Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21674 del 23/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 23/08/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 23/08/2019), n.21674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18210-2016 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE MEDAGLIE

D’ORO 72, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO CIUFO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ACHILLE MARIA VELLUCCI;

– ricorrenti –

contro

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (già ALITALIA – COMPAGNIA AEREA

ITALIANA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PINCIANA 25, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO SCIAUDONE, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANGELO ZAMBELLI, GIOVANNI ANTONIO OSNAGO

GADDA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 71/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/02/2016 R.G.N. 379/2014.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che con sentenza n. 71/2016, pubblicata il 2 febbraio 2016, la Corte di appello di Milano ha riformato, respingendo le domande del lavoratore, la sentenza con cui il Tribunale di Busto Arsizio aveva dichiarato, con le pronunce conseguenti, la nullità del termine finale apposto al contratto stipulato ex D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2 da D.A. e da Alitalia – Compagnia Aerea Italiana S.p.A. per lo svolgimento di mansioni di assistente di volo con decorrenza 30 maggio 2010;

– che a sostegno della propria decisione la Corte ha osservato che la società aveva dedotto come – a fronte di 2722 assistenti di volo impiegati a tempo indeterminato alla data dell’1/1/2010 – fossero stati stipulati, a fine maggio 2010, per lo svolgimento dei servizi in questione e nel medesimo ambito territoriale, in tutto 228 contratti a termine e, quindi, un numero di contratti inferiore al limite percentuale del 15% (pari a 408 unità), con la conseguenza che era da ritenersi adempiuto, da parte del datore di lavoro, l’onere probatorio concernente il rispetto della c.d. clausola di “contingentamento”;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il D. con tre motivi, cui ha resistito con controricorso, assistito da memoria, Compagnia Aerea Italiana S.p.A. (già Alitalia – Compagnia Aerea Italiana S.p.A.).

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

Che con il primo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2 per avere la Corte ritenuto che la società avesse adempiuto il proprio onere probatorio circa il rispetto della c.d. clausola di “contingentamento”, peraltro considerando fornita la prova attraverso il confronto tra i soli contratti (a tempo indeterminato e a termine) relativi alle mansioni di assistente di volo e senza valutare la più ampia portata della norma, la quale richiede che al 15% dell’organico aziendale concorrano, nel loro totale complessivo, gli addetti allo svolgimento “dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci”;

– che con il secondo viene nuovamente dedotta la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2 con riferimento al mancato rispetto del limite del 15% anche per disparità di trattamento di casi simili e di interpretazione della medesima norma da parte della Corte di merito;

– che con il terzo viene dedotta la violazione degli artt. 416,420 e 429 c.p.c. per vizio di omessa o insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 per avere la Corte ritenuto che i dati forniti da Alitalia nella propria memoria difensiva di primo grado non avessero formato oggetto di alcuna specifica contestazione da parte del lavoratore;

Osservato che il primo e il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta ed evidente connessione, sono fondati;

– che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2 dispone che “è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato quando l’assunzione sia effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al quindici per cento dell’organico aziendale che, al 1 gennaio dell’anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati”;

– che ne consegue, in una interpretazione del dato normativo conforme all’art. 12 preleggi, che il confronto tra l’organico aziendale costituito dagli assunti con contratto a tempo indeterminato e il numero dei contratti a termine non può essere limitato, diversamente da ciò che risulta dalla sentenza impugnata, ai fini della verifica del rispetto della c.d. clausola di contingentamento, alle sole mansioni di assistente di volo, e quindi al personale addetto ai servizi complementari di bordo, ma deve essere esteso all’intero complesso dei servizi indicati (“servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci”);

– che in tal senso, infatti, è il chiaro dettato della disposizione in esame, là dove prevede che l’assunzione (a termine) possa essere effettuata per lo svolgimento anche di servizi diversi da quello “di assistenza a bordo”, purchè rientranti nelle categorie specificate, e là dove stabilisce che l’organico aziendale, a cui commisurare – entro la soglia fissata (del 15%) – il numero degli assunti con contratto a tempo determinato, sia quello che “risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati”;

– che il terzo motivo resta assorbito;

Ritenuto conclusivamente che in accoglimento del primo e del secondo motivo, assorbito il terzo, l’impugnata sentenza n. 71/2016 della Corte di appello di Milano deve essere cassata e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale, nel procedere a nuovo esame della fattispecie, si atterrà al principio, per il quale, in tema di applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, la verifica del rispetto del limite del 15%, entro il quale è consentita la stipula di contratti a termine, deve essere condotta, sia per gli assunti a tempo determinato che per quelli a tempo indeterminato, con riguardo all’assegnazione al complesso delle attività in cui si esplicano i servizi normativamente specificati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2019

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