Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21674 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 26/10/2016), n.21674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21135-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MOTOR HOME BERSANI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 675/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, emessa il 18/12/2014

e depositata il 05/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., e della L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1 nonchè dell’art. 155 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4)”, per avere la C.T.R. erroneamente dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio in quanto “presentato oltre il termine decadenziale di sei mesi e 45 giorni”, risultando la sentenza di primo grado “depositata in data 27/06/2011”, e l’appello “consegnato in data 1510212012 al portalettere del centro postale di (OMISSIS)”.

2. Ai fini dell’autosufficienza del ricorso, l’amministrazione ha allegato copia della distinta postale di spedizione (recante la data del “13-02-12”) e trascritto le deduzioni della stessa contribuente, per cui l’appello era stato “accettato dal centro Postale di (OMISSIS) in data successiva a quella dell’ultimo giorno per l’invio (spedito il 13.02.2012 ultimo giorno 12.02.2012)”.

3. Il ricorso appare manifestamente fondato.

4. Invero, l’appello spedito in data 13.2.2012 (il numero 15 essendo un evidente lapsus calami) avverso una sentenza pubblicata il 27.6.2011 risulta tempestivo, poichè l’ultimo giorno utile per la sua proposizione (sei mesi ex art. 327 c.p.c. più 46 giorni L. n. 742 del 1969, ex art. 1, comma 1) cadeva il 12.2.2012 (domenica), prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (13.2.2012), ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 4, (Cass. s.u. n. 1418/12; conf. ex multis Cass. nn. 6728/12, 21105/14, 14767/14, 9572/15, 16303/15).

4. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice d’appello che, in diversa composizione, provvederà all’esame delle questioni rimaste assorbite dalla preliminare delcaratoria di inammissibilità dell’appello, oltre che a regolare le spese processuali del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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