Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21677 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/10/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 19/10/2011), n.21677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10056-2010 proposto da:

D.M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

PARRILLO LUCIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati PULLI CLEMENTINA, MAURO RICCI, RICCIO ALESSANDRO, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverse la sentenza n. 5543/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

12.10.09, depositata il 23/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;

udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Letto il ricorso con il quale D.M.G. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Napoli, pubblicata il 23 ottobre 2009, che ha accolto solo in parte il suo appello contro la decisione di primo grado emessa dal Tribunale.

letto il controricorso;

ascoltata la discussione dell’avvocato dell’INPS e del PG;

esaminata la relazione, con la quale si è ritenuto possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, per le seguenti ragioni:

“Il D.M. chiese al Tribunale di Benevento il riconoscimento dell’invalidità civile, con indennità di accompagnamento.

Il Tribunale non solo rigettò il ricorso, ma condannò il ricorrente al pagamento delle spese in ragione della sussistenza di una precedente controversia, ritenuta dal giudicante identica quanto a petitum e causa petendi (controversia definita con il rigetto del ricorso dalla sentenza 5997/2002 del medesimo ufficio).

Il D.M. propose appello.

La Corte ha premesso che con l’appello il ricorrente ha insistito solo sulla domanda di declaratoria dell’inabilità civile a decorrere come da ctu.

L’accompagnamento non rientra quindi nel giudizio di appello.

La domanda di pensione o di assegno è stata ritenuta dalla Corte improcedibile per mancanza di domanda amministrativa, vizio rilevabile d’ufficio in qualsiasi grado e stato del giudizio. La Corte ha spiegato che nella produzione della parte attrice non si rinviene copia di tale domanda e si desume solo la sussistenza di una domanda per l’indennità di accompagnamento.

Al contrario, la Corte ha accolto l’appello contro il capo della sentenza di condanna alle spese per la preesistenza di un altro giudizio sul tema.

Il ricorso denunzia tre pretese violazioni di legge.

1) Con il primo motivo si denunzia violazione della L. n. 118 del 1971, perchè la Corte non ha considerato che la domanda originaria comprendeva sia l’indennità di accompagnamento che la pensione o assegno d’invalidità e quindi era possibile chiedere il beneficio minore rispetto a quello originariamente oggetto della domanda.

2) Con il secondo motivo si denunzia eccesso di potere laddove la Corte si è inoltrata ad interpretare (cosi testualmente il ricorso) il verbale della visita collegiale.

3) Il vizio denunziato con il terzo motivo è di ultrapetizione, il giudice di appello sarebbe andato al di là della domanda interpretando il contenuto del verbale di visita collegiale.

I motivi sono formulati in modo palesemente generico, senza indicare le norme che si assumono violate.

Inoltre non attengono ai passaggi sui quali la Corte ha fondato la decisione.

Sono comunque manifestamente infondati poichè la Corte, una volta rilevato che non era stata prodotta la domanda amministrativa, ha analizzato gli atti per verificare se poteva evincersi aliunde la sua sussistenza.

Tale esame non costituisce nè ultrapetizione, nè eccesso di potere.

In ogni caso, a tal fine la Corte ha analizzato gli atti rilevando che il verbale della visita collegiale in cui manca la qualificazione della domanda, interpretato in relazione alla raccomandata del ricorrente del 31 gennaio 1995, non poteva che avere per oggetto la domanda di indennità di accompagnamento, domanda che non contiene al suo interno quella relativa alla pensione, perchè altri sono i presupposti sanitari e di reddito.

La questione è di merito, l’interpretazione della Corte è lineare e non è stata oggetto di censura specifica”.

Poichè le valutazioni della relazione, rispetto alle quali la parte ricorrente non ha offerto ulteriori elementi, sono pienamente condivisibili, il ricorso deve essere dichiarato infondato.

Nulla sulle spese, considerata la materia previdenziale e l’epoca di instaurazione del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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