Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21681 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 08/10/2020), n.21681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3632/18 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore

pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi

n. 12;

– ricorrente –

contro

HERA COMM S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa rappresentata e difesa giusta procura

speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Lupoi Michele Angelo,

elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’Avv. Trailo

Gregorio alla via Carlo Poma n. 2;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2106/12/17 della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia-Romagna, depositata il 3 luglio 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 novembre 2019 dal Consigliere Grasso Gianluca.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

– la Hera Comm s.r.l. ha impugnato l’atto di contestazione n. (OMISSIS) del 5 novembre 2009, emesso in sostituzione di un precedente atto sanzionatorio, con il quale si era proceduto all’irrogazione delle sanzioni in misura pari a Euro 134.359,58 per errata fatturazione di gas metano e inesatta compilazione delle dichiarazioni di consumo. Il giudizio trae origine da una verifica avviata il 10 maggio 2006 nei confronti della Hera Comm s.r.l., società di vendita di energia elettrica e gas naturale, avente ad oggetto la corretta applicazione delle accise gravanti sul gas naturale fornito nella provincia di Bologna, tra il 2004 e il 2006. Da tale controllo emergevano delle significative differenze tra i quantitativi di gas fatturati e quelli risultanti dalla contabilità industriale della società, dovute alla mancata applicazione in sede di fatturazione del coefficiente correttivo volumetrico “KTWO”, previsto in varie delibere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai fini del calcolo del volume di gas erogato in presenza di determinate condizioni ambientali;

– la Commissione tributaria provinciale di Bologna, con sentenza n. 164/2012, disposta la riunione con il giudizio derivante dall’impugnazione dell’atto collegato emesso dalla regione Emilia-Romagna per il recupero dell’addizionale regionale, ha accolto il ricorso, riconoscendo le esimenti dell’incertezza normativa, del caso fortuito e della forza maggiore;

– la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna ha respinto l’appello, condividendo il giudizio del giudice di prime cure sull’esistenza dell’esimente in ordine all’applicazione delle sanzioni. Secondo l’apprezzamento compiuto, il complesso sforzo organizzativo per integrare le strutture aziendali delle 12 local Utility, il continuo adeguarsi alle indicazioni dell’Autorità dell’energia, la necessità di non interrompere le forniture alla clientela, le incognite collegate sia per reali motivi di forza maggiore, sia per casi del tutto fortuiti che sono connessi alla modifica di procedure interne ad aziende, oggetto di fusione societaria, del tutto nuove e a volte totalmente diverse da quelle della incorporante, dimostravano una volontà di collaborazione, che escludeva sia l’atteggiamento doloso che colposo. Si evidenziava, inoltre, l’archiviazione della vicenda in sede penale a seguito della denuncia per mancato versamento dell’accisa;

– l’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo

– la Nera Comm s.r.l. si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza del requisito formale di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 in merito all’esposizione sommaria dei fatti di causa, poichè la lettura del ricorso, pur contenendo la riproduzione integrale del processo verbale di verifica e dell’atto di contestazione delle sanzioni amministrative, consente di comprendere lo svolgimento dei fatti e l’oggetto della pretesa tributaria;

– con l’unico motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, comma 1, e art. 6, comma 5, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Parte ricorrente evidenzia che la sentenza viola e falsamente applica le norme in rubrica laddove i giudici regionali hanno escluso l’applicabilità di sanzioni alla società per assenza di un “atteggiamento” doloso o colposo in capo alla stessa, facendo discendere la mancanza di colpevolezza dalla volontà di collaborazione della società, desunta dalla ricostruzione degli accadimenti riportata nella motivazione. Si sottolinea, peraltro, che la volontà di collaborazione del trasgressore non è di per sè idonea a escludere la consapevolezza ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, in quanto tale volontà presuppone che la violazione sia già stata commessa. Inoltre, si evidenzia che la collaborazione del trasgressore rilieva quale causa di riduzione delle sanzioni. Analogamente, tale collaborazione non può comportare il riconoscimento dell’esimente dalla forza maggiore di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5, di cui viene fatta menzione nella motivazione della sentenza con riguardo alle “vicende” idonee a dimostrare la volontà di collaborazione della società. La nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi e, secondo quanto si evince dalla motivazione della sentenza della Commissione tributaria regionale, tali elementi non paiono essere stati oggetto di adeguata indagine. In aggiunta, si evidenzia che, come dedotto nel giudizio d’appello, la causa che ha impedito l’applicazione del coefficiente “KTWO” alle vecchie utenze, ovvero la necessità di dare luogo a un sistema unico informatico, è derivata da un fatto imputabile alla Hera spa (socio unico di Hera Comm.). Nel 2002, infatti, la Hera spa aveva acquisito diverse società territoriali dotate ciascuna di un proprio sistema informatico, ragion per cui si poneva come inevitabile il problema, del tutto prevedibile, di unificare il sistema informatico anche per addivenire a un sistema unico di fatturazione. Sarebbe stata quindi la stessa società a provocare uno dei fattori (la fusione societaria) che, secondo la pronuncia impugnata, hanno dato luogo a una pretesa situazione di forza maggiore;

– il motivo è fondato;

– in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, sia nella materia dell’Iva (Cass. 22 settembre 2017, n. 22153) sia delle accise (Cass. 8 febbraio 2018, n. 3049), la causa di non punibilità della forza maggiore di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia (Corte giust., 18 dicembre 2007, C/314/06, Pipeline Mèditerranèe e Rhejne, punto 24; Corte giust., 18 gennaio 2005, causa C-325/03 P, Zuazaga Meabe/UAMI, punto 25; Corte giust., 15 dicembre 1994, CF195/91 P, Bayer/Commissione, punto 32), ricorre in presenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, correlato al dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (Cass. 22 marzo 2019, n. 8175; Cass. 29 marzo 2018, n. 7850; Cass. 8 febbraio 2018, n. 3049);

– rilevano, dunque, non necessariamente circostanze tali da porre l’operatore nell’impossibilità assoluta di rispettare la norma tributaria bensì quelle anomale e imprevedibili, le cui conseguenze, però, non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso (Corte giust., 17 ottobre 2002, causa C-208/01, Parras Medina, punto 19; Corte giust., 15 dicembre 1994, causa C-195/91 P, Bayer/Commissione, punto 31). Sotto il profilo naturalistico, infine, la forza maggiore si atteggia come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, di talchè essa va configurata, relativamente alla sua natura giuridica, come una esimente poichè il soggetto passivo è costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto, imprevedibile e irresistibile, non imputabile a esso contribuente, nonostante tutte le cautele adottate (Cass. 8 febbraio 2018, n. 3049; Cass. 22 settembre 2017, n. 22153);

– nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale, nel procedimento di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta di forza maggiore, ha omesso di applicare alla vicenda esaminata i superiori principi, facendo riferimento, indistintamente, a una pluralità di elementi di per sè inidonei a integrare i presupposti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte, richiamando circostanze relative alle scelte di organizzazione aziendale (fusione societaria, modifica delle procedure interne), e pertanto imputabili alla stessa società contribuente, o ininfluenti sul concetto di forza maggiore, come la necessità di assicurare la continuità del servizio di erogazione del gas, o non adeguatamente specificate, come “il continuo adeguarsi all’indicazione dell’Autorità EEG”. Non è d’altronde sufficiente la sola volontà di collaborazione per escludere l’applicazione delle sanzioni;

– la sentenza impugnata deve essere dunque cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, che esaminerà altresì i motivi assorbiti e provvederà a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

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