Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2168 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. II, 31/01/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 31/01/2011), n.2168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9386-2007 proposto da:

MATERI MASSIMO & C SAS (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MONTINI ROBERTO;

– ricorrente –

e contro

BRAVI SRL P. IVA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 175/2006 del GIUDICE DI PACE di PRATO emessa

il 7/2/01;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/11/2010 dal Consigliere Dott. Manna Felice;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, il quale si rimette alle conclusioni

scritte.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Il consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione ai sensi degli artt. 380-bis e 375 c.p.c.:

“1. Parte ricorrente, Materi Massimo & C. s.a.s., impugna per cassazione la sentenza del Giudice di Pace di Prato n. 175 del 2006, pubblicata in data 8 febbraio 2006, che rigettava la sua domanda proposta nei confronti dell’odierna intimata, Bravi s.r.l., per ottenere il pagamento della somma di Euro 258,14, oltre interessi, quale corrispettivo dell’esecuzione di lavori di asporto e scarico di materiali edili.

La convenuta, costituitasi in giudizio, contestava la domanda chiedendone il rigetto, chiarendo che all’attrice era stata appaltata la demolizione di una platea e l’asporto del materiale di risulta, lavoro non eseguito per mancanza di adeguati mezzi.

Il Giudice di Pace, espletata l’istruttoria anche testimoniale, valutando il materiale probatorio disponibile, concludeva che la mancata esecuzione delle opere da parte dell’attrice era risultata provata, oltre che dalla documentazione che riferiva di lavori di demolizione e di trasporto, anche dal fatto che, dopo l’accesso in loco della società attrice, la convenuta si era rivolta ad altra società per la stessa attività di demolizione ed asporto. Inoltre, era risultato dalla prova testimoniale espletata, l’invito ad abbandonare il cantiere rivolto alla società attrice in ragione della inadeguatezza dell’escavatore.

Il ricorrente impugna tale decisione deducendo un unico motivo col quale si denuncia: “violazione e falsa applicazione delle norme in materia di contratto di appalto, in particolare dell’art. 1655 codice civile e dell’art. 1181 c.c.”. La decisione era erronea poichè negava alla ricorrente il diritto al corrispettivo per le prestazioni eseguite, accettate e di cui la committenza aveva tratta vantaggio.

2. – Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

3. – Occorre in primo luogo rilevare che alla controversia in esame resta estranea, ratione temporis, la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, risalendo il deposito di provvedimento impugnato ad epoca anteriore alla data (2 marzo 2006) della sua entrata in vigore (artt. 26 e 27 del citato decreto legislativo).

4. – E’ stato proposto un ricorso per Cassazione avverso una sentenza de giudice di pace, pronunciata in una controversia di valore non superiore al limite indicato dall’art. 113 c.p.c. (così come modificato dalle norme succedutesi nel tempo) non avente per oggetto rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c..

4.1. – Secondo un principio ormai consolidato e affermato da questa Corte, tali sentenze devono ritenersi pronunciate secondo equità, ancorchè il giudice di pace abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all’equità. Esse sono impugnabili per Cassazione limitatamente agli “errores in procedendo” e con riferimento agli “errores in iudicando”, limitatamente alle violazioni di norme costituzionali e comunitarie, nonchè, per effetto della sentenza costituzionale n. 20 del 2004, dei principi informatori della materia che si reputano violati e, pur specificamente, il superamento del limite dagli stessi fissato (Cass. 2008 n. 16545).

4.2. – Va evidenziato che nel caso di violazione dei principi regolatori della materia, questa Corte ha precisato che i principi informatori della materia richiamano un concetto più ampio e generale rispetto ai principi regolatori della materia, che si esauriscono nei principi tenuti presenti per dettare una determinata regola e pertanto il risultato della scelta del giudice di pace potrà anche essere diverso da quello raggiunto dal legislatore.

Trattandosi anche in questo caso di una violazione di legge, la cerniera deve essere proposta secondo i principi più volte affermati da questa Corte in relazione alla violazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore della materia deve indicare con chiarezza e specificamente quale sia il principio che si assume violato (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4) e come la regola equitativa, individuata dal giudice di pace, si ponga in contrasto con tale principio. In tal caso il sindacato della Suprema Corte non potrà essere un sindacato sul giudizio, ma un sindacato sul rispetto dei limiti del giudizio di equità, inteso come verifica che esso sia stato reso alla stregua dei medesimi principi cui sì ispira la disciplina positiva (vedi, tra le altre, Cass. 2006 n. 12147).

4.3. – Occorre, infine, precisare che il ricorso per Cassazione contro una sentenza emessa secondo equità dal giudice di pace, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può avere ad oggetto la denuncia della violazione di una specifica norma di legge ma deve contenere, a pena di inammissibilità, la precisa indicazione dei principi informatori della materia che si reputano violati e, pur specificamente, il superamento del limite dagli stessi fissato (Cass. 2008 n. 16545).

5. – Nel caso in questione, il motivo di ricorso deduce un error in indicando (violazione di norme in materia di appalto), senza indicare quali sarebbero stati i principi informatori violati. Il motivo appare quindi inammissibile (Cass. 2008 n. Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte al relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia.

Ricorre ad evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1, per la definizione camerale del processo, soluzione, questa, non contrastata dalla parte ricorrente e dal Procuratore generale, che non hanno depositato, rispettivamente, memoria e conclusioni scritte.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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