Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21677 del 29/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 29/07/2021), n.21677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. D’AURIA G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2063-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DITTA INDIVIDUALE USATO & USATO DI D.F.V., USATO

& USATO D.F. SRL, elettivamente domiciliati in ROMA,

Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO MANCINI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 590/2016 della COMM. TRIB. REG. ABRUZZO SEZ.

DIST. di PESCARA, depositata il 14/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. MUCCI ROBERTO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso con le conseguenze di legge.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dagli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) per l’anno 2006 e n. (OMISSIS) per l’anno 2007 emessi nei confronti della ditta individuale Usato& Usato di D.F.V., con cui era individuata una maggiore pretesa fiscale a seguito dei numerosi rilievi individuati dalla G.F..

Inoltre erano emessi anche avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) emessi nei confronti della srl Usato & usato srl (di cui era amministratore il D.F.V.).

Sia in relazione agli avvisi di accertamento emessi nei confronti della ditta individuale, che della società, erano emesse rispettivamente due cartelle di pagamento a seguito di emissione di ruolo straordinario. Sia gli avvisi di accertamento che le cartelle erano impugnati dai contribuenti.

A seguito della riunione di tutti i ricorsi, la commissione provinciale di Pescara, adeguandosi alle conclusioni del ctu nominato, emetteva il seguente dispositivo “in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, determina gli importi non giustificati e riepilogati a pagina 19 della ctu da rirendere a tassazione ai fini delle II:DD ed Iva, come di seguito indicati: Ditta D.F.V. anno 2006 Euro 102.573,66, anno 2007 Euro 202.971,42; Usato & Usato srl anno 2006 Euro 82.238,47 anno 2007 Euro 110.137,69. Spese compensate”.

Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dolendosi dell’accoglimento parziale relativamente al solo rilievo delle indagini finanziarie essendosi la CTP adeguata acriticamente alla ctu, circa i prelievi ed i versamenti dei c.c. dei contribuenti, ritenendo confermate le altre riprese contenute negli avvisi di accertamento.

Si costituivano anche i contribuenti che proponevano a loro volta appello incidentale in relazione alla parte della sentenza che li vedeva soccombenti.

La CTR dell’Aquila, rigettava l’appello dell’ufficio fiscale mentre riduceva ulteriormente la pretesa nei confronti dei contribuenti. Proponeva ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motivi così sintetizzabili:

1) Nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di gravame in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

2) Nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

3) violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si costituivano con controricorso i contribuenti, chiedendo il rigetto del gravame.

Presentava memorie anche il P.M., chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’Agenzia Delle Entrate assume che il giudice di appello sia incorso nel vizio di omessa pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, essendosi pronunciato solo sui rilievi relativamente alle indagini finanziarie.

Invero dall’atto di appello, riprodotto integralmente nel ricorso, si evince che l’unico motivo di appello riguardava esclusivamente gli importi ripresi a tassazione dall’ufficio e che erano stati ridotti dal giudice di primo grado, avendo espressamente ritenuto che le altri voci di ripresa contenute negli accertamenti fossero state confermate implicitamente dalla sentenza.

Poiché il giudice di appello ha valutato i versamenti e i prelievi specificando quali erano giustificati, adeguandosi alla ctu, non è incorsa nel lamentato vizio.

Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate contesta l’esito negativo a cui è approdata la valutazione della Ctr, senza che fosse possibile ricostruire il percorso logico seguito appiattendosi sulla ctu contestata. Il fulcro del motivo è rappresentato proprio dalla esistenza di una motivazione apparente, priva di valutazioni critiche e infarcita solo da mere affermazioni, e quindi il motivo svolto si inscrive dunque nel vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Il ricorso è fondato.

In definitiva, la motivazione della sentenza impugnata, pur se graficamente esistente, risulta composta di enunciati, privi di supporto motivazionale essendo solo assertivi, arrivando ad affermare sostanzialmente che i conteggi effettuati dal ctu erano esatti.

In particolare la ctr non si confronta con il motivo di appello che aveva espressamente criticato l’operato del ctu in primo grado che non aveva dettagliatamente indicato i versamenti e i prelievi documentati.

In relazione a tale assertiva motivazione non è dato neppure valutare se sia stata correttamente vinta la presunzione, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51.

Com’e’ noto, in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che questi ultimi sono registrati in contabilità e che i primi sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; posto che, in materia, sussiste inversione dell’onere della prova, alla presunzione di legge (relativa) va contrapposta una prova, non una mera affermazione di carattere generale, non essendo possibile ricorrere all’equità (in senso analogo Sentenza n. 25365 del 05/12/2007, n. 14675 del 2006). Nel caso il ctu valutando complessivamente, errore poi ripetuto dal giudice, compie una semplice asserzione. In altri termini affinché la motivazione non potesse essere considerata solo apparente, la Ctr avrebbe dovuto specificare analiticamente i movimenti che non attenevano ad operazione imponibili, indicando le prove specifiche offerte non valendo la mera asserzione o il mero convincimento personale del ctu.

Pertanto resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può in alcun modo comprendersi il percorso logico seguito, mancando qualsiasi esame critico dei motivi di gravame, posto che la Ctr non sviluppa in alcun apprezzabile modo un’autonoma valutazione sul meritum causae, e come aveva l’obbligo giuridico processuale, nonché costituzionale, di fare.

Pertanto, in accoglimento del 2 motivo del ricorso (così assorbito il terzo), la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Ctr della Regione Abruzzo in diversa composizione che provvederà anche sulle spese di questo grado, riesaminando l’appello originale proposto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e per l’effetto cassa la decisione impugnata, e rinvia alla Ctr dell’Aquila, che provvederà anche alle spese per il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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