Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21676 del 05/09/2018

Cassazione civile sez. lav., 05/09/2018, (ud. 11/04/2018, dep. 05/09/2018), n.21676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19741-2016 proposto da;

A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 10, presso lo studio dell’avvocato GEMMA PATERNOSTRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GABRIELE BAVARO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

SYNERGAS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA

GRAZIA VASATURO e ORESTE CARDILLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5477/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 11/07/2016 R. G. N. 727/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/04/2018 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;

udito l’Avvocato GEMMA PATERNOSTRO per delega GABRIELE BAVARO;

udito l’Avvocato MARIA GRAZIA VASATURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine

per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 5477/2016, pronunciando in sede di procedimento speciale L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 47 e segg. accoglieva il reclamo proposto, avverso la sentenza del locale Tribunale, da Synergas srl nei confronti di A.l., dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di impugnativa del licenziamento.

La Corte territoriale aveva ritenuto illegittima la impugnazione della comunicazione prevista dalla L. n. 604 del 1966, art. 7 diretta alla DTL non avendo, questa, natura di atto espulsivo, essendo solo finalizzata ad aprire la fase eventualmente conciliativa. Aveva quindi valutato come mai intervenuta l’impugnativa del licenziamento intervenuto in data 29.12.2014. Soggiungeva peraltro che dopo l’impugnativa in via giudiziale avvenuta il 23.2.2015 non era intervenuto il deposito del ricorso giurisdizionale nei successivi 180 giorni.

Avverso tale decisione proponeva ricorso l’ A. affidandolo a 4 motivi cui resisteva la Synergas con controricorso e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1)- Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 7 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver, la Corte d’appello, dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, valutando inidonea la comunicazione L. n. 604 del 1966, ex art. 7 a costituire comunicazione del licenziamento.

Deve ritenersi corretta la decisione assunta con riguardo alla eccezione di decadenza per mancata impugnazione stragiudiziale del licenziamento nel termine perentorio di sessanta giorni stabilito dal citato L. n. 604 del 1966, art. 6,comma 1.

Ed infatti, il giudice di secondo grado, facendo corretta applicazione delle disposizioni normative che vengono in rilievo, ha escluso che la comunicazione indirizzata alla DTL potesse costituire atto di recesso, in quanto contenente solo l’intenzione di procedere al licenziamento ai fini di un funzionale espletamento della procedura conciliativa, in esito alla quale non è mai soluzione obbligata il licenziamento (in tal senso Cass. n. 22627/2015).

Risulta quindi corretta la distinzione tra contenuti della comunicazione diretti al solo fine di avviare un percorso di eventuale conciliazione, dal diverso tenore delle ragioni invece attinenti alla adottata scelta definitivamente risolutiva del rapporto.

Di alcun rilievo il richiamo della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 41 sulla retrodatazione del licenziamento al momento della comunicazione del tentativo di conciliazione, in quanto non prevista nell’ipotesi in esame, (relativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo), ma solo per il licenziamento disciplinare.

Il motivo risulta quindi infondato.

2) – La seconda censura è relativa alla violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 7 e dell’art. 1367 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, con riferimento alla pronuncia di inammissibilità quale sanzione processuale non di portata generale ma prevista dal legislatore solo in specifiche condizioni. Rileva il ricorrente che la pronuncia di inammissibilità può essere adottata solo se espressamente prevista quale sanzione processuale rispetto a situazioni prestabilite e non possa essere utilizzata in via estensiva. Peraltro soggiunge che in tal modo la Corte avrebbe violato il principio di conservazione della domanda mutuabile dall’art. 1367 c.c. Inconferente risulta il richiamo a tale ultimo principio in quanto non applicabile alla ipotesi della decadenza.

La pronuncia di inammissibilità risulta poi adottata quale forma dichiarativa della sanzione processuale conseguente alla decadenza del titolare dell’azione rispetto alla possibilità di far valere la stessa. Alcun pregiudizio è dunque conseguente alla pronuncia in quanto comunque la consumazione del termine decadenziale avrebbe impedito la nuova proponibilità dell’azione. Il motivo, infondato, deve essere disatteso.

3)- Con il terzo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51 e 57, e degli artt. 112,414 e 420 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per aver, la Corte, ritenuto comunque decaduto il ricorrente dalla impugnazione del licenziamento, non avendo fatto seguire la impugnazione giudiziale nel termine di 180 giorni successivi alla impugnazione stragiudiziale del recesso avvenuta il 23.2.2015.

4)- Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Giudice d’appello non aveva considerato che il licenziamento può essere legittimamente impugnato anche direttamente con il deposito del ricorso giudiziale. In concreto rilevava che, al licenziamento comunicato il 5.1.2015, era seguito il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio avvenuto il 12.1.2015. Tale deposito era da intendersi quale impugnativa del licenziamento.

I due motivi devono essere trattati congiuntamente in quanto riferiti al medesimo “intreccio” di atti e fatti che hanno originato la vicenda in questione.

Deve essere premesso che il presente ricorso ha come origine l’impugnativa della comunicazione del licenziamento fatta alla DTL, che, come sopra rilevato, non può avere valenza di effettiva comunicazione del recesso datoriale, in quanto finalizzata al diverso scopo conciliativo.

La Corte territoriale ha quindi, correttamente, ritenuta invalida l’impugnativa così effettuata.

La stessa Corte ha considerato la effettiva comunicazione del licenziamento avvenuta il 5.1.2015 rispetto alla quale ha ritenuto valida l’impugnativa stragiudiziale del 23.2.2015, ma non seguita da successivo deposito del ricorso in sede giudiziale nel termine di 180 giorni. Rispetto a tali sequenze ha valutato la decadenza dalla impugnativa del licenziamento.

La scansione degli atti e dei tempi così individuata consente quindi di ritenere infondati i motivi di censura allorchè si osservi che non può sovrapporsi il ricorso giudiziale preceduto dalla impugnativa stragiudiziale ritenuta invalida (comunicazione alla DTL), con l’impugnativa stragiudiziale del 23.2.2015, cui non è seguito nel termine di 180 giorni alcun deposito di ricorso giudiziale.

Neppure può ritenersi che comunque l’unico ed attuale procedimento possa anche riguardare l’impugnativa effettiva del licenziamento, in quanto alcuna allegazione (con relativo inserimento nel ricorso) in tal senso è stata effettuata in questa sede, tale da dimostrare che il ricorso depositato il 12.1.2015 avesse quale contenuto non già la comunicazione alla DTL, ma la comunicazione del recesso giunta al lavoratore il 5.1.2015. Il principio di autosufficienza del ricorso richiede infatti che il ricorrente soddisfi, con l’esatto inserimento degli atti e dei documenti nel corpo del ricorso, la necessità di evidenziare ai giudice di legittimità il vizio denunciato. I motivi risultano quindi, per quanto detto, in parte infondati ed in parte inammissibili.

Il ricorso deve essere complessivamente rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 4.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2018

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