Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21679 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 26/10/2016), n.21679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25159/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

GRACCHI, 209, presso lo studio dell’avvocato CESARE CARDONI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE EUGENIO

LOZUPONE, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 497/10/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA del 7/3/2014, depositata il 10/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato Cesare Cardoni difensore del controricorrente che si

riporta agli scritti del controricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo contro la sentenza indicata in epigrafe che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso di P.R., medico convenzionato, contro il silenzio rifiuto in tema di IRAP.

La parte intimata ha depositato controricorso.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016 hanno ritenuto che non determina assoggettamento ad IRAP la utilizzazione “in modo non occasionale di lavoro altrui che non superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Orbene, nel caso di specie la censura esposta dall’Agenzia si appunta sulla mancata considerazione da parte della CTR della circostanza che il contribuente si avvaleva insieme ad altri medici convenzionati suoi colleghi di una società di servizi per l’attività di segreteria.

Ora, appare evidente che lo svolgimento dell’attività di segreteria per il tramite del c.d. outsourcing non può costituire elemento identificativo dell’esistenza di un’autonoma organizzazione, non potendosi assoggettare ad un regime fiscale più rigoroso chi si procacci l’aiuto di un operatore facendo ricorso ad una “società di servizi”.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, in relazione al recente intervento chiarificatore delle S.U. di questa Corte.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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