Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21678 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 08/10/2020), n.21678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6487/2012 R.G. proposto da:

P.G., (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e difeso giusta delega

in atti dagli avv. ti prof. Federico Tedeschini (PEC

segreteria.pec.fedeschinilex.it) e Daniele Granara (PEC

avvdanielegranara.puntopec.it) con domicilio eletto presso il primo

ridetto difensore in Roma, Largo Messico n. 7;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 1/38/12 depositata il 12/01/2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

26/11/2019 dal consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha respinto il ricorso per ottemperanza del contribuente, diretto a ottenere la restituzione della somma di Euro 11.456,36 oltre a interessi di legge, quale somma residua da rimborsarsi a seguito dell’annullamento della detta cartella – pronunciato con sentenza definitiva – per Euro 40.103,52, a fronte della restituzione solo parziale (per Euro 28.647,16) operata dall’Agenzia delle Entrata;

– avverso la sentenza di cui sopra propone ricorso per Cassazione il P., con ricorso affidato a un unico motivo che illustra con memoria ex art. 378 c.p.c.; l’Amministrazione Finanziaria e non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il solo motivo di ricorso si denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 e dell’art. 1180 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per avere la CTR erroneamente ritenuto adempiuta la sentenza da parte dell’Ufficio, che avrebbe restituito tutto quanto andava ritornato al P. mentre la parte trattenuta andava restituita non a questi, ma al diverso soggetto che l’aveva versata nel corso del processo di impugnazione della cartella, vale a dire l’Associazione Verdi Ambiente Società;

– il motivo è infondato per un duplice ordine di motivi;

– in primo luogo, costituisce principio costante della giurisprudenza di questa Corte Cass. Sez. 5 ord., n. 16569 Anno 2019) che il ricorso per ottemperanza è ammissibile ogni qualvolta debba farsi valere l’inerzia della P.A. rispetto al giudicato, ovvero la difformità specifica dell’atto posto in essere dall’Amministrazione rispetto all’obbligo processuale di attenersi all’accertamento contenuto nella sentenza da eseguire; infatti, il giudizio di ottemperanza, essendo rivolto a rendere effettivo, mediante l’individuazione di idonei provvedimenti, l’ordine di esecuzione contenuto nella sentenza passata in giudicato, si atteggia quale giudizio strettamente connesso con quello principale, di cui costituisce la realizzazione e l’integrazione, tanto che si è precisato che in tale giudizio viene in luce con “speciale evidenza, il principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti garantita dall’art. 24 Cost., comma 1” (Cass. n. 13382 del 30/6/2016, non massimata). Al pari dell’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo (art. 112 cod. proc. amm.), il giudice tributario deve quindi dare completa attuazione al comando contenuto nella sentenza, anche e specialmente se privo dei caratteri di puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo. Infatti, il giudizio disciplinato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 ha natura di giudizio misto o sui generis, caratterizzato da un misto di poteri cognitori ed esecutivi, nel quale il giudice dell’ottemperanza deve preliminarmente verificare il dispositivo della sentenza rimasta inapplicata per individuare gli obblighi ivi prescritti, valutare la portata del dispositivo unitamente alla motivazione, per poi svolgere la tipica attività di merito dell’ottemperanza, che è quella dell’adozione di provvedimenti in luogo dell’Amministrazione inadempiente, finalizzati al ripristino dell’integrità della posizione del ricorrente, sostituendosi all’attività amministrativa che l’Ufficio avrebbe dovuto svolgere e non ha svolto, o ha svolto in maniera difforme dal giudicato (Cass. n. 20202 del 24/9/2010; Cass. n. 4126 del 1/3/2004). Da tali considerazioni discende che, anche a fronte di comandi privi dei caratteri di puntualità e precisione – come una pronuncia che riconosce il diritto al rimborso senza provvedere alla sua quantificazione – è comunque ammissibile il ricorso al giudice dell’ottemperanza che dovrà interpretare il comando per poi addivenire ad un’integrazione di questo attraverso la determinazione del quantum e del quomodo della statuizione ineseguita; – tale giudizio presenta, quindi, connotati del tutto diversi rispetto al corrispondente giudizio esecutivo civile, dal quale si differenzia, perchè il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, quanto piuttosto quello di dare concreta attuazione a quel comando, anche se questo non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo (Cass. n. 646 del 18/1/2012; Cass. n. 4126 del 1/3/2004; Cass. n. 20202 del 24/9/2010), compiendo gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva della sentenza. Ciò comporta che, se da un lato, il potere del giudice dell’ottemperanza sul comando definitivo inevaso non può che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita con il giudicato, non potendo essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire (cd. “carattere chiuso del giudizio di ottemperanza”), dall’altro lato, può – e deve – essere enucleato e precisato da quel giudice il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendosene il reale significato (Cass. n. 22188 del 24/11/2004; Cass. n. 28944 del 10/12/2008; Cass. n. 11450 del 25/5/2011; Cass. n. 15827 del 29/7/2016). La sentenza e gli obblighi che da essa scaturiscono segnano, dunque, il limite dell’oggetto del giudizio in questione, potendo il ricorso per ottemperanza essere proposto solo per far valere le statuizioni che sono contenute nel giudicato o, comunque, per conseguire posizioni giuridiche che dallo stesso discendono come autonoma conseguenza di legge, ma non per trattare questioni nuove o indipendenti rispetto al giudizio conclusosi con la sentenza di cui si chiede la esecuzione; il giudice dell’ottemperanza, tuttavia, al fine di assicurare la piena attuazione del giudicato, può enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato (come, ad esempio, può avvenire con riguardo agli accessori del credito consacrato nel decisum che, per loro natura, devono essere considerati ricompresi nella pronuncia da eseguire). In sostanza, anche quando il comando non risulta ben definito, il giudice dell’ottemperanza può compiere un’attività cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza ormai definitiva, che non è, invece, consentita nel giudizio esecutivo civile;

– tutto ciò premesso, è incontroverso che il presente giudizio riguardi la restituzione di una somma versata nel corso del giudizio, a titolo di esecuzione provvisoria, portata da una cartella poi annullata;

– va quindi fatta applicazione di quella giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 5 ord. n. 10299 Anno 2019) secondo la quale nell’ambito del giudizio di ottemperanza, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso deve essere esercitato entro i confini invalicabili dell’oggetto della controversia definita con il giudicato, atteso che non possono essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire, ma solo enucleati e precisati gli obblighi scaturenti da essa. Questa Corte, con indirizzo condiviso, infatti, ha affermato che: “nel processo tributario il giudizio di ottemperanza non è esperibile per dare attuazione alle sentenza di annullamento di un atto che, avendo effetti caducatori, sono “autoesecutive” (in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia impugnata che in sede di ottemperanza alla sentenza di annullamento di una cartella esattoriale aveva ordinato alla concessionaria della riscossione di pagare l’ammontare indicato nella cartella all’Amministrazione finanziaria ed a questa di emettere un provvedimento di sgravio in favore del contribuente, nominando altresì un “commissario ad acta”); (in termini Cass. n. 31601 del 2018; v. anche Cass. n. 26433 del 2018; Cass. n. 28286 del 2013). Si è ritenuto, pertanto, inammissibile il ricorso al giudizio di ottemperanza per ottenere il rimborso di una imposta, ove il giudice tributario non abbia deciso in ordine ad una istanza di rimborso, ma si sia limitato ad accertare l’illegittimità di un avviso di rettifica in virtù del quale si sia richiesta al contribuente la restituzione del rimborso effettuato in via accelerata (Cass., n. 1.947 del 2008; Cass. n. 28286 del 2013);

– in ciò risulta quindi che il giudizio di ottemperanza ha una duplice natura: di merito, in quanto inteso ad individuare gli obblighi contenuti nella sentenza, e di esecuzione, in quanto inteso ad adottare i provvedimenti in sostituzione dell’Amministrazione Finanziaria inadempiente (Cass. n. 4126 del 2014). Tale giudizio segue regole sue proprie in ragione del duplice obiettivo che si prefigge: verificare se vi sia stata o meno l’inottemperanza e, in caso affermativo, rendere effettivo il comando espresso dalla sentenza mediante l’adozione dei necessari provvedimenti. L’ottemperanza non può avere ad oggetto la sentenza di accoglimento del ricorso che porta semplicemente all’annullamento dell’atto impugnato, atteso che non si pone alcun problema di esecuzione, poichè essa si esegue da sè comportando l’eliminazione di un atto dal mondo giuridico e provocando conseguentemente l’insorgenza, in capo al percettore delle somme ottenute in forza di tale atto annullato, dell’obbligo di restituzione che è coercibile con il ricorso al giudice dell’esecuzione. Se, invece, oggetto del giudizio è l’an o il quantum dell’imposta, la sentenza di accoglimento del ricorso non si limita ad annullare l’atto impugnato, ma lo sostituisce. In questi casi, la definizione del giudizio tributario come “impugnazione merito” deriva dalla circostanza che sotto il profilo formale è un giudizio di impugnazione; ma ove investa la pretesa avanzata con l’atto oggetto di ricorso (e la correlativa obbligazione) si configura come giudizio di accertamento negativo della pretesa stessa;

– conformi sono sul punto anche recenti ulteriori pronunce di questa Corte (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 10299 del 12/04/2019; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31601 del 06/12/2018) che confermano come nel processo tributario il giudizio di ottemperanza non è esperibile per dare attuazione alle sentenze di annullamento di un atto che, avendo effetti caducatori, sono “autoesecutive”;

– inoltre, come correttamente ha osservato la CTR, il P. difetta di legittimazione attiva all’azione di restituzione della somma che per dato incontroverso tra le parti (fermo restando che il beneficio dell’annullamento dell’atto impugnato ha riflessi favorevoli su tutti i condebitori solidali ex art. 1180 c.c.) la stessa non è stata versata da questi, ma da altro soggetto il quale esclusivamente ha titolo e legittimazione attiva ad intraprendere l’azione esecutiva per la restituzione della stessa rivestendo il P. unicamente la qualità di coobbligato solidale;

– conclusivamente, il ricorso va rigettato;

– non vi è luogo a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimata Amministrazione Finanziaria.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA