Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2168 del 01/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 01/02/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 01/02/2021), n.2168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20750/2015 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 4, presso lo studio dell’avvocato MARCO PULIATTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELA DELUIGI TESTI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 376/2015 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata

il 26/02/2015 R.G.N. 4702/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/09/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’

Stefano, ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 26.2.2015, il Tribunale di Velletri ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 445-bis c.p.c., comma 6, proposto da M.P. successivamente al dissenso parziale formulato rispetto alle conclusioni del CTU nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo, cui aveva fatto seguito decreto di parziale omologa delle anzidette conclusioni;

che avverso tale pronuncia M.P. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che l’INPS ha resistito con controricorso;

che il Pubblico ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 445-bis c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto che, essendosi il dissenso appuntato solo nei confronti della decorrenza della provvidenza economica oggetto della domanda ed avendo pertanto il giudice emesso decreto di omologa parziale, il ricorso doveva reputarsi inammissibile e contro il decreto fosse esperibile soltanto il ricorso per cassazione;

che questa Corte ha chiarito che le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l’emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., comma 6, è rimesso l’accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione (Cass. n. 3377 del 2019), derivandone la conseguenza che l’eventuale decreto di omologa che sia stato nel frattempo emesso è destinato ad essere travolto dalla decisione che sarà assunta in sede di giudizio ordinario, onde nei suoi confronti non è proponibile ricorso per cassazione e l’erroneità dell’omologazione potrà essere rilevata nel giudizio di merito (Cass. n. 25399 del 2019); che, non essendosi il Tribunale attenuto all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Velletri, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Velletri, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2021

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