Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21676 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/10/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 19/10/2011), n.21676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorse 9516-2010 proposto da:

MELANIA SPA (OMISSIS) in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE GATTI 12, presso lo

studio dell’avvocato MORICONI ALESSANDRO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SPADAVECCHIA PIERLUIGI, giusta procura speciale in.

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SCARLET SRL;

C.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 441/2009 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

31.7.09, depositata il 06/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte;

Letto il ricorso con il quale Melania spa chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Ancona, pubblicata il 6 ottobre 2009, che in parziale accoglimento dell’appello principale ha dichiarato l’illegittimità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato con C.C. l’11 settembre 2007 e condannato la società a riammettere il C. nel posto di lavoro, nonchè a corrispondergli(dal 29 ottobre 2008 alla riammissione in servizio (una somma mensile pari all’ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi e rivalutazione.

Esaminata la relazione, con la quale si è ritenuto possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, per le seguenti ragioni:

“Il ricorso consta di un unico motivo: violazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: in particolare contraddittorietà della motivazione per contrasto tra dispositivo e motivazione, stante l’assoluta inconciliabilità delle ragioni esposte a fondamento della decisione.

Non vi è contraddizione tra motivazione e dispositivo.

La Corte ha ritenuto illegittimo il termine, con idonea motivazione, ha dichiarato la nullità della clausola e ha condannato la società a riammettere il C. nel posto di lavoro, nonchè a corrispondergli dal 29 ottobre 2008 alla riammissione in servizio una somma mensile pari all’ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi e rivalutazione.

Dalla lettura del motivo si evince che la contraddizione consisterebbe nel fatto che la condanna al pagamento delle retribuzioni non è collegata all’offerta di riammissione ed al rifiuto del datore di riprendere il lavoratore in servizio.

Non è un problema di contraddizione tra dispositivo e motivazione, ma un problema di valutazione dell’atto introduttivo del giudizio come messa a disposizione delle energie lavorative.

Il ricorrente non spiega perchè tale atto (di cui in violazione del canone dell’autosufficienza del ricorso non viene riportato il contenuto), non implicherebbe una messa a disposizione delle energie lavorative.

Il ricorso, quindi, è, da un lato, basato su di una ragione diversa da quella indicata come oggetto della censura, dall’altro del tutto privo di argomentazione a sostegno della tesi avanzata”.

Poichè le valutazioni della relazione, rispetto alle quali la parte ricorrente non ha offerto ulteriori elementi, sono pienamente condivisibili, il ricorso deve essere rigettato.

Nulla sulle spese, considerato che gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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