Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21675 del 23/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 23/08/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 23/08/2019), n.21675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9225-2015 proposto da:

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (già ALITALIA COMPAGNIA AEREA

ITALIANA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 45, presso

lo studio dell’avvocato ALESSANDRO GIACCHETTI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GIOVANNI ANTONIO OSNAGO GADDA e

ANGELO ZAMBELLI;

– ricorrente –

contro

C.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati ANDREA BORDONE, PAOLO PERUCCO, FERDINANDO

FELICE PERONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 730/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/10/2014 R.G.N. 3209/2012.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello Di Milano, con sentenza del 7.10.2014, respingeva il gravame proposto dalla s.p.a. Alitalia Compagnia Aerea Italiana avverso la decisione del Tribunale meneghino che, in accoglimento delle domande proposte da C.F., aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra le parti il 23.9.2010 ed accertato la sussistenza tra le stesse di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall’1.10.2010, disponendo la condanna dell’Alitalia CAI al ripristino dello stesso ed alla riammissione in servizio del C., nonchè al risarcimento del danno, liquidato, ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, in quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto mensile;

2. la Corte riteneva che la causale del contratto, apposta per ragioni sostitutive, anche alla luce dei principi espressi da Cass. 1576 e 1577/2010, non fosse sufficientemente specifica e tale da consentire una effettiva e concreta verifica della sussistenza delle ragioni addotte, in particolare osservando che, con riguardo al periodo in considerazione, i dati numerici forniti erano insufficienti e non indicativi della sostituzione del personale assente per malattia, e che l’eventuale conferma in sede testimoniale degli stessi relativamente ai giorni di assenza complessivi non consentisse di ritenere dimostrato il nesso causale, atteso che non era dato in tal modo verificare se, nei diversi giorni dei mesi in cui aveva avuto svolgimento il contratto di lavoro del C., si fossero effettivamente verificate delle assenze per malattia, non rilevando ai fini considerati il dato numerico dei giorni di assenza complessivamente effettuati dai 739 assistenti di volo;

3. la Corte riteneva infondate anche le doglianze relative all’entità dell’indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 ed osservava che la mancata produzione delle buste paga per la quantificazione della retribuzione era inconferente, in quanto la questione del computo della esatta misura della retribuzione, in caso di richiesta di condanna generica, rilevava nella successiva fase esecutiva;

4. di tale decisione domanda la cassazione la C.A.I. con unico motivo, illustrato in memoria, cui ha resistito, con controricorso, il C..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1. la ricorrente adduce che la sentenza si pone in palese contrasto con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato come il requisito della specificità possa ritenersi soddisfatto anche senza l’indicazione nominativa del lavoratore o dei lavoratori sostituiti, attraverso la verifica della corrispondenza tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell’assunzione;

1.2. osserva che la clausola appositiva del termine indicava il motivo dell’assunzione (esigenza di sostituire lavoratori assenti per malattia), l’ambito territoriale di riferimento (base di servizio di Milano), le funzioni e le mansioni dei lavoratori da sostituire (Assistenti volo) e il periodo della prestazione, sicchè ha errato la Corte territoriale nel ritenere non dirimente l’indagine sulla specificità della motivazione della clausola, perchè tale specificità costituiva il presupposto logico giuridico necessario per procedere poi al vaglio delle allegazioni e prove fornite; aggiunge che, peraltro, il C. non aveva mai addotto di avere svolto attività lavorativa in sostituzione di colleghi diversi da coloro che si trovavano in malattia;

1.3. andava considerato ai fini scrutinati che la fattispecie era riferita a realtà aziendale complessa e che l’indicazione del nominativo del lavoratore non era possibile senza vanificare il criterio selettivo previsto dalla norma, che consente in tali casi, secondo l’interpretazione fornitane dal giudice di legittimità, di valorizzare criteri alternativi che rendono più elastico il principio di specificità. La produzione dell’elenco nominativo di tutti gli assistenti di volo di base a Milano assenti per malattia costituiva allegazione tutt’altro che generica ed idonea alla verifica di congruità del numero dei contratti a termine stipulati nel periodo in esame rispetto alla dedotta esigenza sostitutiva, verifica ritenuta erroneamente non consentita dalla Corte del merito;

2. con orientamento costante, questa Corte ha affermato che: “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire i lavoratori assenti risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro), che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità” (cfr., ex multis, da ultimo, Cass. 30553/2018, e Cass. n. 25384 del 2014; Cass. n. 565 del 2012; Cass. n. 8966 del 2012; Cass. n. 6216 del 2012; Cass. n. 9602 del 2011; Cass. n. 14868 del 2011);

3. nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che, per quanto la causale indicata nel contratto non fosse del tutto carente, la mancanza di sufficienti allegazioni induceva a ritenere precluso l’assolvimento dell’onere della prova in ordine al nesso causale – da verificarsi in concreto – tra la ragione addotta in contratto e l’assunzione del lavoratore contratto di lavoro; ha rilevato che i dati numerici non consentivano di verificare se, nei diversi giorni dei mesi in cui aveva avuto svolgimento il contratto di lavoro in esame, si fossero effettivamente verificate delle assenze per malattia, non rilevando a tal fine il dato numerico dei giorni di assenza complessivamente effettuati dai 739 assistenti di volo, in quanto non erano precisati i giorni di lavoro per ciascuno previsti (pag. 9 della sentenza impugnata);

4. ciò si traduce nella sostanza nell’affermazione della necessità di indicare il nominativo del lavoratore assente in ciascuno dei giorni in cui era avvenuta la sostituzione da parte del C., e presuppone una interpretazione della normativa che non si pone in linea con i principi giurisprudenziali enunciati;

5. risulta, pertanto, disatteso l’orientamento giurisprudenziale di legittimità, sopra richiamato, alla cui stregua è affermata come non necessaria l’indicazione dei nominativi dei lavoratori da sostituire, dovendo considerarsi le dimensioni e la complessità della realtà aziendale, che rendono sufficiente l’indicazione, nel contratto, senza necessità di successiva specificazione, del tipo di personale da sostituire (assistenti di volo), dell’ambito territoriale di riferimento (base di servizio di Milano: aeroporti milanesi (OMISSIS)), del diritto alla conservazione del posto da parte del personale sostituito, delle ragioni della sostituzione (assenze per malattia dei lavoratori da sostituire); inoltre, risulta anche indicata, nel contratto individuale, la specifica mansione di assunzione (assistente di volo);

6. la sentenza della Corte meneghina va, pertanto, cassata in ragione dell’accoglimento dell’unica censura articolata e la causa va rimessa alla stessa Corte, in diversa composizione, per nuovo esame della legittimità del termine apposto al contratto alla luce dei richiamati principi, nonchè per la valutazione degli ulteriori requisiti rispetto ai quali la ragione di illegittimità rilevata era risultata assorbente;

7. allo stesso giudice è demandata la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2019

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