Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21682 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 08/10/2020), n.21682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27530/2014 R.G. proposto da:

L.R.M.P., elettivamente domiciliata in Roma, via Giovanni

da Procida n. 31, presso lo studio dell’avv. Fella Santino, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

Sezione staccata di Latina n. 2267/40/14, depositata il 9 aprile

2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10

dicembre 2019 dal Consigliere Nonno Giacomo Maria.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con la sentenza n. 2267/40/14 del 09/04/2014, la Commissione tributaria regionale del Lazio – Sezione staccata di Latina (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 143/03/10 della Commissione tributaria provinciale di Frosinone (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da L.R.M.P. nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2004, oltre alle conseguenti sanzioni;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito dell’applicazione dello studio di settore conforme alla tipologia di attività esercitata dalla ricorrente;

1.2. la CTR accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando che: a) “lo studio di settore applicato, nel caso di specie, ha consentito di individuare e distinguere l’impresa, la dimensione e la tipologia dei prodotti”; b) la contribuente aveva alle proprie dipendenze un operaio apprendista; c) non vi era stata crisi nel settore pastaio con riferimento all’anno 2004; d) “le circostanze esposte dalla contribuente non sono risultate idonee ad escludere la sussistenza dello svolgimento dell’attività lavorativa costituente il presupposto per l’applicazione delle risultanze degli studi di settore”;

2. L.R.M.P. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1 va pregiudizialmente esaminata l’eccezione di giudicato proposta dalla ricorrente con la memoria tempestivamente depositata;

1.1. orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “affinchè il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria” (da ultimo, Cass. n. 6024 del 09/03/2017; Cass. n. 20974 del 23/08/2018);

1.2. nel processo tributario, invece, in assenza di una previsione specifica sulla certificazione del passaggio in giudicato della sentenza, “va applicato per “analogia legis”, secondo la previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, l’art. 124 disp. att. c.p.c., sicchè è necessario che il segretario della commissione tributaria, provinciale o regionale, certifichi, in calce alla copia della sentenza contenente la relazione della notificazione alla controparte o alla copia della sentenza non notificata, che nei termini di legge non è stata proposta impugnazione” (Cass. n. 21366 del 21/10/2015; Cass. n. 3621 del 07/02/2019);

1.3. nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto, unitamente alla memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., una sentenza della CTR priva di tale attestazione sicchè – non potendosi ritenere l’esistenza di un espresso riconoscimento della controparte in ordine alla sussistenza del giudicato esterno (cfr. Cass. n. 4803 del 01/03/2018) – l’eccezione si rivela inammissibile, indipendentemente da ogni questione relativa alla eventuale efficacia vincolante del giudicato esterno nel presente giudizio;

2. con il primo motivo di ricorso L.R.M.P. deduce la violazione e la falsa applicazione del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis, conv. con modif. nella L. 29 ottobre 1993, n. 427, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che nella motivazione dell’avviso di accertamento l’Ufficio non avrebbe dato conto, come suo specifico onere, delle deduzioni formulate dalla contribuente in sede di contraddittorio preventivo, con conseguente illegittimità dell’accertamento medesimo;

3. con i motivi quarto e quinto si contesta, con riferimento al parametro della violazione di legge (del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 39 e 42 e L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7), ma anche in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (limitatamente quarto motivo), la mancata declaratoria di nullità dell’avviso di accertamento, che non avrebbe considerato il materiale probatorio offerto dalla ricorrente in sede di contraddittorio preventivo, ma si sarebbe limitato a considerare il semplice scostamento dallo studio di settore;

4. in buona sostanza, con i tre motivi, che possono essere unitariamente considerati, parte ricorrente si duole del difetto della motivazione dell’atto impositivo, deducendo la violazione di diverse disposizioni di legge; infatti, anche il quarto motivo – salvo che non lo si voglia considerare inammissibile in ragione della proposizione di plurime e indistinte censure (Cass. n. 18021 del 14/09/2016; Cass. n. 21611 del 20/09/2013) – si risolve essenzialmente in una violazione di legge, riferendosi chiaramente al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento;

4.1. invero, è noto che la legittimità dell’avviso di accertamento può essere contestata sotto un duplice profilo: a) quello della sufficienza della motivazione, concernente la sussistenza dei presupposti di legge necessari per la sua emissione; b) quello della effettiva sussistenza, sotto il profilo probatorio, delle presunzioni dedotte dall’Ufficio e che hanno legittimato l’esercizio del potee di accertamento;

4.2. nel caso di specie, le censure in esame riguardano tutte la sufficienza della motivazione dell’atto impositivo, in quanto l’Amministrazione finanziaria non avrebbe dato atto delle risultanze del contraddittorio regolarmente instaurato, così come necessario ai fini della legittimità dell’accertamento a mezzo studi di settore (per tutte, Cass. S.U. n. 26635 del 18/12/2009): trattasi, quindi, di censure riguardanti tutte la correttezza motivazionale dell’avviso di accertamento (profilo di cui al p. 4.1., sub a), a differenza degli altri motivi (di cui infra si dirà), rivolti invece alla valutazione degli elementi istruttori dedotti dalle parti (profilo di cui al p. 4.1., sub b);

4.3. ciò premesso, la CTR non si occupa affatto della sufficienza della motivazione dell’avviso di accertamento; e ciò è pienamente comprensibile: risulta, infatti, dagli atti allegati dalla stessa contribuente che detta questione, effettivamente dedotta in primo grado e non affrontata dalla CTP (che ha deciso sulla base di differenti argomenti), non è stata più riproposta nel giudizio di appello, nel quale Maria Pia La Rocca non si è costituita;

4.4. ne consegue l’evidente inammissibilità della questione e, quindi, dei motivi proposti, atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’onere di riproposizione in appello dei motivi e delle eccezioni non accolte in primo grado opera anche nel processo tributario, a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56; con la conseguenza che l’omessa specifica riproposizione degli stessi in sede di, gravame – senza che sia necessaria la proposizione di un vero e proprio appello incidentale (Cass. n. 14925 del 06/07/2011) preclude l’esame del relativo motivo di ricorso per cassazione (Cass. n. 12191 del 18/05/2018; Cass. n. 30444 del 19/12/2017);

4.5. non è, comunque, inutile evidenziare che i motivi sarebbero comunque infondati, posto che la motivazione dell’atto impositivo allegato al ricorso per cassazione – dà conto del regolare svolgimento del contraddittorio e dimostra di avere ampiamente preso in considerazione le questioni poste dal ricorrente, legittimamente disattendendole;

5. con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per omessa indicazione degli elementi dai quali il giudice avrebbe tratto il proprio convincimento, con conseguente elusione dell’obbligo di motivazione, la quale è solo apparente ed è costituita da espressioni generiche e astratte;

6. il motivo è infondato;

6.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019);

6.2. nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata, sia pur succinta, non è affatto apparente in quanto la CTR ha preso in considerazione i fatti di causa, li ha valutati e ha chiarito le ragioni del proprio convincimento evidenziando che: a) lo studio di settore applicato è rappresentativo dell’attività della ricorrente, effettivamente svolta con l’ausilio di un apprendista; b) nel periodo corrispondente all’anno d’imposta considerato (2004) non può dirsi sussistente la richiamata crisi del settore;

7. con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, non avendo la CTR considerato gli elementi dedotti dalla ricorrente in sede di contraddittorio;

8. il motivo è inammissibile;

8.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018);

8.2. come evidenziato con riferimento al secondo motivo, la motivazione della sentenza impugnata non è nè omessa, nè apparente, essendosi la stessa soffermata su taluni degli elementi dedotti da L.R.M.P., ritenuti rilevanti, ed avendo espresso la sua valutazione di merito;

8.3. nè la ricorrente può dolersi della eventuale insufficienza della motivazione della CTR, non essendo tale vizio motivazionale più censurabile in sede di legittimità;

9. in conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore della lite dichiarato di Euro 23.339,00;

9.1. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 2.300,00, oltre alle spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

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