Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21675 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.19/09/2017),  n. 21675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17661/2016 R.G. proposto da:

A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO, 13,

presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AN.AD., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 42,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE VENTURIELLO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3625/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/06/2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del dì

11/05/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

A.R. ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza n. 3625 del 10/06/2015 con cui la corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello principale da lei proposto avverso la reiezione della sua domanda di risarcimento dei danni, patiti quale creditrice, dispiegata contro An.Ad. nella sua qualità di custode in un’espropriazione mobiliare per sottrazione del compendio pignorato;

la An. resiste con controricorso;

è formulata proposta di definizione – per inammissibilità per mancata impugnazione della ratio decidendi sul primo motivo e assorbimento del secondo – in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1 come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

entrambe le parti depositano memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p..

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

la ricorrente lamenta, col primo motivo, “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 con riguardo agli artt. 324 – 115 e 116 c.p.c. -art. 1226 c.c. – artt. 112,603 e 604 e 67 c.p.c. – artt. 2043 e 1226 c.c., artt. 493/499 c.p.c. e artt. 500 e 629 c.p.c., art. 2913 c.c. omessa valutazione di circostanze determinanti ex art. 360 c.p.c., n. 5”;

tale motivo è inammissibile, nonostante l’accesa critica al mancato rilievo di un giudicato interno: mentre quest’ultimo non è invero per nulla configurabile, dinanzi all’indifferenziata ampiezza delle contestazioni operate dall’appellante, il motivo in sè non coglie la chiara ratio decidendi della qui gravata sentenza, consistente nella rilevata inammissibilità dell’appello per difetto di specificazione delle ragioni per le quali sarebbe stata provata, nonostante la decisa contestazione della controparte, la dolosa sottrazione del compendio pignorato proprio da parte sua;

in primo luogo, la corte territoriale sanziona di inammissibilità il gravame per difetto di specificità in base al testo dell’art. 342 c.p.c. anteriore alla novella del 2012 che la ricorrente lamenta essere stata invece malamente applicata, come è reso chiaro dal richiamo agli arresti giurisprudenziali del 2005 e del 2013 evidentemente riferiti al regime previgente;

in secondo luogo, la stessa corte di merito evidenzia la carenza di prova degli elementi costitutivi dell’illecito penale su cui la parte appellante aveva fondato la sua pretesa, argomento questo contro il quale malamente l’odierna ricorrente adduce di non poter controbattere alcunchè per l’intervenuto assorbimento dell’appello incidentale: tale assorbimento viene con ogni evidenza dalla corte territoriale ricavato dal vizio del gravame principale e pertanto non comporta affatto il passaggio in giudicato di alcun accertamento sul fatto materiale dell’avvenuta dolosa sottrazione da parte della custode, mantenendo di conseguenza l’onere dell’attrice di provare le relative circostanze, ma facendosi prima carico di rimuovere le preclusioni in rito rilevate dalla corte territoriale con adeguata loro impugnativa sul punto specifico, che è invece mancata;

pertanto, il primo motivo dell’odierno ricorso è inammissibile: e tanto preclude l’esame del secondo motivo (“violazione art. 2043 e 1226 c.c.”), il quale, riguardando il merito della pretesa, sarebbe stato consentito solo ove fosse stato consentito superare la preliminare sanzione di inammissibilità dell’appello comminata dalla corte territoriale;

il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna della soccombente ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con distrazione in favore del difensore della controricorrente, avendo egli presupposto, invocandola, di averne fatto anticipo;

va infine dato atto – mancando la possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente e con distrazione al suo difensore, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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