Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2168 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. lav., 25/01/2022, (ud. 06/10/2021, dep. 25/01/2022), n.2168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18396-2019 proposto da:

D.B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SAN TOMMASO

D’AQUINO 83, presso lo studio dell’avvocato FILOMENA MOSSUCCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato VIRGILIO DI LONARDO;

– ricorrente –

contro

F.C.A. MELFI S.R.L. (già S.A.T.A. SOCIETA’ AUTOMOBILISTICA

TECNOLOGIE AVANZATE S.P.A.), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR 19,

presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA DI BIASE,

FRANCESCO AMENDOLITO, GRAZIA FAZIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 27/03/2019 R.G.N. 285/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2021 dal Consigliere Dott.ssa ESPOSITO LUCIA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con ordinanza L. n. 92 del 2012, ex art. 1, commi 47/50 del 2 novembre 2018, il Tribunale di Potenza respingeva il ricorso proposto da D.B.M. avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento intimatogli il 23 dicembre 2016 da F.C.A. Melfi s.r.l. per superamento del periodo di comporto;

2. avverso la decisione interponeva reclamo D.B.M.;

3. la Corte d’appello dichiarava inammissibile il reclamo perché proposto, omisso medio, avverso l’ordinanza sommaria, senza che fosse espletata la fase della piena cognitio L. n. 92 del 2012, ex art. 1, osservando che la natura provvisoria dell’ordinanza emessa dal Tribunale escludeva l’idoneità al giudicato, imponendone la revisione in una fase obbligatoria dinanzi allo stesso giudice e non già in una fase impugnatoria dinanzi al giudice di secondo grado;

3. avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.B.M., affidato a unico motivo;

4. F.C.A. Melfi s.r.l. si è costituita con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 Con unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 34,37,50 e 354 c.p.c., osservando che la Corte aveva violato i principi sottesi alle norme richiamate, riconducibili al paradigma della traslatio iudicii e rilevando che, al di là del nomen iuris, l’impugnativa avverso l’ordinanza aveva tutti i requisiti soggettivi e oggettivi di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51;

2. il motivo è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha evidenziato la struttura bifasica del procedimento in argomento (Cass. n. 21720 del 06/09/2018, Cass. n. 2364 del 03/02/2020: “Nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase a cognizione piena che della precedente costituisce prosecuzione, sicché l’unico rimedio esperibile avverso il provvedimento conclusivo della fase sommaria, anche quando in mero rito, è il ricorso in opposizione previsto dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51, e non il reclamo che, ove proposto, va dichiarato inammissibile”);

3. Il ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato, con liquidazione delle spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

 

 

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