Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21673 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 19/10/2011), n.21673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18912-2009 proposto da:

IMPRESA EDILE LONARDI SPA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 362, presso lo studio dell’avvocato TRANE PASQUALE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZILIOLI TITO giusta

mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di VERONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio

dell’avvocato CLARICH MARCELLO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CAINERI GIOVANNI ROBERTO giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di VENEZIA, SEZIONE DISTACCATA di VERONA del 7/04/08, depositata il

05/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato Trane Pasquale difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che

conferma l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

LA CORTE

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

“La Commissione Tributaria Regionale di Venezia, sezione distaccata di Verona, con sentenza depositata il 5.5.2008, rigettava – in riforma della sentenza di primo grado – il ricorso proposto dalla Impresa Edile Lonardi spa contro un avviso di accertamento TARSU relativo agli anni 2002/3/4.

La Impresa Edile Lonardi spa ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello sulla scorta di tre motivi.

Resiste il Comune di Verona con controricorso, eccependo preliminarmente la tardività dei ricorso.

Il ricorso è inammissibile, perchè proposto dopo la scadenza del termine di un anno fissato dall’art. 327 c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile. La sentenza impugnata risulta infatti depositata il 5 maggio 2008; il termine cd. lungo scadeva dunque, compresa la sospensione feriale dei termini (anni 1 e gg. 46), il 20 giugno 2009;

il ricorso risulta consegnato agli ufficiali giudiziari, per la notifica, il 6 agosto 2009.

Si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di inammissibilità dei ricorso perchè proposto fuori termine”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti;

che il Comune di Verona si è costituito con controricorso.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, perchè tardivo;

che le remissive argomentazioni svolte dal ricorrente nella memoria difensiva datata 21.9.11 inducono a compensare le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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