Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21676 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 08/10/2020), n.21676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8202/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Giacomini Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Amatucci,

elettivamente domiciliato presso l’Avv. Stefano Latella in Roma via

Tortona n. 4, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 1181/26/16, depositata il 4 ottobre 2016, notificata il

22 febbraio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 novembre

2019 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della Giacomini Spa atto di recupero credito per aver la contribuente, per i debiti Ires, Irap ed Iva l’anno 2006, utilizzato in compensazione crediti Ires del 2003 per un importo eccedente il massimale di Euro 516.456,90, irrogando le conseguenti sanzioni.

L’impugnazione era accolta dalla CTP di Torino. La sentenza era riformata dal giudice d’appello limitatamente al recupero del credito, mentre era confermata quanto alle sanzioni.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con tre motivi, cui resiste Giacomini Spa con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61, art. 36, comma 1, n. 4, art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c. per aver la CTR riconosciuto, con motivazione meramente apparente, l’esimente delle sanzioni per obbiettiva incertezza normativa quanto all’applicazione del limite massimo per la compensazione dei crediti.

1.1. Il secondo motivo denuncia, in via subordinata, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, D.Lgs. n. 472 del 1977, art. 6, comma 2, L. n. 212 del 2000, art. 10 e art. 2696 c.c. per aver la CTR ritenuto sussistere l’oggettiva incertezza della normativa in assenza di qualsiasi riscontro.

1.2. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, comma 1, per aver la CTR ritenuto inapplicabili le sanzioni per omesso versamento all’ipotesi di compensazione oltre i limiti di legge.

2. Il secondo e il terzo motivo, da esaminare unitariamente, sono fondati, con assorbimento del primo.

2.1. Va premesso, in primo luogo, che, in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione di rimborso, ed ogni deduzione sono regolate da specifiche, inderogabili norme di legge. Tale principio, per costante giurisprudenza di questa Corte, non è superato dalla L. n. 212 del 2000, art. 8, comma 1, che nel prevedere in via generale l’estinzione dell’obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l’estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato a decorrere dall’anno d’imposta 2002 (v. Cass. n. 16532 del 05/07/2017; Cass. n. 17001 del 09/07/2013).

2.2. Ciò detto, costituisce principio consolidato della Corte, cui non v’è ragione di discostarsi, che “il superamento del limite massimo dei crediti d’imposta compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, che è sanzionato dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 così come accade ogniqualvolta sia utilizzata la compensazione in assenza dei relativi presupposti” (v. Cass. n. 18369 del 26/10/2012; Cass. n. 23755 del 20/11/2015; Cass. n. 8101 del 29/03/2017; Cass. n. 18080 del 21/07/2017; Cass. n. 22962 del 26/09/2018; da ultimo Cass. n. 10708 del 17/04/2019).

E, del resto, l’indebita compensazione oltre i limiti comporta proprio l’omesso versamento della maggiore imposta dovuta e non corrisposta.

2.3. Nè è configurabile l’incertezza normativa oggettiva che “richiede una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione” (Cass. n. 3245 del 11/02/2013; Cass. n. 4522 del 22/02/2013; Cass. n. 23845 del 23/11/2016), condizione che non sussiste.

Va infatti evidenziato, sul punto, che, secondo il costante orientamento della Corte, cui non si ravvisa ragioni per discostarsi, “in tema di IVA, la L. n. 388 del 2000, art. 34 nel testo applicabile ratione temporis, sancendo che, a decorrere dall’1 gennaio 2001, il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17 per i soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo (Euro 516.546,90) per ciascun anno solare, ha inteso introdurre, per ogni periodo d’imposta, al fine di non squilibrare eccessivamente le previsioni di gettito fiscale annuale, un limite invalicabile alla possibilità del contribuente di porre in compensazione crediti fiscali e debito IVA, che non può essere superato anche in sede di liquidazioni periodiche IVA” (v. Cass. n. 8101 del 2017) e “il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili… non può che riferirsi a tutte le ipotesi di legge, così come testualmente chiarisce la L. n. 388 del 2000, art. 34, comma 1” (v. Cass. n. 2215 del 2014; Cass. n. 22833 del 2013; Cass. n. 7994 del 2016).

Tale orientamento, inoltre, ha trovato conferma nella decisione della Corte di Giustizia, 16 marzo 2017, Bimotor Spa, in C-211/16, da cui l’evidente erroneità della statuizione del giudice di merito.

3. In accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso, assorbito il primo, la sentenza va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente.

Le spese delle fasi di merito vanno compensate per la peculiarità della vicenda, mentre quelle di legittimità sono liquidate, come in dispositivo, per soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. Condanna Giacomini Spa al pagamento delle spese di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessive Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese delle fasi di merito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA