Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21680 del 19/10/2011
Cassazione civile sez. VI, 19/10/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 19/10/2011), n.21680
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19784-2010 proposto da:
C.S., A.C., C.F. nella
qualità di eredi di C.P., tutti elettivamente domiciliati
in ROMA, VIALE VATICANO 84, presso lo studio dell’avvocato MAZZONE
TOMMASINA, rappresentati e difesi dall’avvocato ARMENI MARIA
CONCETTA, giusta mandato speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO
STUMPO, giusta procura in calce al ricorso notificato;
– resistente –
e contro
B.F., B.C., B.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 847/2009 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA del 12.6.09, depositata il 09/07/2 009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;
udito per il resistente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO
FINOCCHI GHERSI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
Letto il ricorso di C.S. + 2;
ascoltata la discussione dell’avvocato dell’INPS e del PG;
letta la memoria dei ricorrenti;
esaminata la relazione, con la quale si è ritenuto possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, per le seguenti ragioni:
“I ricorrenti propongono tre motivi di ricorso che si basano su di un presupposto comune: la scusabilità del ritardo nella notifica del ricorso di appello alla controparte per il fatto che hanno avuto un termine troppo breve tra la conoscenza del deposito del provvedimento presidenziale di fissazione dell’udienza e l’udienza stessa.
La conoscenza sarebbe avvenuta via fax il 23 maggio 2009 e l’udienza era il 12 giugno 2009.
Dalla lettura della sentenza, però si evince che la Corte ha accertato una situazione diversa e cioè che tale conoscenza non è avvenuta il 23 maggio, ma parecchi giorni prima: il 6 maggio.
La Corte compie tale affermazione in modo esplicito e puntuale affermando che “contrariamente a quanto affermato dagli appellanti (oggi ricorrenti) nella loro istanza del 27 maggio 2009, la comunicazione della fissazione dell’udienza per la discussione non è avvenuta il 23 maggio 2009 a mezzo fax, bensì con notificazione effettuata il 6 maggio 2009 nel domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Natale Carbone, recapito professionale dell’avv. Maria Concetta Armeni …” (ed infatti dalla intestazione della sentenza risulta l’elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Carbone).
Da ciò la Corte ha tratto la conseguenza che “gli appellanti avevano a disposizione il tempo necessario per effettuare le notificazioni dell’atto di appello e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza”.
Questa parte della sentenza viene pretermessa nel ricorso per cassazione; non viene contestata o censurata, ma ignorata, mentre costituisce passaggio fondamentale nel ragionamento della Corte d’appello.
Rispetto a tutto ciò risulta non decisivo il momento in cui i ricorrenti hanno chiesto il rinnovo della notifica (in udienza, come afferma la sentenza, o con l’istanza del 27 maggio, come affermano i ricorrenti). Peraltro, il ricorso viola il canone dell’autosufficienza, perchè si basa su di un’interpretazione di tale istanza (difforme da quella fornita dalla Corte) senza riportarne il contenuto”.
Tali valutazioni, rispetto alle quali la memoria dei ricorrenti non offre convincenti elementi in senso contrario, sono condivise dal collegio, il quale rileva che l’appellante aveva 11 giorni per effettuare la notifica.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Nulla sulle spese considerata la materia e l’epoca di instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 13 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011