Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21684 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 06/07/2017, dep.19/09/2017),  n. 21684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15206-2013 proposto da:

M.A., (OMISSIS), C.A. (OMISSIS),

R.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9-C INT. 2 3, presso lo studio dell’avvocato CARLO RIENZI,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1855/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.

Fatto

RILEVATO

che:

la sentenza impugnata, in riforma della decisione del primo giudice, ha rigettato le domande proposte dai ricorrenti indicati in epigrafe, volte, da un lato, all’ottenimento della declaratoria di illegittimità del termine apposto ai vari contratti – con conseguente conversione degli stessi in uno a tempo indeterminato e condanna al pagamento, in favore dei ricorrenti medesimi, di posta risarcitoria – intercorsi tra ciascuno ed il Ministero, e, dall’altro, al riconoscimento del diritto alla medesima progressione stipendiale spettante ai dipendenti a tempo indeterminato secondo la contrattazione collettiva nazionale in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata, con conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive;

per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso i lavoratori, affidato a tre motivi;

il Ministero ha resistito con controricorso;

è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

la difesa dei ricorrenti ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

i ricorrenti – denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999; del preambolo della stessa (commi 2, 3 e 4), dei punti 6, 7 e 10 delle considerazioni generali dell’accordo quadro Ces-Unice-Ceep sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito ed allegato alla predetta Direttiva; della clausola 1, lett. B, della clausola 2, punto 1, della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro citato; del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1,4,5(commi 4 e 4 bis), 10 e 11, anche in combinato disposto con la L. n. 124 del 1999, art. 4; del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, commi 1 e 2, – hanno censurato la statuizione di rigetto della domanda di conversione dei contratti a termine in uno a tempo determinato, assumendo l’applicabilità, al caso, del menzionato D.Lgs. n. 368 del 2001;

inoltre – denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999; delle clausole 1, 2, punto 1, 4 e 5, dell’accordo quadro Ces-Unice-Ceep sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito ed allegato alla predetta Direttiva; del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1,4 e 5; del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, – hanno dedotto l’erroneità dell’avvenuto riconoscimento della legittimità della reiterazione dei contratti, assumendo la sussistenza dell’abuso e riproponendo in via subordinata la questione di legittimità costituzionale e comunitaria del D.L. n. 70 del 2011, art. 9, comma 18, e L. n. 124 del 1999, art. 4 per violazione degli artt. 3,4,11 e 117 Cost.;

infine – denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, con riferimento alle clausole 4 ed 8, n. 3, dell’accordo quadro Ces-Unice-Ceep sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito ed allegato alla predetta Direttiva, nonchè del principio di non discriminazione hanno censurato la statuizione di rigetto della domanda di adeguamento retributivo in misura pari al trattamento, conseguente al meccanismo di calcolo della retribuzione tabellare che prevede aumenti corrispondenti al crescere dell’anzianità di servizio, riservato ai lavoratori titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Ritenuto che:

le prime due censure non sono fondate quanto ai ricorrenti R. e M., giacchè la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto ribadito (in adesione a Cass. nn. 22556 e 22557 del 2016, ove è affrontato il tema della compatibilità della normativa di riferimento con i parametri costituzionali e comunitari), da ultimo, da questa Corte con la sentenza n. 8935/2017, con la quale è stato affermato – con riferimento al reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee – che “non è, in sè, configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, – fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze prospettando non già la sola reiterazione, ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima -; nè il carattere abusivo della reiterazione può essere affermato quale conseguenza della dichiarazione di illegittimità dell L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, (Corte cost., sentenza n. 187 del 2016), perchè l’abuso sussiste solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato l’organico di diritto e si siano protratte per oltre 36 mesi”;

non risulta, nel caso, con riferimento ai menzionati ricorrenti, la reiterazione dei contratti in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di diritto” per un periodo superiore a trentasei mesi, nè vi è deduzione circa il ricorso improprio o distorto, da parte dell’amministrazione, alle varie tipologie di supplenze temporanee;

la censura è invece fondata quanto ad C.A., titolare di contratti a termine per la copertura di posti vacanti su “organico di diritto” per un periodo superiore a trentasei mesi;

la sentenza impugnata deve quindi essere, in relazione a tale posizione, cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano, sezione lavoro, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della domanda della lavoratrice attenendosi al principio di diritto già affermato da questa Corte con la citata sentenza n. 22556 del 2016 (i.e.: “Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi”);

l’ultima censura formulata da tutti i ricorrenti è fondata, in quanto la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto affermato con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016, con le quali questa Corte ha statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalladirettiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a tet nine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;

la sentenza impugnata deve essere, anche in relazione a tale aspetto, cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano, sezione lavoro, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della domanda di adeguamento retributivo attenendosi al principio da ultimo enunciato e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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