Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21673 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.19/09/2017),  n. 21673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16899/2016 R.G. proposto da:

D.A., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 308, presso lo studio dell’avvocato UGO

RUFFOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO DE NINA;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 283/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/01/2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del dì

11/05/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

D.A. ricorre, affidandosi ad almeno due motivi, per la cassazione della sentenza (n. 283 del 27/01/2016) con cui la corte di appello di Milano ha accolto solo in parte il suo gravame contro la sentenza del tribunale di Milano sulla domanda nei suoi confronti proposta dai coniugi S.M. e D.R. e da S.F., padre del primo, la quale l’aveva condannata al risarcimento del danno da molestie col mezzo del telefono ma solo nei confronti dei primi due e per Euro 50.000 cadauno: in particolare avendo il giudice di secondo grado accolto il gravame quanto alla compensazione delle spese di lite di primo grado nei confronti di S.F., la cui domanda era stata rigettata, ma liquidandole in soli Euro 1.700 oltre accessori;

l’intimato non espleta attività difensiva in questa sede;

è formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

la ricorrente deposita memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p..

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

la ricorrente si duole: col primo motivo, di “violazione e falsa applicazione, ex Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.M. 10 Marzo 2014, n. 55, artt. 4 e ss., in materia di rimborso delle spese di lite”; col secondo motivo, di “violazione e falsa applicazione, ex Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli Artt. 91 e 92 c.p.c.: soccombenza del Sig. S.F. in entrambi i gradi di giudizio”: ma entrambi i motivi sono inammissibili;

la ricorrente, infatti, non trascrive, nel ricorso, soprattutto indicandone le sedi processuali (non potendosi giovare di riprodurre ancora una volta nella memoria i passaggi del ricorso in cui si è limitata ad asserire le circostanze prive di tali ulteriori specificazioni, nè comunque di porre rimedio con la memoria stessa a tali indiscutibili lacune originarie del ricorso), i passaggi degli atti determinanti del primo grado nei quali le domande della sua controparte sono state dapprima formulate e poi definitivamente cristallizzate ai fini della determinazione del valore della controversia;

eppure, al riguardo, va ribadita la necessità che, per consentire a questa Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, nel ricorso si rinvengano sia l’indicazione della sede processuale di produzione dei documenti o di adduzione delle tesi su cui si fondano ed in cui si articolano le doglianze stesse, sia la trascrizione dei primi e dei passaggi argomentativi sulle seconde (tra le innumerevoli, v.: Cass. ord. 26/08/2014, n. 18218; Cass. ord. 16/03/2012, n. 4220; Cass. 01/02/1995, n. 1161; Cass. 12/06/2002, n. 8388; Cass. 21/10/2003, n. 15751; Cass. 24/03/2006, n. 6679; Cass. 17/05/2006, n. 11501;Cass. 31/05/2006, n. 12984; Cass. ord. 30/07/2010, n. 17915, resa anche ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.; Cass. 31/07/2012, n. 13677; tra le altre del solo 2014: Cass. 11/02/2014, nn. 3018, 3026 e 3038; Cass. 07/02/2014, nn. 2823 e 2865 e ord. n. 2793; Cass. 06/02/2014, n. 2712, anche per gli errores in procedendo; Cass. 05/02/2014, n. 2608; Cass. 03/02/2014, nn. 2274 e 2276; Cass. 30/01/2014, n. 2072; ancora: Cass. Sez. U. 04/04/2016, n. 6451; Cass. Sez. U. 01/07/2016, n. 13532; Cass. Sez. U. 04/02/2016, n. 2198);

tale carenza formale, inemendabile con qualunque atto successivo al ricorso e quindi a maggior ragione con la memoria prevista anche dal testo vigente dell’art. 380-bis c.p.c., impedisce anche solo di prendere in considerazione la doglianza, che avrebbe necessitato dell’indicazione appunto degli elementi, intesi quali gli specifici passaggi degli atti del giudizio di primo grado coi quali le domande erano state analiticamente formulate,

per individuare in quale scaglione di valore inquadrare la controversia intrapresa da S.F. nei confronti della D., anche ai fini della verifica della correttezza della liquidazione delle spese in suo favore operata: e comporta l’inammissibilità del ricorso, che va così dichiarata in dispositivo;

benchè non vi sia luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, per non avervi l’intimato svolto attività difensiva, va peraltro dato atto – mancando ogni discrezionalità sul punto (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per la applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale di questa.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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