Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21677 del 23/10/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21677 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 10432-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRA 1.E 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DET.LO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
FASE DUE SOLUZIONI CONTRACT SPA, EQUITALIA NORD
SPA;
– intimate avverso la sentenza n.

166/30/2013

della COMMISSIONE

TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 25/06/2012,
depositata il 05/12/2013;

5 68

Data pubblicazione: 23/10/2015

1.

,4-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/07/2015 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Ric. 2014 n. 10432 sez. MT – ud. 23-07-2015
-2-

In fatto e in diritto
L’Ufficio emetteva nei confronti della Fase due Soluzioni Contract spa una cartella di pagamento
per l’anno 2006 relativo a IVA e altri tributi in esito a controllo ex art.36 bis dPR n.600/73.
Il giudice di primo grado, decidendo l’opposizione proposta dalla contribuente, rigettava il ricorso
inerente l’IVA e confermava le sanzioni e gli interessi per IRAP e IRES versate tardivamente,
annullando le ulteriori sanzioni e gli interessi. Sull’appello proposto dalla parte contribuente,
correlato allo sgravio totale e parziale di alcune delle pretese intimate, la CTR dava atto della
cessazione della materia del contendere in ordine alla somma di euro 284.423,00 ed allo sgravio
parziale pari ad curo 6.430,00 della somma di euro 28.899,00 iscritta per indebita compensazione
IVA. Aggiungeva che rispetto all’indebita compensazione IVA per l’anno 2005 la contribuente non
aveva espresso alcuna posizione e che sul punto il ricorso andava rigettato. Evidenziava, ancora,
rispetto alla deduzione circa l’omessa pronunzia del giudice di primo grado in ordine alle sanzioni
richieste nella misura del 156 %, che la CTP, con scarsa motivazione, aveva annullato la sanzione
di euro 3945,74 applicata sull’acconto di euro 13.152,48 ed aveva confermato le sanzioni e gli
interessi solo per il tardivo versamento di IRAP e IRES, annullando le ulteriori sanzioni.
Con l’unico motivo proposto l’Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza per violazione
dell’art.36 d.lgs.n.546/1992, nonchè dell’art.132 disp.att.c.p.c. c.2 n.4 e dell’art.118 disp.att.c.p.c. Si
duole del fatto che la CTR, avendo riconosciuto la debenza parziale di quanto richiesto a titolo di
IVA, non aveva motivato l’esclusione delle sanzioni nella misura dovuta sull’importo relativo
all’indebita compensazione.
Nessuna difesa scritta ha depositato la società intimata.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Ed invero, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il primo giudice avrebbe annullato le
sanzioni e gli interessi per IVA, confermando unicamente sanzioni ed interessi per il tardivo
versamento IRAP e IRES. Tale affermazione risulta in sentenza tanto a pag.1, 2^ cpv-La
Commissione rigettava il ricorso inerente l’1VA e confermava sanzioni ed interessi per IRAP
versata tardivamente il 16 febbraio 2007 e per IRES tardivamente versata il 16 febbraio 2007 ed il
30 maggio 2007, annullando le ulteriori sanzioni ed interessi.”- che a pag.2 ultimo periodo,
allorchè il giudice di appello, rigettando l’impugnazione in punto sanzioni formulata dalla parte
contribuente, così motivava: “Tale assunto è infondato, poichè seppure con scarsa motivazione, la
Commissione ha annullato la sanzione di euro 3.945,74(applicata dall’Ufficio nella misura del 30
% dell’intero importo dell’acconto di euro 13.152,48 ritenuto fosse stato versato in ritardo, così
come asserito dall’amministrazione in primo grado) ed ha confermato sanzioni e interessi solo
peri 1 tardivo versamento 1RAP del 16 febbraio 2007 e per i due tardivi versamenti IRES del 16
febbraio 2007 e 30 maggio 2007, annullando le ulteriori sanzioni ed interessi”.
Orbene, l’agenzia deduce la nullità della sentenza per totale assenza di motivazione nella parte in
cui risulta annullata la sanzione per l’importo dell’IVA riconosciuto come dovuto.
Ma tale assunto è destituito di fondamento, poichè la CTR ha ritenuto che rispetto all’appello
proposto dalla società contribuente sulle sanzioni irrogate aveva già statuito il giudice di primo
grado, confermando le sanzioni per IRES e IRAP ed invece annullando le restanti.La censura
esposta dall’ufficio prospetta dunque un vizio assoluto di nullità della sentenza per totale mancanza
di motivazione che, per converso, non trova riscontro alcuna nella decisione impugnata secondo la
quale le sanzioni erano già state annullate dal giudice di primo grado con riferimento all’IVA.
Il ricorso va pertanto rigettato.Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso il 23 luglio 2015 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Roma.

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