Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21673 del 23/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 23/08/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 23/08/2019), n.21673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8250-2016 proposto da:

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (già ALITALIA COMPAGNIA AEREA

ITALIANA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 25-B, presso lo studio

degli avvocati ROBERTO PESSI e MAURIZIO SANTORI, che la

rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO

38, presso lo studio dell’avvocato CARLO DE MARCHIS, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 474/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

MILANO, depositata il 28/09/2015 r.g.n. 1325/2013.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che con sentenza n. 474/2015, depositata il 28/9/2015, la Corte di appello di Milano, in riforma della decisione del Tribunale di Milano, ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dall’1 marzo 2012 tra C.A. e Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A., con la condanna della società a riammettere in servizio la lavoratrice e a corrispondere alla stessa l’indennità risarcitoria ex L. n. 183 del 2010, art. 32 nella misura di cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;

– che la Corte ha ritenuto che l’eccezione di decadenza proposta dalla datrice di lavoro ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32 e L. n. 604 del 1966, art. 6, pur presente nelle conclusioni della memoria difensiva di primo grado, non fosse stata oggetto di argomentazione nel corpo dell’atto ed inoltre che nella stessa sede non fosse stata sollevata la questione relativa alla mancata prova dell’invio dell’impugnazione, questione che, di conseguenza, era da considerarsi solo (tardivamente) allegata nel giudizio di secondo grado;

– che, nel merito, la Corte ha poi ritenuto l’erroneità, quanto all’osservanza del limite del 15% previsto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, del criterio di computo dei contratti a termine “mese per mese”, il numero di essi non dovendo mai superare tale percentuale nell’anno di riferimento;

– che nei confronti di detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Compagnia Aerea Italiana S.p.A. (già Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A.) con quattro motivi, assistiti da memoria, cui la lavoratrice ha resistito con controricorso;

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

Che con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte ha ritenuto tardiva l’eccezione di decadenza, pur tempestivamente sollevata in sede di costituzione nel giudizio di primo grado e reiterata in appello, non avendo al riguardo considerato che la società resistente non solo l’aveva proposta anche nel corpo della memoria difensiva ma, nell’illustrarla, aveva specificamente contestato l’avvenuto invio della lettera di impugnazione, secondo ciò che era dato rilevare dall’esame dell’atto;

– che con gli altri motivi viene dedotta dalla ricorrente: – con il secondo, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115,116,420,421 e 437c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost., per avere la Corte erroneamente disatteso il criterio di computo “mese per mese”; – con il terzo, la violazione e falsa applicazione delle stesse norme di diritto, già richiamate in relazione al primo motivo, per avere la Corte di appello erroneamente imputato alla società datrice di lavoro carenze di allegazione e probatorie, pur in presenza di materiale documentale e di capitoli di prova, dai quali, ove esaminati e ammessi, sarebbe emerso, così superandosi il criterio di computo “mese per mese”, che comunque il limite del 15% non era stato mai superato nelle assunzioni a termine per l’anno 2012; – con il quarto, viene dedotto il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 per avere la Corte di appello omesso di valutare il documento contenente le liste nominative del personale a tempo determinato assunto ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, con l’indicazione dei dati di decorrenza e di cessazione di ciascun rapporto lavorativo, e, pertanto, avente carattere decisivo al fine di accertare il numero dei contratti a termine stipulati nel periodo di riferimento;

Osservato che la sentenza impugnata ha ritenuto tardiva l’eccezione di decadenza ex L. n. 183 del 2010, art. 32 e L. n. 604 del 1966, art. 6 sul rilievo che “pur essendo presente l’eccezione in esame nelle conclusioni della memoria difensiva di primo grado, la stessa non era argomentata nell’atto nè, tanto meno, in quella sede era stata tempestivamente sollevata la questione della mancata prova dell’invio dell’impugnazione” (cfr. p. 6, ultimo capoverso);

– che peraltro, diversamente da quanto affermato in sentenza, risulta che la società avesse sollevato l’eccezione anche nel corpo della memoria difensiva di primo grado e, in particolare, vi avesse specificamente esposto le ragioni per le quali era da concludere nel senso della mancata dimostrazione, che sarebbe stato onere della ricorrente fornire, circa l’effettiva intervenuta trasmissione della menzionata lettera di impugnazione in data 13 agosto 2012 (cfr. ricorso per cassazione, pp. 12-13, anche per l’osservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6);

– che, di conseguenza, è fondato e deve essere accolto il primo motivo di ricorso;

– che gli altri motivi restano assorbiti;

Ritenuto conclusivamente che in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, l’impugnata sentenza n. 474/2015 della Corte di appello di Milano deve essere cassata e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla stessa Corte in diversa composizione, che procederà a vagliare la fondatezza della proposta eccezione di decadenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2019

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