Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21683 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 08/10/2020), n.21683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2645/2014 R.G. proposto da:

PROFITT s.r.l. in liquidazione in persona del suo legale

rappresentante pro tempore e L.G. in proprio rappresentati

e difesi giusta delega in atti dall’avv. Battaglia Maria Grazia con

domicilio eletto in Roma presso il procuratore ridetto alla via G.

Mazzini n. 119;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 70/15/13 depositata il 03/06/2013, non notificata;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore Zeno Immacolata che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

10/12/2019 dal Consigliere Succio Roberto.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale meneghina ha accolto l’appello dell’Amministrazione Finanziaria e in riforma della pronuncia di prime cure dichiarato pertanto legittimo l’avviso di accertamento impugnato riferito a credito IVA per l’anno 2006;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione il contribuente con atto affidato a otto motivi che illustra con memoria; l’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso;

– a seguito di ordinanza resa in data 19 febbraio 2019 questa Corte ha disposta l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito, resasi necessaria ai fini del decidere.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 comma 2 e art. 22, comma 1 per non avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate non avendo l’appellante provveduto a depositare nel termine di legge presso il giudice del gravame la copia della ricevuta di spedizione dell’impugnazione a mezzo del servizio postale;

– anche alla luce della disamina, disposta con l’ordinanza di cui si è detto in narrativa, dei fascicoli del merito, il motivo in esame risulta fondato nei termini che seguono; che ammissibile in quanto il vizio che ne è oggetto è rilevabile d’ufficio e comunque evocato dall’eccezione di tardività proposta in appello;

– rileva la Corte in primo luogo che l’avviso di ricevimento della spedizione a mezzo posta dell’appello dell’Agenzia delle Entrate di fronte alla CTR Lombardia è munito di indicazione della data di spedizione apposta con timbro datario; esso indica la data di spedizione in quella del 6 dicembre 2011;

– va detto che invero la prova della tempestività della notifica dell’impugnazione può fornirsi secondo questa Corte anche per mezzo della produzione non della ricevuta di spedizione, ma dell’avviso di ricevimento, a determinate condizioni;

– sul punto, si è statuito infatti (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017) che nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso – o dell’appello – che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente – o l’appellante – al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione; ciò a condizione che nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarlo. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza);

– la stessa ricitata pronuncia precisa però come si ponga anche la rilevanza, ai fini della ritualità della costituzione del ricorrente nel processo tributario, come dell’appellante, dell’omesso tempestivo deposito della ricevuta di spedizione postale diretta del ricorso quando risulti in atti l’avviso di ricevimento del relativo plico raccomandato;

– esattamente su questo profilo deduce il primo motivo ricorso; e in tal senso, diretto ad attribuire rilevanza alla tempestività del deposito in parola, si esprime la pronuncia massimamente nomofilattica appena citata, al punto 4.2. e al punto 5.14 (in questo secondo caso in sede di enunciazione del principio di diritto) facendo espresso rimando, quanto al momento della produzione, alla circostanza secondo la quale essa deve avvenire “sempre all’atto della costituzione”;

– l’uso di tal espressione ha una evidente e inequivoca funzione: quella di collegare strettamente tra di loro la prova della tempestività della spedizione con la tempestività della produzione di tale prova al giudice incaricato di valutarla;

– come è noto il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, prevede l’onere per il ricorrente, come per l’appellante, di provvedere “entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità depositare, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmettere a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137 c.p.c. e ss. ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.” La ratio di tale disposizione è quella di consentire al giudice la verifica della tempestività della proposizione dell’appello con il rispetto del termine di decadenza dall’impugnazione, previsto dal citato D.Lgs., art. 51, ai fini del controllo sul passaggio in giudicato della sentenza gravata. E’ consolidata la giurisprudenza di legittimità nel sostenere che dalla stessa formulazione letterale della norma l’onere per la parte di provvedere, a pena di inammissibilità, al momento della costituzione in giudizio, agli incombenti sopra riportati si riferisce anche al caso in cui il ricorso medesimo sia notificato direttamente a mezzo del servizio postale, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, (tra le varie Cass. n. 12268 del 2017). Nella fattispecie è pacifico che l’appello sia stato notificato per posta;

– trattandosi di un termine posto dall’ordinamento al fine di verificare la tempestività della costituzione del giudizio, per le superiori ragioni di certezza legate al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, l’adempimento non costituisce una vuota formalità ed il suo mancato adempimento è un vizio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo. Nè può parlarsi di inammissibilità irragionevole, in funzione del raggiungimento dello scopo sotto il profilo dell’avvenuta notifica al contribuente, in quanto il termine di decadenza è posto per le superiori ragioni di ordine pubblico. A nulla rileva, infatti, che nel presente giudizio l’appellante Ufficio abbia provveduto a fornire la prova dell’avvenuta notificazione dell’atto di appello, trattandosi di un adempimento che avrebbe dovuto essere eseguito all’atto della costituzione in giudizio, per le ragioni sopra esposte, non – come invece è avvenuto – in sede di deposito di memoria (in argomento, vedasi anche Cass. 10322/2019 e Cass. n. 15182/18);

– nel presente caso è infatti incontroverso che l’avviso di ricevimento in oggetto documento costituisca l’allegato n. 1 alla memoria illustrativa depositata di fronte alla CTR Lombardia; tal memoria è datata 30 maggio 2012 e risulta depositata con i suoi allegati in data 7 giugno 2012 nella Segreteria della CTR stessa;

– inoltre, ad eguali conclusioni si addiviene valutando, oltre a quanto risulta dall’avviso di ricevimento, quanto si evince dalla produzione dell’elenco delle raccomandate tra le quali vi è anche quella comprovante la spedizione dell’impugnazione che qui ci occupa;

– è ben vero che questa Corte ritiene (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19547 del 19/07/2019) che la prova del perfezionamento della tempestività della spedizione per la notifica a mezzo posta dell’atto di appello sia validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell’elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poichè la veridicità dell’apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d’identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge “ad substantiam”;

– nondimeno, dall’esame dei fascicoli del merito si evince che anche la produzione di detto elenco risulta egualmente eseguita all’atto del deposito di memoria illustrativa dell’Agenzia delle Entrate nel giudizio di appello, in data 7 giugno 2012; tal elenco costituisce infatti l’allegato n. 2 a detta memoria;

– pertanto, sia a considerare il deposito della copia dell’avviso di ricevimento, sia a considerare il deposito dell’elenco delle raccomandate, tali adempimenti risultano entrambi eseguiti fuori termine in quanto perfezionati in data 7 giugno 2012, quindi evidentemente dopo lo scadere dei 30 giorni previsti per la costituzione di fronte alla CTR della Lombardia per l’appellante che decorrevano dalla spedizione dell’atto di appello (che risale al 6 dicembre 2011) e quindi spiravano il 5 gennaio 2012;

– ne deriva la fondatezza del primo motivo di ricorso; i restanti motivi sono assorbiti;

– conseguentemente, la sentenza gravata va cassata senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., in quanto il giudizio di appello non poteva proseguirsi stante l’inammissibilità dell’impugnazione di fronte alla CTR;

– sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese del giudizio.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi;

cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

 

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