Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2168 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2168 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 15841-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
STRINGO ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato CARLA ADAMO;
– controricorrente avverso la sentenza n. 2186/16/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il 26/05/2015;

Data pubblicazione: 29/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO
La Corte,

come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata e che il controricorrente ha
depositato memoria, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 2186/16/2015, depositata il 26 maggio 2015, non
notificata, la CTR della Sicilia — sezione staccata di Siracusa — rigettò
l’appello proposto dall’Agenzia dell’Entrate nei confronti del sig.
Rosario Siringo avverso la sentenza di primo grado della CTP di
Siracusa, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di
accertamento per IRPEF, IVA ed IRAP relativamente all’anno
d’imposta 2002.
Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto
ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Il contribuente resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da
memoria.
Con il primo motivo l’Amministrazione finanziaria denuncia
violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973,
dell’art. 14 della 1. 20 novembre 1982, n. 890 e dell’art. 149 c.p.c., in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove il giudice di merito
ha ritenuto nella fattispecie in esame inesistente la notificazione
dell’atto impositivo effettuata direttamente dall’Ufficio per mezzo del
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costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,

servizio postale, senza predisposizione di relazione di notifica.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 7 della 1. n.
212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in
cui la CTR ha ritenuto carente di motivazione l’avviso di accertamento,

eseguite e quali fossero le imprese del settore operanti nello stesso
settore economico del contribuente, esercente attività di fabbricazione
d’infissi, che aveva consentito di fissare nella misura del 30%
l’incidenza del costo del personale sui ricavi, determinati quindi
induttivamente in uno al reddito d’impresa, stimato nella percentuale
del 19% sui ricavi stessi.
Con il terzo motivo, infine, la ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 41 del d.P.R. n. 600/1973„ in relazione all’art.
360, comma 1, n. 3, c.p.c. laddove la pronuncia impugnata ha ritenuto
nullo l’avviso di accertamento impugnato, perché non preceduto da
contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente.
Il primo motivo è manifestamente fondato.
L’art 14, comma 1, della 1. n. 890/1982, cha fa salvo il disposto dell’art.
60 del d.P.R. n. 600/1973, espressamente consente che la notificazione
degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al
contribuente, da effettuarsi con l’impiego di plico sigillato, sia eseguito
a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, quindi anche
senza l’intermediazione di agente notificatore e la giurisprudenza di
questa Corte, alla quale va assicurata ulteriore continuità, ha più volte
avuto occasione di affermare che «in tema di accertamento tributario,
qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase
essenziale del procedimento è costituita dall’attività dell’agente postale,
mentre quella dell’ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad
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non essendo stato in esso specificato quali verifiche fossero state

avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al
richiedente la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio
postale al quale è stato consegnato il plico, sicché, qualora all’atto sia
allegato l’avviso di ricevimento regolarmente compilato, la mancata
apposizione sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario della

comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non
può essere fatta valere direttamente dal destinatario, trattandosi di un
adempimento che non è previsto nel suo interesse» (cfr. Cass. sez. 5, 8
luglio 2015, n. 14245; Cass. sez. 5, 30 settembre 2016, n. 19256).
Del pari è manifestamente fondato il secondo motivo.
Nella fattispecie si tratta di accertamento induttivo che, essendo
originato da omessa dichiarazione (art. 41, comma 1, del d.P.R. n.
600/1973), può essere basato, ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n.
600/1973, anche su presunzioni prive dei caratteri di gravità,
precisione e concordanza.
Avendo l’Amministrazione finanziaria compiutamente, ab origine e con
sufficiente grado d’intelligibilità indicato i presupposti di fatto e di
diritto, sui quali l’accertamento è fondato (accertamento d’ufficio in
assenza di dichiarazione del reddito d’impresa ed incidenza dei costi
sui presumibili ricavi, desunti dagli studi di settore), l’atto impositivo
rispetta il requisito motivazionale di cui agli artt. 42, comma 2 del
d.P.R. n. 600/1973 e 7 della 1. n. 212/2000, avendo compiutamente
posto il contribuente in condizione di far valere in modo non
difficoltoso in giudizio le proprie difese, a fronte di quanto contestato
con l’accertamento d’ufficio (cfr., tra le molte, in tema di funzione
della motivazione dell’avviso di accertamento, cfr. Cass. sez. 5, 26
marzo 2014, n. 7056).
Ugualmente è manifestamente fondato il terzo motivo.
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relazione prevista dall’art. 3 della legge 20 novembre 1982, n. 890, non

Nella fattispecie in esame, trova, infatti, applicazione, il principio
espresso da ultimo dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza
9 dicembre 2015, n. 24823 e ribadito della successiva giurisprudenza
conforme (tra le altre, cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 31 maggio 2016, n.
11283; Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875; Cass. sez. 6-5, ord. 5

21071), secondo cui un obbligo generale di contraddittorio, la cui
violazione comporti la nullità dell’atto, sussiste unicamente riguardo ai
tributi armonizzati e purché il contribuente enunci in concreto le
ragioni che avrebbe inteso far valere al fine di valutare la natura non
meramente pretestuosa dell’opposizione.
Nel caso di specie, se è vero che l’accertamento a tavolino è relativo
anche all’IVA, oltre che ad IRPEF ed IRAP, nondimeno non è dato
rilevare che la CTR abbia in alcun modo valutato se il contribuente
abbia enunciato in concreto le ragioni idonee a qualificare la propria
opposizione all’accertamento come non meramente pretestuosa.
Non risulta pertinente, in particolare, in proposito, il richiamo in
memoria da parte del contribuente alla pronuncia di questa Corte,
Cass. sez. 5, 20 gennaio 2017, n. 1496, che è in tema di accertamento
standardizzato (studi di settore), mentre nella fattispecie in esame si
tratta di accertamento induttivo, argomentato anche con riferimento a
studi di settore.
Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione della
sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame alla CTR della Sicilia —
sezione staccata di Siracusa — in diversa composizione, che provvederà
anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Sicilia — sezione staccata di
Ric. 2016 n. 15841 sez. MT – ud. 09-11-2017
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settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n.

Siracusa — in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche

in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

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