Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21673 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/10/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 26/10/2016), n.21673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6419/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

X.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI

48, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORIS TOSI, per

mandato a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1324/30/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 03/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. Roberta Crucitti;

udito l’Avvocato Giuseppe Marini difensore del resistente che insiste

per il rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di X.P. dell’avviso di accertamento relativo ad IVA, IRPEF ed IRAP dell’anno di imposta (OMISSIS), la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava l’appello, proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado, inammissibile perchè sottoscritto dal “Capo dell’Ufficio legale” senza che l’Ufficio avesse, nel corso del giudizio, allegato la delega del Direttore Titolare.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato ad unico motivo.

Il contribuente resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 e art. 11, comma 2 e dell’art. 2697 c.c., laddove la Commissione Regionale aveva ritenuto inammissibile l’appello perchè lo stesso non era stato firmato dal titolare della Direzione generale, ma da un funzionario che si affermava Capo dell’Ufficio legale in assenza di dimostrazione della titolarità di delega.

1.1. Il motivo, oltre che ammissibile, è anche fondato.

Appare, invero, sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. di recente, ex multis, Cass. n. 6691 del 21/03/2014) secondo cui in tema di contenzioso tributario, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10 e art. 11, comma 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale, sicchè è validamente apposta la sottoscrizione dell’appello dell’ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza di primo grado, dovendosi, altrimenti presumere che l’atto provenga dall’ufficio che ne esprima la volontà.

Detti principi sono stati di recente ribaditi anche da Cass. n. 15743/16 la quale ha evidenziato la differenza, ai fini che ci occupano, tra la legittimazione processuale del soggetto che propone appello in nome dell’Agenzia delle Entrate e la legittimazione del funzionario dell’Agenzia ad emettere un atto di accertamento con contenuto fiscale, atteso che la legittimazione processuale viene conferita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2, impersonalmente all’Agenzia e non al Direttore, come invece prevede il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, con previsione normativa che, all’evidenza, lascia molto più spazio all’organizzazione interna dell’Agenzia e con conseguente inapplicabilità dei principi espressi da questa Corte in punto di delega del Direttore al compimento degli atti fiscali e ribaditi di recente da Cass. nn. 22800/2015 e 22803/2015.

4. Alla luce di tali principi, essendo pacifici i fatti processuali per come evincibili dalla stessa sentenza impugnata e non essendo mai stato posto in dubbio dallo stesso resistente che l’atto fosse stato sottoscritto da soggetto incardinato nell’Agenzia delle Entrate discutendosi, invece, della prova che il soggetto fosse munito dei poteri di firma ovvero appartenesse alla carriera direttiva tramite vittoria di regolare concorso, appare evidente l’errore commesso nell’applicazione della normativa di riferimento dalla C.T.R. per cui va accolto il ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto affinchè provveda all’esame dell’appello principale e dell’appello incidentale ritenuto assorbito.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali, a diversa Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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