Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21684 del 23/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 23/08/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 23/08/2019), n.21684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5885-2015 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO

D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO DIERNA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RENATO SPERANZONI;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., C.F. (OMISSIS), FERSERVIZI S.P.A.

in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 414/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/08/2014 R.G.N. 154/2011.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– con sentenza in data 21 agosto 2014, la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della decisione del giudice di primo grado, accertato il diritto di F.L. a rimanere alle dipendenze della Rete Ferrovia Italiana S.p.A. presso la Direzione Compartimentale Infrastruttura di (OMISSIS) aveva condannato la stessa a reintegrare l’appellante nel proprio organico a decorrere dal 9 giugno 2008 respingendo le domande relative al risarcimento dei danni patrimoniale e non patrimoniale dedotti quale conseguenza dell’asseritamente illegittimo trasferimento a Ferservizi;

– per la cassazione della sentenza, limitatamente ai capi relativi al rigetto della domanda di risarcimento del danno per l’illegittimo trasferimento e di quello da perdita di chance sempre per effetto del trasferimento, propone ricorso F.L. affidandolo a due motivi;

– resistono con controricorso Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Ferservizi S.p.A. e propongono, altresì, ricorso incidentale affidato a un motivo.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento del danno;

– il motivo è inammissibile;

– nonostante, infatti, parte ricorrente deduca l’omesso esame di un fatto, risulta evidente dalla stessa formulazione del motivo la finalità di ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità;

– l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, introduce, infatti, nell’ordinamento, un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

– di conseguenza, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (in questi termini, Cass., n. 27415 del 29/10/2018);

– appare evidente nel caso di specie che parte ricorrente mira ad ottenere una inammissibile rivisitazione delle risultanze istruttorie con particolare riguardo al rilievo riconosciuto in termini risarcitori agli accertamenti medico – legali eseguiti sul ricorrente ed alle conseguenze psichiche derivanti dal trasferimento subito;

– con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione di generiche “norme di diritto” ed omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla pronunzia di rigetto della domanda di risarcimento del danno per perdita di chance;

– premessa l’inconferenza di una generica censura attinente alla violazione di “norme di diritto”, non può che ribadirsi, con riguardo al denunziato omesso esame, quanto affermato in relazione al primo motivo di ricorso, essendo evidente l’intenzione di ottenere un diverso andamento dell’iter decisorio e non ciò che risulta ammissibile in base alla norma e, cioè, l’esame di un fatto storico che sarebbe stato omesso

– con l’unico motivo di ricorso incidentale si denunzia la violazione dell’art. 1362 c.c., in relazione al capitolato prestazionale oggetto di causa;

– il motivo è inammissibile;

– pur deducendo, infatti, il ricorrente in via incidentale una violazione di legge, egli mira, in realtà ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie che, come già chiarito, risulta appannaggio esclusivo del giudice di merito, essendo inibita in sede di legittimità;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, sia l’appello principale che quello incidentale devono essere dichiarati inammissibili;

– la reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

– sussistono i presupposti per il versamento, da parte di entrambi, ricorrente principale ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale. Compensa integralmente le spese di lite. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2019

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