Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21679 del 23/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 23/08/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 23/08/2019), n.21679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22836-2016 proposto da:

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A., (già ALITALIA COMPAGNIA AEREA

ITALIANA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOSAFAT RIGANO’;

– ricorrente –

contro

R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROMEO ROMEI,

23, presso lo studio dell’avvocato ATTILIO BIAVA, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3563/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/06/2016 R.G.N. 5676/2013.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Roma in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma ha dichiarato l’inefficacia del termine apposto al contratto tra R.D. e Compagnia Aerea Italiana s.p.a. (già Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a.) nel periodo 2 ottobre 2009 – 31 gennaio 2010 ed ha dichiarato sussistente tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con tale decorrenza ed ancora in essere intercorso condannando la società al pagamento di Euro 7.420,56 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla sentenza al saldo, stante la quantificazione dell’indennità risarcitoria spettante ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32 comma 5 in sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita.

2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso C.A.I. s.p.a. cui ha resistito con controricorso il R.. In data 18 maggio 2017 le parti hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale della controversia che è stato depositato in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. Risulta dagli atti che in data 18 maggio 2017, successivamente al deposito del ricorso ed alla notifica e deposito del controricorso le parti hanno definito davanti alla Commissione Sindacale di conciliazione la controversia tra loro pendente rinunciando a far valere in sede giudiziaria le reciproche posizioni e dando atto di aver definito ogni e qualunque pretesa connessa agli intercorsi rapporti di lavoro a tempo determinato.

4. Tanto premesso deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., u.c..

P.Q.M.

La Corte, dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA