Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21674 del 23/10/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21674 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 28668-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pr2 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

GIORGINO MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI,
rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI QUERCIA giusta
mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –

o

Data pubblicazione: 23/10/2015

I
4

avverso la sentenza n. 43/05/2013 della COMIVIISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI dell’11/03/2013 , depositata il
29/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/07/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Ric. 2013 n. 28668 sez. MT – ud. 23-07-2015
-2-

iL

In fatto e in diritto.
L’Agenzia delle entrate impugna, con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, la
sentenza resa dalla CTR della Puglia n.43105/13, depositata il 29.4.2013, che ha confermato la
decisione di primo grado con la quale, in accoglimento del ricorso di Giorgino Marco, era stata
ritenuta l’illegittimità del silenzio rifiuto sulla richiesta di rimborso di IVA indebitamente versata
dal contribuente.
Secondo il giudice di appello in caso di errore del contribuente circa il versamento fiscale opera
l’art.38 dPR n.602/73, concernente ogni ipotesi di versamento indebito, non precludendo la
dichiarazione dei redditi la prova dell’inesistenza del debito.
L’Agenzia delle entrate deduce la violazione dell’ art.38 dPR n.602/73 e dell’ art.21
d.lgs.n.546/1992, risultando la domanda di rimborso di IVA indebitamente versata soggetta al
termine di decadenza di cui all’art.21 ult.cit.
11 contribuente, costituitosi con controricorso, ha eccepito l’inammissibilità ed infondatezza del
ricorso.
Premesso che il ricorso è ammissibile, non ricorrendo, nel procedimento di cassazione relativo a
giudizi tributari, alcun onere di allegazione degli atti ai sensi dell’art.369 c.p.c. —cfr.Cass.S.U.. n.
22726 del 03/11/2011- eppure risultando le censure puntualmente esposte anche sotto il profilo
dell’ autosufficienza, la censura è manifestamente fondata.
Questa Corte è ferma nel ritenere che la domanda di rimborso non rientrante tra quelle previste
dall’alt 30 del d.P.R. n. 633/1972, nel testo vigente all’epoca dei fatti, e perciò non contemplata da
disposizioni specifiche, va proposta a norma dell’art.21, 2° co., del d.lgs. n. 546/1992, secondo il
quale «la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere
presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il
presupposto della restituzione» (Cass. 8461/2005; 12433/2011;da ultimo Cass.n.5014/2015).
Nel caso di specie, pacifico essendo che il contribuente non aveva indicato alcunchè in
dichiarazione, ha errato la CTR nel ritenere applicabile l’ art.38 dPR n.602/72, tralasciando di
considerare la vigenza del termine biennale di decadenza che l’ufficio aveva indicato quale motivo
di impugnazione innanzi a detto giudice.
Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata. Non ricorre la necessità di ulteriori accertamenti
in fatto, tenuto conto che dalla stessa difesa della parte contribuente risulta che la fattura n.1/2006 —
emessa successivamente a quella del 5.12.2005 per il medesimo importo- fu emessa il 18.1.2006 e
che l’istanza di rimborso venne presentata il 7.10.2009 e dunque oltre il termine biennale.
La causa può pertanto essere decisa ai sensi dell’art.384 c.p.c. con il rigetto del ricorso introduttivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito, mentre quelle del giudizio
di legittimità vanno poste a carico della parte contribuente.
P.Q.M.
LA Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso
introduttivo.
Compensa le spese del giudizio di merito e condanna il Giorgino al pagamento delle spese
processuali in favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in euro 1000,00 per compensi, oltre
spese prenotate a debito.
Così deciso il 23 luglio 2015 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Roma.

e.

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