Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21684 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/10/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 19/10/2011), n.21684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8485-2010 proposto da:

B.M. (OMISSIS), nella sua qualità di

titolare della Ditt B.M. Elettronica, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PO 102, presso lo studio dell’avvocato MAZZA FRANCESCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato EPIFANIO LUCIO MARIO giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FULCIERI PAULUCCI DE CALBOLI 54, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO PAPANDREA, rappresentato e difeso

dall’avvocato DE MARCO ANTONIO giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 451/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

2/04/09, depositata il 22/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

La Corte letta la relazione del Cons. Paolo Stile;

udite le conclusioni del P.G., dott. Carlo Destro.

esaminati gli atti:

Fatto

OSSERVA

Con due motivi di ricorso il B. censura il solo capo b) della sentenza n. 451/2009 della Corte d’Appello di L’Aquila con il quale il Collegio Abruzzese ha riconosciuto e dichiarato l’illegittimità del licenziamento del 16.8.1999, adducendo che il provvedimento sarebbe viziato da: A) violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 2697 c.c., commi 1 e 2; B) omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Sostiene il ricorrente che il Giudice d’Appello avrebbe erroneamente tratto il proprio convincimento circa l’esistenza di un vero e proprio licenziamento orale, anzichè di dimissioni anch’esse rassegnate oralmente dal lavoratore, per non essersi uniformato ai principi giurisprudenziali in tema di ripartizione dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c..

A detta del ricorrente, il C. non avrebbe fornito in giudizio la benchè minima prova del proprio assunto e, in assenza di tale attività probatoria, la Corte d’appello di L’Aquila non avrebbe potuto che respingere la domanda sul punto.

Sostiene, inoltre, il B. che il Giudice d’appello non avrebbe correttamente interpretato e valutato le dichiarazioni rese da alcuni testi, poste a base del proprio decisum.

Il ricorso presentato dal B. risulta manifestamente infondato.

La Corte del riesame ha motivato la propria decisione sostenendo che le prove fornite da entrambe le parti nel corso del giudizio (interrogatorio formale, prove testimoniali e documentazione allegata ai fascicoli di parte) l’hanno indotta a ritenere “sufficientemente provato che la cessazione del rapporto di lavoro inter partes sia avvenuta per effetto di una manifestazione di volontà riconducibile dal datore di lavoro manifestata verbalmente …” e, detta motivazione è priva di vizi di legittimità.

Invero, questa Corte – nell’affrontare il problema dell’onere della prova allorquando il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza invece di dimissioni del lavoratore ha affermato che il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un’eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull’eccipiente ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 2 (tra le tante, Cass. n. 4760/2000; Cass. n. 6132/01).

Per le considerazioni sopra svolte il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 2,500,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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