Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21673 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2020, (ud. 18/11/2019, dep. 08/10/2020), n.21673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1047-2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

“Porto San Paolo Dive Center” Associazione Sportiva Dilettantistica

rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Delitala comunicazioni

via fax 079-233304 o via pec

francesco.delitala.pecordineavvocati.ss.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Cagliari,

sez. distaccata Sassari n. 202/2011/08 depositata il 18/11/2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/11/2019 dal

Consigliere Catello Pandolfi.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR della Sardegna sezione di Sassari n. 202/8/11 depositata il 18/11/2011.

La vicenda tra origine dalla attività accertativa per l’anno d’imposta 2002, in esito alla quale l’Ufficio finanziario aveva contestato all’Associazione Porto San Paolo Dive Center di svolgere attività commerciale in violazione del D.Lgs. n. 460 del 1997. L’Associazione aveva opposto l’avviso di accertamento alla CTP di Sassari, che aveva respinto il ricorso.

La decisione veniva perciò appellata alla CTR per la Sardegna sezione staccata di Sassari, che accoglieva il gravame con la decisione impugnata in questa sede.

Il ricorso dell’Amministrazione è basato su quattro motivi.

L’Associazione resiste con controricorso e successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo in esame l’Agenzia lamenta la violazione del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 1, comma 1, lett. b) in relazione con il comma 2, lett. a) e con il comma 3. Censura, cioè, che la CTR non avesse motivato che l’attività sociale fosse resa in favore di persone svantaggiate.

Va rilevato che l’addebito, di non aver svolto l’attività esclusivamente in favore di soggetti riconducibili al suddetto novero, non risulta contestato dall’avviso di accertamento (come riassunto dall’Ufficio a pagg, da 2 a 4 del ricorso), in cui i rilievi della verifica attenevano alla circostanza che i clienti (pseudo-associati) non versassero una quota associativa, ma un corrispettivo per le singole prestazioni.

Pertanto, non può affermarsi che la CTR abbia violato o falsamento applicato le disposizioni indicate nella formulazione del motivo di ricorso, ovvero che abbia omesso di motivare in ordine ad un profilo che non risulta fosse specifico oggetto di vaglio sulla legittimità dell’accertamento. Del resto, la stessa decisione di primo grado, sfavorevole al contribuente, nel rigettarne il ricorso, non indicava tra le ragioni dell’Ufficio, lo specifico aspetto relativo alla violazione dell’art. 10, comma 2, lett. a).

Il primo motivo è, dunque, infondato.

Parimenti lo è il secondo, riguardante falsa applicazione o omessa motivazione in ordine alla supposta violazione del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 5 stesso. L’Agenzia ricorrente contesta, cioè, che il sodalizio non si fosse attenuto al comma 5 dello stesso D.Lgs. e che la CTR non avesse motivato che le c.d. attività connesse, integrative di quelle indicate ai commi 2, non fossero prevalenti rispetto a quelle istituzionali.

Anche tale aspetto non si rinviene però nelle specifiche contestazioni indicate dall’Ufficio nell’avviso di accertamento, per cui anche tale doglianza difetta del necessario presupposto.

Ciò premesso, appare opportuno esaminare dapprima il quarto motivo di ricorso, anch’esso infondato, riservando da ultimo l’esame del terzo che, per le ragioni che saranno esposte, risulta, invece, essere fondato.

Il quarto motivo, dunque, lamenta violazione del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10 con generico riferimento agli “ulteriori requisiti”, nell’articolo previsti al fine di conferire ad un sodalizio la veste di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Delle prescrizioni dettate da tale articolo vengono indicate, nel quarto motivo, quelle previste al comma 1, dalla lett. b) alla lett. i) ed al comma 6, lett. d) ed e). Ora, per quanto riguarda i requisiti indicati nella formulazione del motivo di ricorso, la doglianza è infondata giacchè nessuno dei requisiti di cui al comma 1 era stato oggetto della cognizione del giudice regionale, tranne la violazione della lett. g). Ma con riferimento a tale ultima previsione non è ravvisabile alcuna omissione motivazionale dal momento che la sentenza impugnata non ha mancato di esigere l’obbligo, da parte del sodalizio di redigere il bilancio annuale, come, appunto, precisato dalla lett. g), nè ha omesso di riscontrare ed esplicitare che l’incombenza fosse stata assolta.

Quanto poi previsto dal comma 6, relativo al divieto di distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione (posto dalla lett. d, del comma 1), risulta che anch’esso non fosse mai stato oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione, con l’avviso di accertamento.

Non può, pertanto, essere mossa al giudice regionale alcuna censura di violazione o di motivazione insufficiente in merito ad aspetti che esulavano dal thema decidendum. Venendo infine al terzo motivo, si ritiene, come anticipato, che esso sia fondato.

L’Ufficio ha contestato che la CTR avesse violato il D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 1, lett. h).

Al riguardo, è da ritenere che la Commissione sia incorsa nella violazione della citata disposizione laddove ha affermato che “nessuna rilevanza può avere il fatto che i soci tesserati frequentassero il club una tantum, saltuariamente o in maniera continuativa. La norma ritiene soltanto che chiunque usufruisca dei servizi offerti dall’associazione debba essere socio dell’ente…”.

Tale interpretazione urta palesemente con la previsione del comma 1, secondo cui sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato “…i cui statuti o atti costitutivi…prevedono una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa…”.

E’ di tutta evidenza che il requisito dell’effettività e quello dell’esclusione della temporaneità, siano antinomici rispetto alla discontinuità e alla saltuarietà dell’adesione, invece, ritenute ammissibili dalla Commissione territoriale. Ciò in evidente contrasto con le finalità inclusive e socializzanti proprie delle iniziative private non lucrative, che la collettività incentiva e contribuisce a sostenere con un regime fiscale di favore, altrimenti ingiustificato.

Il terzo motivo va, dunque, accolto, rigettati gli altri. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna sezione di Sassari, in diversa composizione, per il riesame in relazione al motivo accolto e per le spese.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo, rigettati gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sardegna sezione di Sassari in diversa composizione limitatamente al motivo accolto e per la definizione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

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