Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2168 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 30/01/2020), n.2168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5386-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.D.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VAL DI

LANZO 79, presso lo studio dell’avvocato QUARANTINO GIUSEPPE IACONO,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUPO FRANCESCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3338/2017 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 15/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 3338/12/17 dell’11 settembre 2017, pubblicata il 15 settembre 2017, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo n. 3707/2014 di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente D.D.F. avverso

2. – L’Avvocatura generale dello Stato, mediante atto del 19 febbraio 2018, ha proposto ricorso per cassazione.

3. – La contribuente intimata ha resistito mediante controricorso del 26 marzo 2018. E, con memora del 5 novembre 2019, ha insistito per la “conferma” della sentenza impugnata.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione regionale tributaria ha motivato la conferma della sentenza impugnata, osservando, con richiamo di pertinente precedente di legittimità in termini (Sez. 5, n. 5834/2011), che era infondata la tesi della appellante Agenzia delle entrate secondo la quale le agevolazioni non sarebbero spettate nel caso di acquisto della proprietà per usucapione ordinaria, ai sensi dell’art. 1158 c.c.

2. – La Agenzia delle entrate ricorrente denunzia, con unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 9, e in relazione alla L. 10 maggio 1976, n. 346, artt. 2 e 4.

La Avvocatura generale dello Stato, assumendo che la Commissione tributaria regionale avrebbe ” invocato a sproposito ” la sentenza della Sez. 5. n. 5834/2011, concernendo il suddetto arresto la usucapione speciale, ribadisce che le agevolazioni non spettano nel caso dell’acquisto della proprietà per usucapione ordinaria.

3. – Il ricorso è infondato.

3.1 – La giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio di diritto secondo il quale ” L’agevolazione tributaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 9, comma 2, è applicabile anche nel caso di acquisto della proprietà per usucapione ordinaria dei fondi rustici ricompresi nei territori montani, definiti dal medesimo art. 9, comma 1, qualora l’acquisto realizzi il risultato di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate ” (Sez. 5, Sentenza n. 5834 del 11/03/2011, Rv. 617116 – 01).

In particolare la Corte ha spiegato che “un trattamento diversificato, attribuendo i benefici fiscali soltanto agli acquirenti a titolo derivativo ed a quelli a titolo originario limitati alla sola usucapione speciale ex art. 1159-bis c.c. (L. n. 346 del 1974, art. 4) con esclusione degli acquisti della proprietà per usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c., verrebbe inevitabilmente a discriminare ingiustificatamente situazioni identiche, laddove come si e visto l’elemento qualificante della fattispecie della norma agevolativa deve individuarsi nella realizzazione del risultato incrementativo del fondo (…). Al quesito di diritto formulato dalla ricorrente va data pertanto risposta nel senso che debbono intendersi ri-compresi nell’ambito applicativo della norma agevolatrice di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 9, comma 2, anche gli acquisti della proprietà per usucapione ordinaria dei fondi rustici ricompresi nei territori montani definiti nel precedente comma 1, qualora l’acquisto realizzi il risultato di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto – coltivatrici, singole o associate”.

3.2 – Al superiore principio si è attenuta la Commissione tributaria regionale, decidendo la questione di diritto in modo conforme.

Priva di fondamento è, pertanto, la denunzia dalla violazione di legge formulata dalla ricorrente, la quale ha peraltro erroneamente sostenuto la impertinenza del surrichiamato arresto.

Consegue il rigetto del ricorso.

3.3 – Le spese del presente giudizio, congruamente liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

Mentre la considerazione della evoluzione della vicenda processuale nei gradi di merito, consiglia la compensazione delle relative spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 7.300,00 per compensi, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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