Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21681 del 05/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 05/09/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 05/09/2018), n.21681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15138/2017 proposto da:

D.F.A., S.E., S.D., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI n. 99, presso lo

studio dell’avvocato BERARDINO IACOBUCCI, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore e

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8151/6/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 09/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 17/07/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letto il ricorso, proposto dalla parte contribuente nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., tardiva.

Rilevata la non evidenza decisoria del giudizio, che induce a ritenere opportuna la trasmissione del fascicolo alla sezione ordinaria.

PQM

rinvia a nuovo ruolo, e dispone che la cancelleria trasmetta il presente fascicolo alla sezione quinta ordinaria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA