Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21674 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2020, (ud. 18/11/2019, dep. 08/10/2020), n.21674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1277-2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Z.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosario

Avveduto e Elvira Argento con domicilio eletto in Roma via Santa

Costanza n. 27 presso lo studio dell’avv. Carlo Valle;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia n. 437/34/11 depositata il 14.11.2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2019

dal Consigliere Catello Pandolfi.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia sezione di Catania n. 437/34/11 depositata il 14 novembre 2011.

La vicenda trae origine dalla notifica in data 21.1.22005 dell’avviso di accertamento con cui veniva contestato alla ditta Z.A., esercente attività di “lavori generali edifici”, d’aver dichiarato un reddito d’impresa inferiore alla media per l’anno d’imposta 1998.

Il contribuente aveva opposto l’avviso di accertamento e la CTP di Ragusa aveva accolto il ricorso ritenendo decaduta l’Amministrazione dal potere impositivo, non potendo beneficiare della proroga biennale prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 10. L’appello proposto dall’Amministrazione veniva respinto a conferma della decisione di primo grado.

L’impugnativa dell’Ufficio è basata su di un unico motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione della L. n. 289 del 2002, art. 10 in connessione dell’art. 7 della stessa legge.

Resiste il contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il contribuente ha eccepito la tardività del ricorso sul presupposto che esso fosse stato introdotto decorso il termine di mesi sei, previsti dalla L. n. 69 del 2009, art. 56, comma 1, decorrente dal 4.07.2009, ritenuto applicabile al caso in esame in quanto il giudizio d’appello era stato introdotto il 12.11.2009. L’eccezione è infondata in quanto il resistente pone come criterio, per verificare l’applicabilità della “novella”, la data in cui con cui era stato introdotto il giudizio d’appello, appunto, il 12.11.2009, epoca in cui era vigente la modifica. Ragion per cui, secondo il ricorrente, il ricorso per cassazione in esame avrebbe dovuto essere introdotto entro sei mesi, dalla data di pubblicazione (14.11.2011) della sentenza appellata, e quindi entro il 14.05.2012 e non, come avvenuto, il 28.12.2012.

Per contro, va evidenziato che la nuova disposizione attiene ai “giudizi” instaurati dopo il 4 luglio 2009 e non solo alle singole fasi di essi, come invece ritiene il ricorrente, che ancora la sua eccezione alla data della introduzione dell’appello, laddove il “giudizio” era stato introdotto, con il ricorso di primo grado, il 17.12.2006.

Infatti, la giurisprudenza di questa Corte, qui da ribadire, ha più volte affermato che “In tema di impugnazioni nel processo tributario, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46 che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio”, (ex multis Sez. 5 -, Ordinanza n. 19979 del 27/07/2018).

Ciò posto e venendo all’unico motivo d’impugnazione, è da ritenere che esso sia fondato.

Ha errato, infatti, la CTR nell’affermare che “la proroga non potrà essere accordata quando, come nella specie, il contribuente abbia deciso di avvalersi della definizione agevolata atteso che essa è prevista dalla legge solo per i contribuenti che non si avvalgano delle norme di definizione agevolata dettata dalla medesima L. n. 289, artt. 7 e 9….a nulla rilevando che la definizione non sia valida…”.

E’, infatti, giurisprudenza di questa Corte, cui s’intende dare ulteriore corso, che “In tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata all’Ufficio dalla L. n. 289 del 2002, art. 10 opera sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, non avendone diritto, essendo il meccanismo finalizzato a tutelare il preminente interesse dell’Amministrazione finanziaria all’accertamento ed alla riscossione delle imposte (ex plurimis Sez. 5 – Ordinanza n. 14630 del 29/05/2019).

Del resto, una diversa interpretazione urterebbe con il principio di ragionevolezza della norma in quanto implicherebbe che il contribuente, pur nella consapevolezza di non poter giungere alla definizione agevolata, ma sol avviando la procedura pur senza prospettive di perfezionamento, priverebbe l’Amministrazione del maggior termine per esercitare il potere impositivo a vantaggio della collettività, al soddisfacimento dei cui bisogni il gettito tributario è finalizzato.

Il ricorso va, pertanto, accolto. La sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributarla Regionale della Sicilia sezione di Catania, in diversa composizione per il riesame della controversia alla luce dei principi richiamati in motivazione nonchè per la definizione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia sezione di Catania anche per la definizione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

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