Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21674 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.19/09/2017),  n. 21674

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17348/2016 R.G. proposto da:

F.G., B.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

V. NIZZA 59, presso lo studio dell’avvocato ROSA BONOMO,

rappresentati e difesi dall’avvocato ROCCO VIGGIANO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI GRAVINA, – C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MUZIO CLEMENTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RAGUSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO CARBONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 785/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 20/05/2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del dì

11/05/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

B.R. e F.G. ricorrono, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza 20/05/2015 – n. 785 – con cui la corte di appello di Bari ha, per quel che qui ancora rileva, in parziale accoglimento dell’appello del Comune di Gravina contro la sentenza del tribunale di Bari – sez. dist. di Altamura limitò l’accoglimento della loro domanda al risarcimento del danno in Euro 3.000,00 da ritenuta illegittimità della diffida a recintare un’area invece riconosciuta di proprietà privata di essi odierni ricorrenti, per la quale era stata esclusa qualsiasi espropriazione;

l’intimato resiste con controricorso;

è formulata proposta di definizione – per inammissibilità per tardività – in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

il difensore dei ricorrenti deposita, nel termine per depositare la memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p. un atto intitolato “notazioni a margine della proposta di inammissibilità del ricorso” con contestuale istanza di rimessione in termini, pure significando l’intervenuto decesso del B..

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

può tralasciarsi la disamina dei motivi (“nullità della sentenza impugnata… per “vizio di motivazione” in ordine ad un punto decisivo della controversia”; “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4; nullità della sentenza per error in procedendo afferente alla omessa pronuncia su di una specifica domanda più volte formulata anche e non solo in sede di conclusioni giudiziali ovvero omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia”;

“violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c. – giudicato affetto da ultra – extra petizione – nullità della pronuncia”; “violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3: error in iudicando per violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto”), per la tardività del ricorso;

infatti, a fronte del deposito della sentenza qui gravata in data 20/5/2015, il termine annuale per l’impugnazione, previsto dall’art. 327 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis andava a scadere il 20/05/2016; ed andava maggiorato del periodo di sospensione feriale di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1: il quale però, a tenore del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 16, comma 1, conv. con mod. in L. 10 novembre 2014, n. 162, è diventato di soli trentuno giorni, cioè dal 1 al 31 agosto di ogni anno, a far tempo – stando alla disciplina transitoria del medesimo art. 16, comma 3 – proprio dal 2015;

pertanto, il termine ordinario (o “lungo”) per l’impugnazione andava a scadere domenica 19/06/2016 e, quindi, il successivo lunedì 20/06/2016; ma il procedimento notificatorio del ricorso appare intrapreso in data ben successiva, cioè il 04/07/2016, come risulta dalla stampigliatura dell’ufficio NEP di Bari n. A/1 cr. 9305 in pari data alla relata di notifica;

tanto preclude ogni altra questione, dovendosi pure respingere – restando, poi e com’è noto, del tutto irrilevante nel giudizio di legittimità l’evento interruttivo che colpisca la parte di persona l’istanza di rimessione in termini, in quanto:

– da un lato, l’applicazione di una novella, quale quella sulla riduzione dei termini di sospensione durante il periodo feriale, novella accompagnata per di più – com’è noto perfino da grande clamore mediatico quando non di generalizzata ed acritica condivisione almeno di altri effetti, intervenuta oltretutto con ampio anticipo rispetto ai fatti di causa, non può mai integrare un errore scusabile da parte di chicchessia e men che mai da parte di un professionista abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;

– dall’altro lato, del tutto inconferente è l’invocazione di una norma di interpretazione autentica, riferita a procedimenti diversi da quelli davanti ai giudici ordinari ed a maggior ragione ai giudizi di legittimità, qual è quello odierno, la quale oltretutto, come ogni altra norma di interpretazione, avrebbe applicazione retroattiva;

– il tutto in un contesto complessivo in cui la riduzione della sospensione feriale dei termini, pur venendo a comprimere il termine ordinario di impugnazione di sei mesi o di un anno (a seconda dell’epoca di instaurazione in primo grado del giudizio), limitata com’è a complessivi quindici giorni su di un totale di originari quarantasei, è tutt’altro che in grado di ledere il diritto di difesa di una parte assistita con un minimo di diligente attenzione all’aggiornamento di norme processuali basilari, quali quelle sui termini per accedere ai gradi ulteriori del giudizio;

l’evidente ed inemendabile tardività del ricorso impone, in accoglimento della preliminare eccezione del controricorrente, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con solidale condanna attesa l’identità della posizione processuale – dei soccombenti ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e dandosi pure atto mancando la possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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