Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21676 del 23/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 23/08/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 23/08/2019), n.21676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20433-2015 proposto da:

C.A.I. – COMPAGNIA AERONAUTICA ITALIANA S.P.A, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

A. BERTOLONI 41, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GUANCIOLI,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BELSIANA

71, presso lo studio dell’avvocato MARIO OCCHIPINTI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1452/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/03/2015 r.g.n. 6148/2013.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta da A.F., aveva dichiarato instaurato tra il predetto e la C.A.I. s.p.a. un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1.12.1980, con obbligo della società di ripristinare il rapporto e di riammissione in servizio del lavoratore, ed aveva condannato la compagnia al risarcimento del danno, in favore del predetto, ex L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, commisurato a dieci mensilità dell’ultima retribuzione di fatto, nonchè al pagamento della complessiva somma di Euro 207.522,95 a titolo di differenze retributive (per indennità di direzione operativa volo – (OMISSIS)) come da conteggio prodotto; veniva accertata, altresì, l’illegittimità della sanzione disciplinare della multa irrogata all’ A.;

2. la Corte di appello capitolina, con sentenza del 3.3.2015, in parziale riforma della decisione impugnata, confermata nel resto, dichiarava la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda proposta dall’ A. avente ad oggetto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo 10.2.2007 – 27.6.2007 ed accertava la legittimità del contratto a tempo determinato stipulato il 27 giugno 2007;

3. la Corte evidenziava che l’ A., comandante Pilota della Cai dal 1.12.1980 al 10.2.2007, data in cui il rapporto era stato risolto per raggiungimento dei limiti di età, aveva sottoscritto con la CAI s.p.a., in data 27.6.2007, un contratto a tempo determinato dal 28.6 al 31.12.2007, poi prorogato sino al 31.12.2009, ai sensi del quale era stato attribuito al predetto la qualifica ed il grado di Comandante “esclusivamente per l’attività di lavoro aereo sulla linea dei velivoli Piaggio P180 e con il compito di mantenere i rapporti con il Presidenti Emeriti della Repubblica”, a fronte di ragioni di carattere tecnico produttivo ed organizzativo consistenti nella contingente inadeguatezza del numero dei piloti dedicati alla detta linea, nonchè per il mantenimento dei rapporti suddetti, ragioni che erano ritenute dotate di specificità ed idonee a giustificare l’assunzione a termine;

4. veniva, preliminarmente, dichiarata la cessazione della materia del contendere per il periodo 10.2.2007 al 27.6.2007, in conseguenza della rinuncia dell’appellante, accettata dall’altra parte;

5. quanto ai motivi di gravame proposti in relazione alla liquidazione del compenso per gli incarichi DOV e FOP svolti dall’ A., si riteneva che la somma richiesta all’anzidetto titolo era stata calcolata con riferimento a quanto percepito dall’ A. allo stesso titolo nel corso del precedente rapporto di lavoro in essere tra le parti, sicchè la doglianza formulata sul punto era considerata priva di fondamento; veniva respinto anche il motivo di appello relativo alla ritenuta illegittimità della sanzione disciplinare irrogata;

6. di tale sentenza domanda la cassazione la C.A.I. s.p.a., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste l’ A.; entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1. con il primo motivo, la società denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e della contrattazione collettiva e/o aziendale di lavoro, applicazione di norma inesistente, osservando che il periodo dal 10.2 al 27.6.2007, in relazione al quale vi era stata rinuncia alle pretese azionate da parte dell’ A., nella ricostruzione operatane dal primo giudice, congiungeva senza soluzione di continuità il pregresso rapporto a tempo indeterminato e quello successivo facendone un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 1.12.1980 al 31.12.2009, laddove la pronuncia di cessazione della materia del contendere in ordine al periodo intermedio faceva sì che il rapporto dovesse ritenersi concluso al 10.2.2007 e che quello costituitosi dopo l’interruzione di quattro mesi doveva ritenersi di tipo diverso ed espressione di novazione di quello precedente;

1.2. evidenzia che, nonostante il radicale mutamento della situazione di fatto e della conseguente situazione contrattuale inter partes, la Corte d’appello avrebbe confermato la condanna di CAI al pagamento di somme nella stessa misura stabilita dal Tribunale, senza avvedersi che la quantificazione operata dal primo giudice traeva fondamento esclusivo dalla dichiarata sussistenza di un unico rapporto di lavoro e dalla dichiarata illegittimità della sua risoluzione, tant’è che le somme erano state liquidate per differenze retributive pari ad Euro 207.552,95 ed, a titolo di risarcimento danno ex L. n. 183 del 2010, art. 32, nella misura di Euro 60.870,00; assume che solo l’unicità del rapporto e la prosecuzione della stessa attività potevano giustificare il mantenimento di indennità per gli incarichi DOV e FOP, trattandosi di compensi non aventi nè origine legale, nè origine contrattuale, ma concessi unilateralmente dalla società nell’ambito di una pregressa regolamentazione di interessi, che non aveva ragione di permanere dopo la novazione del rapporto; non erano, quindi, più dovuti nè Euro 60.870,00 a titolo di risarcimento del danno, nè le differenze retributive scaturenti dalla sussistenza di un unico rapporto, per essere venuto meno, nel nuovo rapporto a tempo determinato, il diritto al mantenimento della retribuzione percepita in precedenza, così come anche il diritto agli scatti di anzianità;

1.3. la Corte, secondo quanto afferma la ricorrente, ha riconosciuto la novazione del rapporto e pertanto non poteva ritenersi che, successivamente alla stipulazione del contratto a tempo determinato, agli incarichi conferiti per DOV e FOP dovessero corrispondere gli stessi compensi a tale titolo in precedenza percepiti, nessuna norma prevedendo un compenso ad hoc per tali incarichi. Nè poteva ritenersi corretto il riferimento a quanto percepito in precedenza ad analogo titolo, essendosi il rapporto novato e non potendo la Corte del merito effettuare una non consentita ingerenza nella autonomia contrattuale;

2. con il secondo motivo, la ricorrente lamenta omesso esame ed omessa valutazione della situazione di fatto e giuridica come accertata dalla Corte d’appello in altro capo della sentenza e rilevante ai fini del decidere, sostenendo che, anche a volere ritenere corretta l’attribuzione all’ A. dell’indennità de qua nella stessa misura già riconosciutagli unilateralmente dalla C.A.I. nel pregresso rapporto, il suo ammontare complessivo sarebbe stato pari ad Euro 37.052,43 e non a Euro 207.552,95, in quanto l’indennità in questione è solo una delle voci che costituiscono il complessivo ammontare delle differenze attribuite;

3. con il terzo motivo, la C.A.I. s.p.a. si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e della conseguente, palese erroneità e contraddittorietà della decisione, per avere la Corte territoriale omesso di indagare quali siano stati la comune intenzione delle parti ed il loro comportamento complessivo in relazione alle clausole del contratto a tempo determinato;

4. in ordine al primo motivo, pur se è condivisibile quanto si assume con riguardo al venire meno della continuità giuridica del rapporto originario per effetto della cessazione della materia del contendere in relazione al periodo intermedio ed alla stipulazione di un autonomo rapporto a tempo determinato per il periodo successivo, non può essere, al contrario, avallata la ricostruzione della ricorrente secondo la quale, essendosi verificata una novazione, i compensi DOV e FOP, non aventi origine nè legale nè contrattuale, per essere stati unilateralmente concessi dalla società nell’ambito della pregressa regolamentazione di interessi, non avrebbero avuto più titolo per la relativa attribuzione all’ A.;

5. va rilevato che la qualificazione giuridica in termini novativi del diverso rapporto a tempo determinato instauratosi tra le parti, a prescindere dalla novità della relativa prospettazione, deve essere disattesa per la evidente ragione che la accertata validità di un contratto a tempo determinato, stipulato in data 27.6.2007, a distanza di quattro mesi dalla cessazione del rapporto a tempo indeterminato per raggiungimento dei prescritti limiti di età dell’ A. in data 10.2.2007, non consente di ravvisare la delineata novazione; essendo questa un modo di estinzione di un obbligazione originaria (seppure caratterizzata dalla sostituzione alli originario di in nuovo rapporto obbligatorio e dal mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto), nella specie l’effetto estintivo, già compiutamente realizzatosi, secondo la ricostruzione del giudice d’appello, alla cessazione del rapporto a tempo indeterminato per la ragione suddetta, si poneva come preclusivo del realizzarsi dello schema novativo;

6. rispetto alla totale autonomia del successivo rapporto a tempo determinato, non risulta se non in termini generici contestata la decisione nella parte in cui è accertata come esistente la volontà delle parti di corrispondere i compensi per DOV e FOP nella stessa misura pattuita: si fa, invero, riferimento in sentenza, oltre che ad un ordine di servizio 7/07, anche a successiva missiva del 9.11.2009 della GAI spa, cui le censure formulate nei motivi di ricorso omettono ogni riferimento;

7. fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, ponendosi lo stesso nell’ambito del paradigma devolutivo e deduttivo del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439), per essere stato omesso l’esame di un fatto decisivo, rappresentato dalla differenza tra importo dovuto in relazione ad un rapporto unico, senza soluzione di continuità, e quello, sicuramente inferiore, dovuto, invece, a titolo di differenze per le indennità reclamate, pattuite, per quanto sopra detto, anche nell’ambito della prestazione di lavoro a tempo determinato;

8. peraltro, anche nel controricorso dell’ A. risulta inserito un prospetto di differenze dovute a vario titolo, in cui si leggono voci, quali scatti di anzianità (necessariamente collegati ad un rapporto unitario), differenze di t.f.r. ed altre, che non trovano titolo nel nuovo rapporto di lavoro a termine, cui si riferiscono le pretese del lavoratore, limitate alla richiesta di compensi per l’attività di Direttore Operativo Voli e Flight Operation Postholder;

9. l’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del successivo;

10. la sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rimessa alla Corte territoriale indicata in dispositivo per la valutazione del fatto decisivo su indicato;

11. allo stesso giudice è demandata la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo ed assorbito il terzo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui

demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2019

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