Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21674 del 05/09/2018

Cassazione civile sez. lav., 05/09/2018, (ud. 29/03/2018, dep. 05/09/2018), n.21674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3656-2013 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli

avvocati EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

ANTONELLI 50, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE TRIVELLINI,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2108/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 16/11/2012 R.G.N. 709/2011.

Fatto

RITENUTO

CHE:

la Corte d’Appello di Palermo con sentenza n. 2108/2012 in riforma della sentenza di primo grado impugnata da C.F. ha condannato l’Inps al pagamento dell’assegno mensile di assistenza ritenendo che il requisito della incollocazione, in mancanza di specifiche contestazioni da parte dell’Istituto previdenziale, potesse nella specie presumersi sulla base dell’accertata mancanza di reddito (per il tramite di certificazione dell’Agenzia dell’Entrate);

che contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con un motivo nel quale denuncia violazione ed errata applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 13 anche nel testo sostituito dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247, della L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 94 dell’art. 2697 c.c., dell’art. 11 disp. gen., tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; e ciò in quanto – premesso che il requisito del mancato svolgimento dell’attività lavorativa così come prima quello dell’incollocamento al lavoro previsto sino al 31/12/2007 è requisito costitutivo del diritto all’assegno di invalidità e non mera condizione di erogazione del beneficio da provarsi con le certificazioni rilasciate dagli enti competenti e nelle forme richieste – la Corte d’Appello aveva errato sotto un triplice ordine di considerazioni: una prima volta allorchè ha affermato che l’Inps non avrebbe contestato la prova dell’incollocazione fornita attraverso la certificazione dell’agenzia delle entrate, avendo invece l’Inps contestato la pretesa della ricorrente di provare il requisito in discorso mediante una mera dichiarazione sostitutiva che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è invece priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale; in secondo luogo la Corte ha errato a non pretendere la prova dell’incollocabilità nelle forme richieste dalla legge e in difetto a non verificare d’ufficio la sussistenza o meno del requisito ritenendo a torto che l’incollocazione debba qualificarsi elemento esterno della fattispecie quindi solo condizione di erogazione della prestazione; ed una terza volta la Corte ha errato allorchè ha ritenuto che la prova giudiziale del mancato svolgimento dell’attività lavorativa potesse ritenersi data attraverso la presunzione dell’accertata mancanza di reddito documentata dalla certificazione dell’Agenzia delle entrate;

che C.F. ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

il motivo di ricorso è inammissibile e comunque infondato, in primo luogo perchè si rivela inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata la quale non ha posto a base della prova del requisito dell’incollocazione in discorso la autocertificazione (o la mancata contestazione dell’autocertificazione), bensì la certificazione dell’Agenzia delle Entrate da cui ha desunto in via presuntiva la mancanza di svolgimento dell’attività lavorativa; del pari inconferente è il motivo perchè la Corte non ha affermato che il requisito della cosiddetta incollocabilità sia divenuto dopo la L. n. 247 del 2007una mera condizione di erogazione della prestazione assistenziale da accertarsi all’esterno del procedimento giudiziario;

il motivo è altresì infondato poichè non risulta che l’Inps abbia contestato la certificazione dell’Agenzia delle Entrate che attestava l’insussistenza di qualsiasi reddito ed inoltre laddove sostiene che la prova della mancanza di svolgimento del lavoro debba essere data solo attraverso un provvedimento formale e quindi non anche attraverso una prova a carattere presuntivo desunta dall’accertata mancanza di reddito documentata da una certificazione dell’Agenzia delle Entrate prodotta in giudizio; al contrario, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. sesta L. 27380/2014, Cass. n. 19833 del 2013) con la modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, il requisito occupazionale è cambiato: non si richiede più la “incollocazione al lavoro”, ma semplicemente lo stato di inoccupazione, in quanto la legge individua il requisito in questi termini: disabili “che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste”. Tra i due concetti vi è una differenza, perchè il disabile incollocato al lavoro non è semplicemente disoccupato: è il disabile che, essendo privo di lavoro, si è iscritto o ha chiesto di iscriversi negli elenchi speciali per l’avviamento al lavoro. Ha cioè attivato il meccanismo per l’assunzione obbligatoria;

la nuova disciplina, pur non esigendo più l’attivazione del meccanismo per l’assunzione obbligatoria, ha invece lasciato immutato l’onere del disabile di fornire la prova di non aver lavorato nel periodo interessato dalla domanda proposta; e la prova del requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa previsto dalla L. n. 118 del 1971, art. 13, nel testo di cui alla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, deve essere fornita in giudizio dall’invalido, trovando applicazione il principio generale sull’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., che non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo, con la precisazione che, non essendo possibile la materia dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo;

pertanto, in conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 2200 di cui Euro 2000 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali ed oneri accessori, con distrazione a favore dell’Avv. Raffaele Trivellini anticipatario.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 29 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2018

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