Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21675 del 19/10/2011
Cassazione civile sez. VI, 19/10/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 19/10/2011), n.21675
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 8851-2010 proposto da:
F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
ROMANO, rappresentato e difeso dall’avvocato SABATINO LIBORIO, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS)
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati RULLI CLEMENTINA, RICCIO ALESSANDRO, MAURO RICCI, giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1494/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del
30.7.09, depositata il 25/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;
udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO
FINOCCHI GHERSI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
Letto il ricorso con il quale F.A. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Palermo, pubblicata il 25 settembre 2009, che ha riformato la sentenza con la quale il Tribunale di Trapani aveva accolto la domanda condannando l’INPS a corrispondere l’assegno ordinario d’invalidità dal maggio 2005;
letto il controricorso;
ascoltata la discussione dell’avvocato dell’INPS e del PG;
esaminata la relazione, con la quale si è ritenuto possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5, per le seguenti ragioni:
“Il ricorso si basa su due motivi. Con il primo si denunzia difetto di motivazione su di un punto decisivo della controversia. Ai sensi dell’art. 360, n. 5 questo tipo di vizio implica che la parte ricorrente deve specificare il fatto su cui vi è insufficienza o contraddittorietà della motivazione e spiegarne le ragioni. Qui, invece, ci si limita ad rappresentare che il giudizio di primo e di secondo grado si sono basati su due relazioni giunte a conclusioni opposte. Ma questo nulla ha a che vedere con l’insufficienza della motivazione su di un fatto, controverso e decisivo. Il passaggio della motivazione in cui si dice che la sentenza di primo grado deve essere confermata, va, in effetti, corretto, ma tale correzione riguarda la motivazione e non incide sulla soluzione della controversia.
Il secondo motivo denunzia un altro vizio di motivazione affermando che la relazione del CTU nominato in secondo grado, alla quale la Corte si è conformata, conterrebbe errori e non sarebbe motivata.
Questo perchè la relazione si concentra sulla malattia indubbiamente più importante del F., la sindrome da apnea ostruttiva, ma non considera le ernie discali e lombari. Inoltre opera una generale sottovalutazione delle patologie del F. ed avrebbe omesso di effettuare ulteriori esami di laboratorio: in particolare, un nuovo esame polisonnografico. Si tratta di critiche che non contestano la diagnosi, nè specificano contraddizioni o serie lacune argomentative, ma censurano la valutazione del medico legale in ordine alla necessità di svolgere nuovi esami e in ordine alla incidenza delle malattie sul grado di invalidità complessivo del ricorrente. Si collocano quindi in un’area che attiene al merito e che non può essere oggetto di nuova valutazione in sede di giudizio di legittimità”.
Poichè le valutazioni della relazione, rispetto alle quali la parte ricorrente non ha offerto ulteriori elementi, sono pienamente condivisibili, il ricorso deve essere dichiarato infondato.
Nulla sulle spese, considerata la materia previdenziale e rilevato che nel ricorso è inserita dichiarazione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., con allegata dichiarazione dei redditi attestante la sussistenza dei requisiti di legge per l’esonero dalla condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 13 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011