Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21678 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/10/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 19/10/2011), n.21678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10058-2010 proposto da:

D.R.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TARO 56, presso lo studio LOMBARDO & ASSOCIATI, (presso

lo

studio dell’avvocato LUIGI TRETOLA), rappresentato e difeso

dall’avvocato GENTILE FRANCESCO, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

SUDMETRO SCARL (OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell’avvocato GAMBERINI MONGENET

RODOLFO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARSIGLIA GUIDO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6741/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

17.11.09, depositata il 07/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;

udito per la controricorrente l’Avvocato Guido Marsiglia che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Letto il ricorso con il quale D.R.G. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Napoli, pubblicata il 7 gennaio 2010, che ha rigettato l’appello contro la sentenza che aveva a sua volta rigettato la sua impugnativa di licenziamento.

Letto il controricorso e rilevato che lo stesso è stato notificato oltre i termini di legge; ascoltata la discussione dell’avvocato del controricorrente e del PG;

esaminata la relazione, con la quale si è ritenuto possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, per le seguenti ragioni:

“Il D.R. venne licenziato il 18 maggio 2007 perchè la mattina del 9 maggio aveva tenuto un comportamento aggressivo, connotato da minacce, nei confronti di un suo superiore.

Propose ricorso in via d’urgenza, che venne respinto anche in sede di reclamo.

Propose quindi ricorso ordinario, che il Tribunale di Napoli rigettò ritenendo il comportamento del D.R. una vera e propria insubordinazione gravemente lesiva dei poteri datoriali e tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra le parti.

Il D.R. propose appello, proponendo due censure, l’una relativa alla mancanza di corrispondenza tra addebito e fatto posto a base della sanzione, l’altra relativa all’accertamento dei fatti, che sarebbero stati ricostruiti non correttamente dal Tribunale.

La Corte ha ritenuto infondate entrambe le censure, motivando ampiamente.

Il ricorso per cassazione consta di due motivi.

Con il primo si denunzia violazione dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 604 del 1966, art. 5 nonchè vizio di motivazione. Si censura la Corte per aver ritenuto la frase pronunciata nei confronti del superiore: “sei un uomo di merda” una grave insubordinazione.

Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 1455, 2106, 2697 e 2727 c.p.c., nonchè della L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 5 perchè la Corte non avrebbe tenuto conto della occasionalità dell’episodio contestato e della mancanza di precedenti disciplinari in quattro anni di lavoro.

Deve premettersi che la frase su indicata è quella ammessa dal D. R., mentre l’episodio accertato è ben più grave ed articolato.

La ricostruzione oggetto della contestazione disciplinare e ritenuta provata dai giudici di merito, parte dalla premessa che il D.R. non era stato reperito al suo posto di lavoro nel cantiere in piazza (OMISSIS). Le frasi proferite nei confronti del responsabile del cantiere che gli aveva contestato tale allontanamento, non si risolvono, poi, nella frase ingiuriosa ammessa dal ricorrente (“sei un uomo di merda”), ma includono espressioni quali: “Io sono un delinquente, oggi è l’occasione giusta che ti faccio male” ed altre analoghe. Infine, è stato contestato e provato che alle frasi ingiuriose e minacciose si è accompagnato un tentativo di aggressione non andato a buon fine a causa dell’intervento di un collega di lavoro, M.A., che riuscì a trattenere il D.R..

La Corte, motiva con precisione il perchè, sulla base delle risultanze istruttorie, ritiene provata, conformemente al giudice di primo grado, la versione ben più grave di quella ammessa dal ricorrente.

Tale motivazione non è oggetto di censura. Ciò rende superfluo l’esame dei due motivi, che presuppongono la versione riduttiva ammessa dal D.R. e comunque pongono questioni attinenti al merito della decisione e non questioni di diritto”.

Poichè le valutazioni della relazione, rispetto alle quali la parte ricorrente non ha offerto ulteriori adeguati elementi, sono pienamente condivisibili, il ricorso deve essere dichiarato infondato. Nulla sulle spese, considerata la tardività del controricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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