimato Ministero presso l’avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (ivi in via (OMISSIS)) il 14.3.14, anzichè presso l’unica competente avvocatura generale in Roma, è stata disposta – con ordinanza interlocutoria 30 novembre 2015, n. 24417, comunicata il 4.12.15 la rinnovazione della notifica entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza con cui l’ordine è stato impartito.

All’esito, il Ministero della Salute ha notificato controricorso (in data 4.2.16), eccependo l’inammissibilità del ricorso perchè la sentenza gravata è conforme alla giurisprudenza consolidata sul punto della decorrenza della prescrizione e prospettando un giudicato sia sull’insussistenza di una “responsabilità colpevole” del Ministero, sia sull’entità quinquennale del termine prescrizionale.

p. 4. – E tuttavia non consta, agli atti a disposizione di questo relatore e sulla base delle certificazioni di cancelleria, che della rinnovazione della notificazione sia stata depositata nella cancelleria di questa Corte la prova entro i venti giorni dalla scadenza del termine per provvedervi (e cioè entro i venti giorni dal 2.2.16 e quindi entro il 22.2.16), non essendo stato ivi versato il ricorso nè compiutamente notificato, nè anche solo avviato per la notifica.

Eppure (tra le ultime, v. Cass. 23 febbraio 2016, n. 3529, ove richiami alla giurisprudenza precedente), in sede di giudizio di legittimità, qualora la Corte di Cassazione, riscontrata la nullità della notifica del ricorso, ne abbia disposto la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., il deposito – ad opera del ricorrente destinatario dell’ordine – del ricorso nuovamente e correttamente notificato alla controparte deve avere luogo entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato dal giudice per la rinnovazione, secondo la previsione dell’art. 371-bis c.p.c. (Cass. Sez. Un., 21 luglio 2004, n. 13602), la cui inosservanza determina la pronuncia d’ufficio di improcedibilità del ricorso (Cass. Sez. Un., ord. 2 dicembre 2005, n. 26225; Cass. 30 giugno 2011, n. 14445; Cass. 23 marzo 2012, n. 4747; Cass., ord. 25 luglio 2012, n. 13094; Cass., ord. 7 novembre 2012, n. 19254; Cass. 21 novembre sez. 2013, n. 26141; Cass. 24 novembre 2014, n. 24975; Cass., ord. 12 marzo 2015, n. 4958) e senza che possa rilevare nè la data di materiale recupero dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato con cui la rinnovazione è stata eseguita (solo la successiva produzione del quale, del resto, la consolidata giurisprudenza di questa Corte ammette fino all’udienza di discussione), nè una eventuale costituzione del resistente (che, nella specie, neppure si è avuta), posto che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità dell’atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori…”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti hanno depositato memoria o sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate.

3.- A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.

4.- Pertanto, non avendo dato il ricorrente – cui pure la questione è stata sottoposta con la notifica della medesima – la prova indicata al p. 4 della relazione, il ricorso va dichiarato improcedibile per le ragioni ivi indicate, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c.; e le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente soccombente.

5.- Deve, infine, trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante integralmente soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara improcedibile il ricorso;

– condanna parte ricorrente, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di parte controricorrente, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 2.050,00, oltre spese prenotate a debito ed oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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