Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21675 del 05/09/2018

Cassazione civile sez. lav., 05/09/2018, (ud. 29/03/2018, dep. 05/09/2018), n.21675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5707-2013 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIRSO 90,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PATRIZI, che rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ADOLFO BIOLE’, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 110/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 20/02/2012 R.G.N. 282/2011 R.G.N. 282/2011.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 110/2012, ha respinto il gravame proposto dall’I.N.P.S. avverso la sentenza del Tribunale della Spezia con la quale era stata accolta la domanda di rivalutazione contributiva amianto proposta da B.M.;

la Corte riteneva la tardività della produzione solo in appello della revoca della certificazione I.N.A.I.L. già posseduta dal ricorrente e comunque affermava che, avendo l’Inps in primo grado eccepito soltanto la carenza di interesse ad agire deducendo di non avere mai contestato la spettanza del beneficio contributivo, la nuova produzione andava a sostenere una prospettazione che non vi era mai stata in causa e che quindi era inammissibile;

l’I.N.P.S. ha impugnato la sentenza con due motivi;

il B. ha resistito con controricorso, poi illustrato da memoria, nel cui contesto ha richiamato lo ius superveniens della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 112, secondo il quale non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni I.N.A.I.L., salvo il caso di dolo dell’interessato, chiedendo la conferma della sentenza impugnata eventualmente anche sulla base di tale normativa.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo l’ente previdenziale ha addotto la violazione dell’art. 437 c.p.c., per essersi la Corte limitata a ritenere tardiva la produzione del provvedimento di annullamento della certificazione I.N.A.I.L., prodotto dall’ente in secondo grado, senza valutare l’indispensabilità di esso rispetto alla decisione, che l’avrebbe dovuto far ammettere ai sensi della citata norma del codice di rito; il secondo motivo afferma la violazione dell’art. 437 c.p.c. sotto altro profilo, ovverosia per essersi erroneamente ritenuto che la prospettazione difensiva dell’ente in appello comportasse un mutamento del piano fattuale del processo; i motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, non possono trovare accoglimento;

l’I.N.P.S., in presenza di certificazione I.N.A.I.L. vincolante nei propri confronti, ha necessariamente proceduto a non contestare, nel difendersi in primo grado, la spettanza del beneficio contributivo oggetto di causa, che è il diritto rivendicato e ciò ha inevitabilmente comportato la mancata contestazione dei corrispondenti fatti costitutivi dell’azione dispiegata dal B. risultanti da tale certificazione ed inerenti l’essersi verificata una pregressa esposizione ultradecennale ad amianto in concomitanza con l’attività lavorativa svolta;

al mutare delle circostanze sulla cui base sia mancata la contestazione, ovverosia, nel caso di specie, al sopravvenire della revoca della certificazione I.N.A.I.L., deve senza dubbio consentirsi la modifica dell’atteggiamento difensivo, con la negazione dei fatti costitutivi e del diritto che dapprima non erano stati contrastati nel processo;

è infatti evidente come la “irreversibilità” della non contestazione sia solo “tendenziale” e quindi receda a fonte di non prevedibili sopravvenienze che alterino l’assetto processuale sulla cui base fu originariamente assunta tale posizione (Cass., S.U., 23 gennaio 2002, n. 761);

tuttavia, il mutamento difensivo deve avvenire attraverso modalità coerenti rispetto alle regole che scandiscono la dinamica processuale;

in particolare, le sopravvenienze devono essere allegate in causa nella prima occasione processuale utile, a meno che non si dimostri che i tempi in cui vi è stata percezione di esse e la prima successiva udienza o difesa siano irragionevolmente ristretti;

si è in effetti da tempo chiarito che, specie nel rito del lavoro, “l’onere di contestazione tempestiva (…) deriva da tutto il sistema processuale (…) dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l’onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa (…) e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.” (Cass. 4 dicembre 2007, n. 25269; Cass. 13 giugno 2005, n. 12636), il che non consente di avallare un comportamento inerte e tardivo che renda vano lo svolgimento di un’intera parte del processo di primo grado;

ciò è peraltro coerente con lo scandirsi delle reciproche contestazioni che il convenuto, rispetto ai fatti dedotti dal ricorrente, deve sollevare subito con la comparsa di risposta (art. 416 c.p.c., comma 3), così come il ricorrente, rispetto ai fatti dedotti dal convenuto, deve muovere le contestazioni a pena di decadenza nell’ambito delle attività regolate dall’art. 420 c.p.c. (Cass. 25269/2007 e Cass. 12636/2005 citt.; Cass. 5 marzo 2003, n. 3245);

nel caso di specie il fatto storico sopravvenuto che giustificava il mutamento di difese dell’ente, ovverosia la revoca della certificazione I.N.A.I.L., si è verificato nel corso del giudizio di primo grado e l’ente, come dallo stesso riconosciuto (v. ricorso per cassazione, pag. 2, terzo periodo), ne ebbe contezza fin dal 12 marzo 2010 e dunque prima che si svolgessero, sempre in primo grado, altre due successive udienze;

essendo del resto pacifico che “nel processo del lavoro, il principio di non contestazione si applica anche ai diritti a prestazioni previdenziali, senza che rilevi il loro carattere indisponibile” (Cass. 10 maggio 2017, n. 11417; Cass. 30 giugno 2009, n. 15326) era quindi fin dal primo grado di giudizio che l’I.N.P.S. doveva introdurre la contestazione dei fatti che stavano a fondamento della pretesa avversaria, come conseguenza della revoca della certificazione I.N.A.I.L., ma ciò non è avvenuto e resta quindi precluso;

la contestazione contenuta solo nell’atto di appello è pertanto tardiva (Cass. 28 febbraio 2014, n. 4854);

così precisata la motivazione della sentenza impugnata, ne resta assorbita ogni questione attinente alla ammissibilità della produzione del documento di revoca della certificazione, non potendosi ammettere l’ingresso ex novo in appello di elementi istruttori rispetto a fatti (qui, l’esposizione ultradecennale ad amianto) la cui consistenza, per mancanza di tempestiva contestazione, non è ormai più efficacemente modificabile nel processo;

il ricorso va pertanto respinto, il che manda assorbita la questione sull’applicazione dello ius superveniens, e le spese del giudizio di legittimità restano regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’I.N.P.S. a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2018

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