Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2168 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. I, 29/01/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 29/01/2010), n.2168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.R. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

12/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

10/11/2009 dal Presidente Dott. VITTORIA Paolo;

uudito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – L.R., con ricorso alla corte d’appello di Napoli, depositato il 5.12.2006, ha proposto una domanda di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo.

L’attore ha dedotto che un giudizio da lui iniziato davanti al T.A.R. della Campania con ricorso notificato il 3.7.1997 non era stato ancora definito.

La corte d’appello, con decreto 12.5.2007, ha accolto in parte la domanda.

Ha ritenuto che, rispetto ad una durata ragionevole di tre anni, il processo si fosse protratto per ulteriori sei anni e mezzo e che, avendo il ricorrente proposto un ricorso collettivo e non avendo presentato istanza di prelievo, doveva presumersi non avesse risentito un danno non patrimoniale di particolare rilievo: lo ha perciò giudicato suscettibile di liquidazione nella misura complessiva di Euro 3.250,00, sulla base di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo, con interessi dalla data della domanda.

Ha liquidato le spese processuali in Euro 140,00 per onorari, 81,00 per diritti e 50,00 per spese.

2. – L.R., ha chiesto la cassazione del decreto, con ricorso notificato il 5.3.2008.

La Presidenza del Consiglio non vi ha resistito. Motivi della decisione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene undici motivi.

2. – Il primo è inammissibile.

La parte vi si limita a svolgere considerazioni d’ordine generale sui rapporti tra la disciplina dettata dalla CEDU e la normativa statale.

3. – La cassazione del decreto – con i motivi dal secondo al sesto – è chiesta, sotto due aspetti, per il vizio di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 6 par. 1 CEDU e alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2).

Sono in parte fondati il secondo ed il terzo motivo, che investono la liquidazione del danno non patrimoniale sotto il profilo del rapporto tra misura di una riparazione equa e durata del processo.

La Corte considera che, da parte del giudice di merito, uno scostamento rispetto al parametro di mille/00 Euro per anno di non ragionevole durata del processo, ma non al di sotto della soglia di 750,00 Euro, sia giustificato quando ricorrano fattori, quali ad esempio la modestia della posta in giuoco o quelli messi in rilievo dal giudice di merito: ma ciò entro un limite di durata del processo che non abbia superato di oltre tre anni quella ordinaria, mentre per il periodo ulteriore uno scostamento da quel più alto parametro non si giustifichi.

Questo, a meno che la presenza di specifici tratti della concreta vicenda processuale valgano a rendere plausibile la valutazione, che un tempestivo esito del giudizio rivestisse per la parte una sostanziale diversa e minore o maggiore importanza, che non nella generalità dei casi.

Tutto ciò, salvo sempre il caso che la stessa sopportazione di un pregiudizio d’ordine non patrimoniale non sia affatto da escludere, per doversi ritenere che la parte abbia agito nella piena consapevolezza del proprio torto.

Nel caso in esame, dunque, la liquidazione di 500,00 Euro per anno di superamento del triennio non è giustificata ed il decreto va conseguentemente cassato.

Gli ulteriori tre motivi di ricorso – dal quarto al sesto -che vertono sul punto del mancato riconoscimento del c.d. bonus sono invece infondati.

Ciò perchè, nella determinazione del risarcimento dovuto, mentre la durata della ingiustificata protrazione del processo è un elemento obiettivo che si presta a misurare e riparare un pregiudizio non patrimoniale tendenzialmente sempre presente ed eguale, l’attribuzione di una somma ulteriore postula che nel caso concreto quel pregiudizio, a causa di particolari circostanze specifiche, sia stato maggiore.

Sicchè, quando il giudice non attribuisce il c.d. bonus e perciò nega che quello specifico pregiudizio ulteriore sia stato sopportato, la critica del punto della decisione non può essere affidata alla sola contraria postulazione che il bonus spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere specifico riguardo alle concrete allegazioni e se del caso alle prove delle allegazioni addotte nel giudizio di merito.

Del che nei quesiti che concludono i motivi non v’è traccia.

4. – Il parziale accoglimento dei motivi sin qui esaminati comporta per sè l’accoglimento del ricorso, con conseguentemente assorbimento degli altri, che vertono sulla liquidazione delle spese del giudizio di merito.

5. – Il decreto è cassato.

Sussistono le condizioni per pronunciare nel merito.

In base al criterio enunciato al punto 3, l’equa riparazione per l’ingiustificata protrazione del processo in rapporto ad una durata di 6 anni e mezzo, può essere stabilita in Euro 5.750,00, con gli interessi legali dalla data della domanda.

Le spese del giudizio di merito vanno liquidate in Euro 520,00 per onorari di avvocato e 600,00 per diritti e perciò, comprese le spese, in Euro 1.170,00.

6. – Le spese del giudizio di cassazione sono liquidate in Euro 700,00, di cui 600,00 per onorari di avvocato.

Il parziale accoglimento del ricorso ne giustifica la compensazione per metà.

7. – A tutte le spese vanno aggiunti il rimborso forfetario delle spese generali e gli accessori di legge.

Di tutte è ordinata la distrazione a favore dell’avvocato Alfonso Luigi Marra, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non percepito gli onorari.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie in parte il ricorso, cassa il decreto impugnato e pronunciando nel merito condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare a L.R. la somma di Euro 5.750,00 con gli interessi dalla data della domanda; la condanna inoltre al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 1.170,00, di cui Euro 520,00 per onorari di avvocato e 600,00 per diritti, e delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per l’intero in Euro 700,00, di cui 600,00 per onorari, e dichiarate compensate per metà: tutte le spese del giudizio sono maggiorate del rimborso forfetario delle spese generali e degli accessori di legge e ne è ordinata la distrazione a favore dell’avvocato Alfonso Luigi Marra.

La cancelleria provvederà alle comunicazioni previste dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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