Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21679 del 23/08/2019
Cassazione civile sez. lav., 23/08/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 23/08/2019), n.21679
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22836-2016 proposto da:
COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A., (già ALITALIA COMPAGNIA AEREA
ITALIANA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIOSAFAT RIGANO’;
– ricorrente –
contro
R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROMEO ROMEI,
23, presso lo studio dell’avvocato ATTILIO BIAVA, che lo rappresenta
e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3563/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 22/06/2016 R.G.N. 5676/2013.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. La Corte di appello di Roma in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma ha dichiarato l’inefficacia del termine apposto al contratto tra R.D. e Compagnia Aerea Italiana s.p.a. (già Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a.) nel periodo 2 ottobre 2009 – 31 gennaio 2010 ed ha dichiarato sussistente tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con tale decorrenza ed ancora in essere intercorso condannando la società al pagamento di Euro 7.420,56 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla sentenza al saldo, stante la quantificazione dell’indennità risarcitoria spettante ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32 comma 5 in sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita.
2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso C.A.I. s.p.a. cui ha resistito con controricorso il R.. In data 18 maggio 2017 le parti hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale della controversia che è stato depositato in giudizio.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
3. Risulta dagli atti che in data 18 maggio 2017, successivamente al deposito del ricorso ed alla notifica e deposito del controricorso le parti hanno definito davanti alla Commissione Sindacale di conciliazione la controversia tra loro pendente rinunciando a far valere in sede giudiziaria le reciproche posizioni e dando atto di aver definito ogni e qualunque pretesa connessa agli intercorsi rapporti di lavoro a tempo determinato.
4. Tanto premesso deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., u.c..
P.Q.M.
La Corte, dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 16 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2019