Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21678 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 26/10/2016), n.21678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24947/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS),in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, L.G. FARAVELLI

22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FEDERICO TERRIN,

giusta procura speciale in calce la controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 977/25/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA – MESTRE del 27/05/2014, depositata il

11/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi contro la sentenza indicata in epigrafe che, in riforma della sentenza di primo grado ha accolto il ricorso di B.F. contro il silenzio rifiuto in tema di IRAP.

La parte intimata ha depositato controricorso.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 9451/2016) hanno di recente chiarito la irrilevanza, ai fini della configurazione del requisito dell’autonoma organizzazione richiesta per la debenza dell’IRAP di una collaborazione fornita da un soggetto adibito a mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive.

Nell’affermare tale principio le S.U. hanno precisato che nessuna rilevanza può avere ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione “…l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico”. Ciò perchè “…Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”.

Orbene, la censura dell’Agenzia si appunta sull’erronea considerazione dell’attività di collaborazione di una segretaria part-time che, proprio in forza dei principi espressi dalla S.U., non poteva integrare il requisito dell’autonoma organizzazione.

Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Diversamente da quanto ritenuto dalla parte ricorrente, la CTR ha escluso che la struttura organizzativa nella quale si collocava il professionista – pediatria di gruppo insieme a medici convenzionati con il SSN – integrasse il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP. Nel far ciò la CTR ha dunque considerato il fatto controverso, peraltro uniformandosi ai principi di recente espressi da questa Corte a Sezioni Unite, secondo i quali l’organizzazione di medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale nelle forme proprie della “medicina di gruppo”, date le peculiarità ricavabili dalla normativa speciale che regola il Servizio Sanitario Nazionale, non rientra fra le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, soggette ex lege, ed in ogni caso, ad IRAP – cfr. Cass. S.U. n. 7291/2016.

Ne consegue che va respinto il ricorso della Agenzia avverso la sentenza di merito che abbia esclusa la applicabilità dell’IRAP ai compensi percepiti da un medico inserito in una struttura di “medicina di gruppo”, in quanto la spesa per la collaborazione di terzi risultava “di modesta e contenuta entità”, e che “essa non valeva a caratterizzare l’autonoma organizzazione, postulata dalle norme impositive, ma piuttosto era la risultante minima ed indispensabile della necessità di assicurare un servizio di segreteria telefonica ed alcune prestazioni infermieristiche” – cfr. Cass. S.U. n. 7291/2016, cit..

Sulla base delle superiori considerazioni, il ricorso va respinto.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, in relazione al recente intervento chiarificatore delle S.U. di questa Corte.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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