Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21674 del 14/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 21674 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 6885-2012 proposto da:
BANCA DI MONASTIER & DEL SILE – CREDITO
COOPERATIVO SOC. COOP., in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GREGORIANA 56, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
GALOPPI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
MASSIMO MALVESTIO, ANTONELLA LILLO giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO LORENZON TECHMEC SYSTEM SRL IN
LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 2/B, presso lo studio
dell’avvocato STEFANO LATELLA, rappresentato e difeso

‘1353

Data pubblicazione: 14/10/2014

dall’avvocato MATTEO DE POLI giusta mandato a margine del
controricorso;
– controricorrente avverso il decreto n. R.G. 6999/2010 del TRIBUNALE di VENEZIA

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/09/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito l’Avvocato Torrini Simona (delega Giovanni Galoppi) difensore
della ricorrente che si riporta agli scritti.

Ric. 2012 n. 06885 sez. M1 – ud. 23-09-2014
-2-

del 16/12/2011, depositata il 02/02/2012;

La Corte rilevato che sul ricorso n. 6885/12 proposto dalla Banca Monastier del Sile

Credito cooperativo coop società nei confronti del Fallimento Lorenzon
Techmec System srl in liquidazione il Consigliere relatore ha depositato ex

“Il Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:
RILEVATO
Che la Banca Monastier del Sile Credito ha proposto ricorso per Cassazione
sulla base di due motivi avverso il decreto n.566/12 emesso dal Tribunale di
Venezia che ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l.fall. allo stato passivo della
Lorenzon Techmec System srl dichiarando esecutivo lo stato passivo e
confermando l’esclusione da esso del credito vantato dalla Banca nei confronti
della società fallita e in parte assistito da prelazione derivante da un contratto di
pegno ;
che il Fallimento Lorenzon Techmec System srl in liquidazione ha resistito con
controricorso
OSSERVA
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione
dell’art. 2704 c.c. , nonché vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Venezia
basato la propria decisione sulla circostanza che il credito vantato della Banca
fosse fondato su atti privi di data certa anteriore al fallimento, non sussistendo
altro fatto idoneo per stabilirne l’anteriorità rispetto al momento indicato;

art 380 bis cpc la relazione che segue.

nonché per non aver tenuto conto della documentazione prodotta che avrebbe
provato la data certa.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta sotto il profilo del vizio di
motivazione e di violazione di legge, la falsa applicazione dell’art. 2704 c.c. e

data certa anteriore al fallimento del contratto di pegno del 2.07.2009.
I motivi possono essere trattati congiuntamente e appaiono inammissibili oltre
che infondati.
Questa Suprema Corte si è più volte espressa in relazione alla necessità di un
controllo “caso per caso” al fine di individuare la sussistenza e l’idoneità a
stabilire la certezza della data di un documento e in particolare, in sede di
accertamento dello stato passivo, ai fini della decisione circa l’opponibilità al
fallimento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa,
mediante la quale voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato
concluso, il giudice di merito, ove sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati
nell’art. 2704 cod. civ. (registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica
di uno dei sottoscrittori, riproduzione in un atto pubblico), ha il compito di
valutarne, caso per caso, la sussistenza e l’idoneità a stabilire la certezza della
data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non
deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì,
sottratto alla sua disponibilità. (Cass. 2299/12; Cass. 1016/93; Cass. 3999/06).
In tal senso, anche la certezza di tale data può ben essere provata da fatti
equipollenti astrattamente idonei a garantire 1 ‘anteriorità del credito (Cass.

dell’art. 34 d.lgs. 213/98 per avere il tribunale ritenuto mancante« la prova della

Sez.Un. 4213/13; e in tal senso Cass. 9539/00; Cass. Ord. 9175/12; Cass.
24320/07).
In particolare, tra questi fatti equipollenti, la giurisprudenza di questa Suprema
Corte annovera espressamente il timbro di cancelleria che attesta la data di

8537/2011; Cass. 1814/2006; Cass. 5561/04; Cass. 7312/06). Di tal guisa la
timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad
un’attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno
in cui essa è stata eseguita.
Nel caso di specie, però, è da osservare che, contrariamente a quanto affermato
dal ricorrente nell’esposizione dei suoi motivi, il deposito dell’indice dei
documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo risulta essere avvenuto solo
in questo giudizio di legittimità ed è comunque privo del timbro di cancelleria
attestante la data certa, mentre avrebbe dovuto essere depositato con il ricorso
in opposizione allo stato passivo. Da ciò ne consegue l’inammissibilità e
comunque l ‘irrilevanza di tale produzione.
Quanto alla mancanza di data certa, anche dell’atto di costituzione di pegno il
decreto dà atto che la curatela aveva sollevato l’eccezione di mancanza di data
certa. La censura della ricorrente sul punto appare priva di autosufficienza non
avendo fatto riferimento al fatto che da nessuno degli atti del giudizio di
opposizione risulterebbe tale circostanza.
Alla luce di quanto fin qui rilevato, non si riscontra alcun vizio di motivazione
della sentenza impugnata in ordine all’inidoneità della documentazione

deposito dei documenti, nonché l’appósizione del timbro postale (Cass.

prodotta; da ciò ne deriva che correttamente il giudice di merito ha statuito che
“la pretesa di parte attrice poggia su atti privi di data certa anteriore al
fallimento, non sussistendo punto alcun altro fatto idoneo per stabilirne
l’anteriorità rispetto al momento indicato”; non essendo in ogni caso neppure
possibile ricavare dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo la

certezza della data di documenti diversi dal ricorso medesimo.
Ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in
camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all:art. 375 c.p.c.
PQM
• Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di
Consiglio.
Roma, 25/06/14
Il Cons. Rel.

Veste le memorie delle parti;
considerato:
che profili di inammissibilità del ricorso si riscontrano nella rilevata
mancanza di autosufficienza di alcune censure nonché nelle parti in cui si
intende fornire una diversa interpretazione delle risultanze processuali;
che ,comunque,non emergono elementi che possano portare a diverse
conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che

i

pertanto il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento
delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di

spese forfettarie ed accessori di legge.

giudizio liquidate in euro 7000,00 oltre euro 100,00 per esborsi ed oltre

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA