Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21679 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 08/10/2020), n.21679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9159/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. in persona del

curatore pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sardegna sez. staccata di Sassari n. 45/08/11 depositata il

22/02/2011, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

26/11/2019 dal consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale isolana ha respinto l’appello incidentale dell’Ufficio avverso la pronuncia di primo grado e in accoglimento della domanda subordinata del contribuente ha ritenuto applicabile alle operazioni oggetto di controllo l’aliquota agevolata del 10%, dichiarando anche non dovute le sanzioni-irrogate dall’Amministrazione Finanziaria;

– avverso la sentenza di cui sopra propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, con atto affidato a tre motivi; la società contribuente, in fallimento, è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 127 sexdecies tabella A, parte II e violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile alle operazioni addebitate dalla contribuente alle società consorziate (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.r.l., vale a dire i costi del personale, l’aliquota agevolata del 10% in luogo di quella ordinaria come avveniva per le operazioni svolte nei confronti del Comune di Sassari;

– il motivo è infondato;

– come qià fatto in una precedente pronuncia avente per parti i medesimi soggetti (Cass. Sent. Sez. 5 Num. 4923 Anno 2019) questa Corte ha esaminato il caso in cui l’Amministrazione finanziaria accerti che l’intera prestazione che la contribuente svolgeva nell’interesse delle due società consorziate, la (OMISSIS) S.p.a. e la (OMISSIS) S.r.l., consisteva nell’erogazione di un servizio in esecuzione di contratto di appalto, contratto con il Comune di Sassari, per la raccolta u lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

– l’Amministrazione applicava quindi l’aliquota IVA ordinaria, al tempo del 20%;

– orbene, questa Corte ha affermato, con riferimento ad un caso analogo, il principio secondo cui “una società consortile costituita nelle forme di società di capitale per l’esecuzione di un appalto di opere pubbliche, ai sensi della L. 8 agosto 1977, n. 584 e succ. mod., art. 23 bis non assume la posizione di appaltatore, che resta puntualizzata sulle imprese socie riunite, ma il più modesto rilievo di una struttura operativa al servizio di tali imprese, con la conseguenza che, dal punto di vista tributario, le operazioni e i costi della società consortile sono direttamente riferibili alle società consociate. Ne deriva che per le imprese socie costituiscono costi propri le spese affrontate per mezzo del consorzio, le quali, quindi, possono essere ad esse riaddebitate attraverso il principio del cosiddetto ribaltamento dei costi” (Cass. 18 giugno 2008 n. 16410). Il caso di specie riguarda una società consortile avente natura meramente mutualistica, costituita successivamente alla stipula dell’appalto con il Comune di Sassari di gestione dei rifiuti solidi urbani e di spazzamento delle strade, per ridurre i costi in capo alle consorziate nell’esecuzione delle prestazioni in dipendenza dell’appalto. La contribuente ha così eseguito le prestazioni previste dal predetto contratto di appalto, provvedendo quindi a ribaltare i costi, al 50% per ciascuna, sulle due consorziate. La società consortile non ha perseguito un autonomo scopo di lucro, e non vi sono ragioni particolari per discostarsi, ai fini della qualificazione dell’operazione economica come unitaria, dai precedenti decisi da questa Corte e resi tra le medesime parti sia con sentenza 14 febbraio 2017 n. 18437, sia con le più recenti sentenze 20 febbraio 2019 n. ri 4923, 4924, 492 alle quali il Collegio aderisce con l’intenzione di dare ulteriore continuità all’orientamento interpretativo ivi prescelto;

– in tali statuizioni si precisa come secondo la tesi di parte ricorrente, qui ribadita dall’Erario, l’aliquota agevolata sarebbe invece applicabile esclusivamente al rapporto tra società consorziate ed ente appaltante e quindi non estensibile al ribaltamento dei costi sostenute dalla prima nei confronti delle singole società consorziate. Tale tesi poggia prevalentemente su alcuni precedenti di prassi, tra cui, in particolare, la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 355/E del 14/11/2002, anche nel caso che ci occupa citata in ricorso, peraltro riferita ad un’operazione non imponibile ai fini IVA (in quel caso prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 9, comma 1, punto 6, per opere di manutenzione portuale), Sostenendo l’irrilevanza dell’accertamento della natura giuridica del rapporto intercorrente tra società consortile e imprese socie, in quanto la controversia ineriva esclusivamente i rapporti tra società consortile ed imprese socie (e non, invece, l’accertamento di una qualche responsabilità patrimoniale delle imprese socie per i rapporti obbligatori della società consortile con i terzi), nella predetta sentenza si è precisato che la tesi erariale confligge con evidenti principi di ragionevolezza e con la natura stessa del consorzio, quando operante in regime, di mutualità pura, ovvero come organismo di servizio meramente neutrale nell’attività di impresa dei consorziati, senza intenti lucrativi propri. Tale conclusione non è, peraltro, estranea alla stessa prassi amministrativa che – sia pure nel diverso ambito del reverse charge (inversione contabile) – nella circolare n. 19/E del 4 aprile 2007, a rettifica e chiarimento delle problematiche suscitate dalla precedente circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006, ha chiarito che nelle ipotesi in cui nella esecuzione dei lavori (nella fattispecie tratta vasi di lavori edili) intervengano organismi di natura associativa, occorre tener conto dell’assetto funzionale degli stessi;

– il secondo motivo di ricorso censura la sentenza di secondo grado per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8 per avere la CTR erroneamente ritenuto non applicabili le sanzioni stante la situazione di incertezza normativa; tal motivo è strettamente connesso con il terzo mezzo di ricorso per cassazione, che denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere la CTR ritenuto – con motivazione apparente – sussistere l’incertezza normativa legittimante la non applicazione delle sanzioni;

– tali motivi sopradetti, alla luce della decisione sul motivo che li precede, risultano assorbiti in tal statuizione;

– conclusivamente, il ricorso va rigettato; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità stante la mancata costituzione del contribuente, rimasto intimato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA