Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21678 del 23/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 23/08/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 23/08/2019), n.21678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19244-2016 proposto da:

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A., (già ALITALIA COMPAGNIA AEREA

ITALIANA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio

degli avvocati ROBERTO PESSI e MAURIZIO SANTORI, che la

rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO,

23/A, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROSSI, rappresentata e

difesa dall’avvocato LEONELLO AZZARINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 732/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/02/2016 R.G.N. 709/2014.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte di appello di Venezia, in accoglimento parziale del gravame proposto da S.A. ed in riforma della impugnata sentenza, accertava l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato per il periodo dal 1.7.2012 al 30.9.2012 dalla predetta con la CAI s.p.a. e, per l’effetto, dichiarava l’intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 1.7.2012 e condannava la società alla riammissione in servizio dell’appellante ed a corrispondere alla stessa un’indennità risarcitoria, ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, pari a tre mensilità dell’ultima retribuzione di fatto;

2. la Corte, per quel che rileva nella presente sede, riteneva che ben potesse essere recepito il dato che i dipendenti a tempo indeterminato alla data del 1.1.2012 erano pari a 9872 unità e che il numero delle assunzioni a termine eseguite nell’anno fino all’ottobre 2012 era stato di 1465 unità, essendo condivisibile quanto affermato dal primo giudice sul fatto che tali dati numerici non erano stati contestati nelle note finali dalla ricorrente e che comunque la società convenuta aveva anche formulato al riguardo istanze istruttorie reiterate in sede di gravame. Riteneva, al contrario, che la società non aveva dedotto nè il numero di dipendenti in servizio in forza di contratto a termine alla data del 1.1.2012, nè provato il numero complessivo di contratti a termine stipulati nel 2012, ed osservava che la società, non avendo allegato tali dati, non aveva potuto richiederne la prova, onde doveva ritenersi che non fosse stato dimostrato il rispetto della clausola di contingentamento;

3. nè, secondo la Corte, era fondata l’eccezione sollevata dall’appellata di inammissibilità della deduzione dell’appellante per novità, in quanto già nel ricorso introduttivo la lavoratrice aveva eccepito il mancato rispetto della clausola assolvendo quindi l’onere di individuare il vizio sulla base del quale sosteneva l’illegittimità dell’apposizione del termine, non potendo ritenersi che l’avere la stessa evidenziato nelle note autorizzate la necessità di conoscere anche dati ulteriori costituisse deduzione di fatti nuovi, trattandosi di argomentazioni difensive volte a sostenere il mancato assolvimento, da parte della società, dell’onere probatorio su di essa incombente;

4. la Corte disattendeva le conclusioni cui era giunto il giudice di primo grado, sostenendo che il contenuto letterale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2 era nel senso di consentire per ogni anno la presenza in servizio di un numero di lavoratori a termine fino al 15% dell’organico aziendale e non di consentire assunzioni in tale misura, essendo il riferimento ivi contenuto, al 1 gennaio dell’anno a cui si riferivano le assunzioni, utile solo per il calcolo dell’organico sul quale calcolare la percentuale stabilita, ma nel contempo limitando il numero dei dipendenti a termine nell’anno alla percentuale prevista. Pertanto, per la corrispondente verifica, doveva considerarsi anche il numero di dipendenti a termine in servizio nell’anno e non solo il numero dei contratti a termine conclusi nell’anno, in quanto, a ritenere diversamente, si giungeva alla conclusione di considerare lecito un utilizzo di personale a termine fino al doppio della percentuale posta dalla norma, cumulando gli assunti a termine nell’anno di riferimento con quelli assunti a termine nell’anno precedente ed ancora in servizio;

5. riteneva non condivisibile anche l’affermazione del primo giudice secondo cui era sufficiente l’acquisizione del dato che il numero di contratti a termine conclusi fino all’ottobre del 2012 fosse stato inferiore alla soglia percentuale dell’organico aziendale, avendo rilievo la mancanza dei dati relativi alle assunzioni avvenute nei mesi successivi, e sosteneva che a ciò conseguiva che il mancato rispetto del limite non producesse effetti solo sui contratti conclusi dopo il superamento dello stesso, ma comportava l’insussistenza della stessa esigenza oggettiva come tipizzata dal legislatore per tutti i contratti a termine conclusi nell’anno sulla base dell’esigenza inesistente;

6. di tale decisione domanda la cassazione la s.p.a. CAI, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, S.A.;

7. entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo, si denunzia violazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 115,116,132, 166, 167, 416 e 420 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, assumendosi che la Corte del merito sia incorsa in errore laddove non ha fatto discendere dal mancato adempimento dell’onere di contestazione da parte della lavoratrice la conseguenza di ritenere i fatti di causa non contestati e pacifici e non più gravata la società del relativo onere probatorio;

2. con il secondo motivo, si censura la decisione per asserita violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2 dell’art. 2697 c.c., dell’art. 12 preleggi e degli artt. 3 e 111 Cost., e le doglianze vertono sull’interpretazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2 laddove fa riferimento alle assunzioni ed adotta come parametro di riferimento il quindici per cento dell’organico aziendale al I gennaio dell’anno cui le assunzioni si riferiscono;

3. il terzo (violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115,116,420,421 e 437c.p.c. e art. 111Cost.) ed il quarto motivo (omesso esame di fatto decisivo) attengono alla omessa valutazione della documentazione prodotta dalla società e di quanto dedotto nella memoria difensiva con riferimento ai dati forniti per dimostrare l’avvenuto rispetto della clausola di contingentamento e sulla mancata ammissione della prova per testi articolata dalla Compagnia aerea, oltre che al mancato utilizzo dei poteri ufficiosi previsti dal codice di rito, senza alcuna motivazione in ordine al loro mancato utilizzo;

4. quanto al primo motivo, è sufficiente osservare che la non contestazione dei dati non può sanare quello che rappresenta un onere della società riferito alla prova del rispetto della clausola si contingentamento. Il motivo è infondato anche con riguardo alla tardività ed inammissibilità dei rilievi della ricorrente espressi nelle note del 20.1.2014 rispetto alla necessità di ulteriori dati riferiti al numero di personale a termine in forza nell’anno ed alle assunzioni a termine successive all’ottobre 2012: si tratta, invero, di argomentazioni difensive che esulano dalla non contestazione dei dati numerici e si riferiscono ai criteri ritenuti applicabili per valutare il rispetto della clausola di contingentamento;

5. nè vi è motivazione apparente od omessa motivazione nei sensi denunziati dalla ricorrente, posto che la mancanza di motivazione si ha quando la motivazione manchi del tutto, oppure formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale vizio non ricorre nel caso in esame, atteso che, al di là di ogni valutazione sulla conformità ai principi applicabili in materia, la valutazione delle circostanze processuali effettuata è idonea a dare contezza dell’iter logico argomentativo seguito dalla Corte del merito nel pervenire alla soluzione adottata. Non si verte nell’ipotesi di una violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nei casi, che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza, di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, alla cui esclusiva verifica è attualmente circoscritto (oltre alla possibilità di deduzione del vizio di motivazione per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia) il sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940). Sicchè, a fronte di un percorso argomentativo a sostegno della decisione assunta, il mezzo di impugnazione consiste in un’evidente contestazione della valutazione probatoria del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità (Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 4 novembre 2013, n. 24679; Cass. 10 giugno 2016, n. 11892);

6. in ordine al secondo motivo, deve rilevarsi che l’interpretazione della Corte d’appello appare ingiustificatamente restrittiva e non trova appiglio nel testo letterale della norma. La finalità della flessibilizzazione in un settore quale quello del trasporto aereo è temperata dalla previsione dell’assunzione a termine per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al quindici per cento dell’organico aziendale che, al 1 gennaio dell’anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati;

7. l’interpretazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2 sostenuta in sentenza si scontra con il dato letterale e va oltre ogni intento del legislatore, giungendo a sostenere la nullità del termine di tutti i contratti anche precedenti alle assunzioni che abbiano determinato il superamento del limite del contingentamento, per insussistenza della esigenza posta a fondamento degli stessi. Peraltro, in coerenza con quanto stabilito per Poste sia pure sulla questione full time equivalent, i dati da comparare devono essere omogenei (cfr. Cass. 15.1.2018 n. 753), con la conseguenza che occorre avere riguardo all’organico a tempo indeterminato in forza al I gennaio dell’anno cui si riferisce l’assunzione a termine, riferito sempre ai servizi indicati dalla norma e non può neanche ritenersi che la percentuale del 15 % debba calcolarsi avendo riguardo ai lavoratori a termine già in forza in azienda alla data suddetta, non rinvenendosi alcuna prescrizione di tal tipo dalla lettura della norma, che parla di assunzioni a termine. Il motivo merita, pertanto, accoglimento;

8. il terzo ed il quarto motivo sono in conseguenza da ritenere assorbiti, pur precisandosi che l’onere della prova sul rispetto della clausola grava sul datore di lavoro;

9. in conclusione, va rigettato il primo motivo, laddove, in accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata in parte qua, e la causa va rinviata per nuovo esame che tenga conto dei principi enunciati alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, cui si demanda di provvedere sulla liquidazione anche delle spese del presente giudizio di legittimità; il terzo ed il quarto motivo sono assorbiti dall’accoglimento del secondo.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo, rigettato il primo ed assorbiti il terzo ed il quarto, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2019

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