Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21676 del 26/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 26/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 26/10/2016), n.21676
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19518/2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO
BUOZZI, 49, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RICCIONI,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFRANCESCO VECCHIO, giusta
procura speciale rogata per atto del Dott. T.R., Notaio
in (OMISSIS) di repertorio;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 819/30/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di FIRENZE del 10/10/2013, depositata il 11/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Toscana n. 819/2013/30, depositata l’11.4.2014, che aveva accolto l’appello proposto da S.B.G. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la richiesta di annullamento del diniego dell’istanza di rimborso di IRAP corrisposta dalla contribuente, medico convenzionato presso il SSN.
Secondo il giudice di appello non era sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, risultando ininfluente l’importo speso per collaboratore part-time al servizio di più professionisti.
La parte intimata ha depositato controricorso e memoria.
L’Agenzia delle entrate contesta, sotto il profilo della violazione di legge – D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 – l’erroneità della decisione impugnata, la quale avrebbe tralasciato di considerare l’esistenza di compensi per lavoro dipendente part-time dai quali, per costante giurisprudenza di questa Corte, era possibile inferire l’esistenza di un’autonoma organizzazione.
La censura, pur ammissibile in quanto rivolta a contestare la scorretta applicazione della disciplina legale, è infondata.
Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 9451/2016) hanno di recente chiarito la irrilevanza, ai fini della configurazione del requisito dell’autonoma organizzazione richiesta per la debenza dell’IRAP di una collaborazione fornita da un soggetto adibito a mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive.
Nell’affermare tale principio, le S.U. hanno precisato che nessuna rilevanza può avere ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione “…l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico”. Ciò perchè “…Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”.
Orbene, la censura dell’Agenzia si appunta erroneamente sulla mancata ponderazione, ai fini del tributo in esame, dell’attività di un unico collaboratore dipendente part-time addetto a mansioni di segretaria – circostanza pacifica anche per la parte ricorrente (v. pag. 2 penultimo cpv. ricorso per cassazione). Elemento che, per quanto già detto non può in alcun modo integrare il requisito dell’autonoma organizzazione.
Ne consegue il rigetto del ricorso in relazione ai principi fissati dalle Sezioni Unite.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio in relazione all’intervento chiarificatore delle S.U. di questa Corte.
PQM
LA CORTE
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 14 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016