Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21680 del 23/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 23/08/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 23/08/2019), n.21680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1748-2015 proposto da:

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

D.C.A., C.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEL SUDARIO 18, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

PELAGGI, rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO BARBARISI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 700/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 15/07/2014 R.G.N. 977/2010.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 15 luglio 2014, la Corte d’appello di Bologna rigettava l’appello proposto da Autostrade per l’Italia s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno tra la predetta società ed i lavoratori C.M. e D.C.A.;

che, a motivo della decisione, la Corte territoriale aveva ritenuto fosse emerso che, di fatto, dall’1.1.2001, i lavoratori fossero stati impiegati, in modo sistematico, secondo uno schema non corrispondente al contenuto del contratto individuale e alla previsione dell’art. 9 CCNL per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori (FTH) comma 13 (che prevedeva 37 ore settimanali con turnazione 5+2) bensì in modo conforme alla norma dell’art. 9, comma 3 CCNL cit. (FTH), ossia con turni continui e avvicendati di otto ore giornaliere e 40 settimanali, secondo lo schema 4 + 2;

che, avverso tale sentenza, Autostrade per l’Italia spa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui ha resistito il lavoratore con controricorso;

che, con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del CCNL per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori, in relazione agli artt. 1362 e ss., in cui sarebbe incorsa la corte, per la mancata considerazione dello svolgimento da parte dei lavoratori di un lavoro già a tempo pieno, pertanto non trasformabile (da tempo pieno a tempo pieno); la corte avrebbe, in particolare, omesso di considerare che l’orario risultava solo diversamente modulato nelle modalità fissa (con orario di 40 ore settimanali suddivise su cinque giorni) o per turni (continui e avvicendati, con la scansione di 4 giorni lavorativi e 2 di riposo, con prestazione di 8 ore giornaliere variamente collocabili e 40 settimanali; ovvero diversamente articolati, con una cadenza media di 5 giorni lavorativi e 2 di riposo, con prestazione di 37 ore settimanali), con la diversa attribuzione di permessi, a seconda della maggiore onerosità dei turni, conformemente a quanto stabilito dall’art. 9, terzo e comma 13 CCNL cit., secondo una flessibilità, chiaramente risultante dalla possibilità, per il personale turnista, di svolgere la prestazione con modalità diversa da quella del personale addetto a turni continui e avvicendati (art. 9, comma 13 CCNL cit.);

che, con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1230 c.c., per inconferenza dei richiami giurisprudenziali della Corte territoriale riguardanti il comportamento delle parti, in assenza nel caso di specie di una novazione oggettiva del rapporto di lavoro, per difetto dei requisiti dell’animus novandi e dell’aliquid novi nella semplice variazione dell’orario lavorativo, pure consentita dal regolamento contrattuale applicato, preclusiva della configurazione dell’estinzione di obbligazioni precedenti e di costituzione di nuove;

che i due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, per ragioni di stretta connessione, sono fondati, conformemente a quanto ritenuto da questa corte in analoga vicenda (Cass. 19635/2018);

che è opportuno premettere come sia stato ormai chiarito che alla corte di legittimità spetta la diretta interpretazione delle clausole dei contratti o accordi collettivi di lavoro, denunciate di violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (come modificato dal D.Lgs. 40 del 2006, n. 40, art. 2), per la loro parificazione sul piano processuale a quella delle norme di diritto, in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 c.c. e ss.) come criterio interpretativo diretto (Cass. 19 marzo 2014, n. 6335; Cass. 9 settembre 2014, n. 18946) e che la interpretazione della norma collettiva può avvenire sulla base del suo tenore letterale (art. 1362 c.c.; cfr Cass. 15 luglio 2016, n. 14432; Cass. 21 agosto 2013, n. 19357; Cass. 28 agosto 2007, n. 18180);

che, dalle norme contrattuali denunciate si evince una modulazione dell’orario di lavoro a tempo pieno, secondo le diverse modalità: a) di uno settimanale di 40 ore, ripartito in 5 giorni e pertanto giornaliero di 8 ore (art. 9, comma 1 CCNL cit.); b) ovvero, “di norma”, in turni continui e avvicendati di 40 ore settimanali, con la scansione di 4 giorni lavorativi e riposo al quinto e al sesto (4+2) e prestazione di 8 ore giornaliere, secondo gli orari 22.00-06.00, 06.00-14.00, 14.00 – 22.00 (art. 9, comma 4 CCNL cit.); e) ovvero ancora, nei settori operativi collegati all’esercizio (esazione, viabilità, centro radio informativo, impianti), le cui attività si svolgano su 7 giorni, “anche” con modalità di prestazione diverse da quelle in turni continui ed avvicendati, con fissazione dell’orario di lavoro in 37 ore settimanali, con un minimo di 6 ed un massimo di 9 ore giornaliere e distribuzione settimanale rapportata a 5 giorni lavorativi e 2 di riposo (art. 9, quattordicesimo comma CCNL cit.).

Che appare evidente come le illustrate modalità della prestazione lavorativa siano state previste dalle parti contraenti come tra loro alternative, ma tutte integranti la medesima causa contrattuale del rapporto di lavoro a tempo pieno;

e ciò, in particolare, per l’orario lavorativo organizzato in turni, articolati come continui e avvicendati su 40 ore settimanali o diversamente su 37 ore settimanali, ciascuno con un proprio regime di pause e di riposi, secondo esigenze di flessibilità aziendali: per quelli articolati su 37 ore settimanali, in considerazione della peculiare natura del settore operativo di attività, in funzione della copertura delle esigenze di servizio e delle variabili del traffico; degna di particolare nota è poi la facoltà, prevista per il personale utilizzato in turni continui e avvicendati, su 40 ore settimanali, di richiesta di impiego secondo la turnazione su 37 ore settimanali: con riserva di accettazione da parte della società datrice, compatibilmente con le proprie esigenze (art. 9, comma 26 CCNL cit.).

che, come evidenziato già da questa corte, la natura alternativa, sul medesimo piano di orario contrattuale, di questa diversa turnazione su 37 ore settimanali è chiaramente espressa dalla congiunzione “anche”, in riferimento alla possibilità di svolgimento della prestazione lavorativa con “modalità… diverse da quelle in turni continui ed avvicendati”; ed è ribadita dalla previsione di tale ultima modulazione dei turni quale modalità di svolgimento “di norma” della prestazione lavorativa da parte del personale turnista (art. 9, comma 4 CCNL cit.).

che, pertanto, nel caso di specie, l’orario è stato modulato secondo scansioni alternative all’interno dello stesso rapporto di lavoro a tempo pieno, in corrispondenza ad un’esigenza di flessibilità propria dell’attività svolta e contrattualmente regolamentata, cosicchè la variazione costituisce una mera modificazione accessoria dell’obbligazione (non potendosi ravvisare gli elementi della novazione);

che, conclusivamente, la norma contrattuale deve essere interpretata nel senso che non costituisce variazione dell’orario di lavoro, assimilabile alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, l’utilizzazione del lavoratore dipendente che, dopo essere stato impiegato in turni di 5 giorni lavorativi e 2 di riposo su 37 ore settimanali, lo sia in turni continui ed avvicendati di 4 giorni lavorativi e 2 di riposo su 40 ore settimanali, integrando detta modificazione di orario, regolata dal CCNL per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori, una diversa modalità di prestazione lavorativa sempre a tempo pieno”;

che, pertanto, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla corte di Appello di Milano, in diversa composizione, affinchè conformandosi ai principi richiamati determini anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2019

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