Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21677 del 23/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 23/08/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 23/08/2019), n.21677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6760-2016 proposto da:

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A., (già ALITALIA COMPAGNIA AEREA

ITALIANA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 467/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/09/2015 R.G.N. 5346/2012.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 8.9.2015, la Corte di appello di Milano confermava la decisione del Tribunale meneghino che, in accoglimento della domanda proposta da F.E., aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato dalla C.A.I. s.p.a. con la predetta ed accertato la sussistenza tra le dette parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1.3.2012 al 30.6.2012, condannando la società al pagamento di un’indennità risarcitoria, ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32 commisurata a tre mensilità dell’ultima retribuzione di fatto;

2. per quel che rileva nella presente sede, la Corte riteneva condivisibile quanto affermato dal primo giudice con riferimento alla questione del superamento del limite percentuale del 15% dell’organico aziendale che, al 1 gennaio dell’anno cui le assunzioni si riferivano, risultasse complessivamente adibito ai servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo di merci e passeggeri, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2;

3. la Corte condivideva anche l’affermazione del primo giudice sulla non significatività, ai fini del rispetto della clausola di contingentamento, del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in ciascun mese;

4. di tale decisione domanda la cassazione la s.p.a. C.A.I., affidando dl’impugnazione a tre motivi; La F. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

5. la società ha depositato verbale di conciliazione in sede sindacale aziendale sottoscritto dalle parti il 5.4.2016;

6. dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal rappresentante della società, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente anche la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso;

7. tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo;

8. in tal senso va emessa la corrispondente declaratoria;

9. nulla va statuito sulle spese, essendo la lavoratrice rimasta intimata;

10. non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, pure applicabile ratione temporis, stante il tenore della decisione.

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2019

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