Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21675 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 08/10/2020), n.21675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

D.M.U., rappresentato e difeso da sè stesso in quanto

Avvocato, avendo indicato recapito PEC ed eletto domicilio presso lo

studio dell’Avv.to Guido Guerra, alla via E. Morosini n. 16 in Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 5181 pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, il 19.1.2015

e pubblicata il 28.5.2015;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Paolo Di Marzio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Avvocato D.M.U. il 10.12.2013 riceveva notifica di un’istanza di adozione di misura cautelare su sei beni immobili di sua proprietà, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 22. L’Agenzia delle Entrate richiedente, che aveva domandato l’iscrizione di ipoteca, fondava la propria richiesta su di un Processo Verbale di Costatazione redatto dalla Guardia di Finanza a seguito di indagini bancarie, da cui erano emerse operazioni non giustificate per il valore di Euro 483.162,03, effettuate negli anni 2008 e 2009, di cui Euro 224.512,15 nell’anno 2009. Risultava, peraltro, già notificato al contribuente avviso di accertamento per l’anno 2008, e l’odierno ricorrente era stato ammesso alla procedura di accertamento con adesione.

La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, con sent. n. 908 depositata il 27.2.2014, ritenuti integrati i presupposti di legge, autorizzava l’adozione della misura cautelare reale, osservando tra l’altro che, in considerazione dell’elevato debito tributario gravante sul contribuente, la misura cautelare accordata appariva anche insufficiente.

D.M.U. gravava la decisione di appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, che però confermava le statuizioni di primo grado.

Avverso la decisione assunta dalla CTR della Campania ha proposto ricorso per cassazione D.M.U., affidandosi ad un unico, articolato, motivo di impugnazione. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. In prossimità della fissata udienza il ricorrente ha depositato istanza di pronuncia di cessazione della materia del contendere, con allegata documentazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il suo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 22 per avere la impugnata CTR erroneamente ritenuto ricorrere i presupposti per l’adozione del provvedimento contestato: il fumus boni iuris ed il periculum in mora.

Non sussistono le condizioni per addivenire alla decisione nel merito del giudizio.

Occorre infatti ribadire che il ricorrente ha depositato, in prossimità della data fissata per la celebrazione dell’udienza camerale, documentata istanza con la quale chiede la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

In particolare, ha allegato visura di ispezione ipotecaria (n. T 259274 del 15.11.2019) dalla quale emerge la cancellazione totale di ipoteche, che il contribuente riferisce alle iscrizioni per cui è causa.

Invero il contribuente non ha provveduto ad assicurare prova di aver notificato istanza e documentazione allegata alla controparte, l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. e art. 390 c.p.c., u.p..

Difettando, nel caso di specie, dei requisiti prescritti dalle norme su richiamate, l’atto depositato non sarebbe di per sè idoneo a determinare l’estinzione del processo, non essendo il Collegio in condizione di verificare che ogni ragione di contestazione sia rimasta soddisfatta in conseguenza della ricordata cancellazione ma, essendo inequivocabilmente indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso da parte del contribuente, comporta comunque la sopravvenuta inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Cass. sez. U, sent. 18.02.2010, n. 3876).

In considerazione della natura del giudizio e delle cause della sua conclusione, si ritengono sussistere giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Il ricorrente non deve essere onerato del pagamento del c.d. “doppio contributo”, avendo questa Corte già avuto occasione di chiarire e ribadire che “la ratio del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse)”, Cass. sez. 2.7.2015, n. 13636 (conf. Cass., sez. III, 10.2.2017, n. 3542, Cass. sez. V, 7.12.2018, n. 31732).

la Corte:

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso introdotto da D.M.U., per sopravvenuta carenza d’interesse, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

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