Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21672 del 23/10/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21672 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 25363-2014 proposto da:
BREMBO SPA, in persona del procuratore speciale, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SALARIA, 259, presso lo studio
dell’avvocato MARCO PASSALACQUA, che la rappresenta e difende
814 BErrA

unitamente agli avvocati MARCO ARATO,. _ _ VARNI, MARIO
OLIVIERI giusta procura speciale per atto Notaio Giovanni Vacirca
di Bergamo del 23/10/2014, rep. n. 132202;

– ricorrente contro
IMPRESA FRATELLI ROTA NODARI SPA, in persona del
Presidente pro tempore e legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio
4 519

5:r
5

dell’avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e difende

Data pubblicazione: 23/10/2015

unitamente all’avvocato CLAUDIO ZANETTI giusta delega a
margine dello scritto difensivo;
– resistente nonché contro

speciale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO NIGRO, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati SANTE MARIA CESQUI, DARIO
MORESCO giusta procura a margine della seconda pagina della
memoria difensiva;

resistente

sulle conclusioni scritte del RG. in persona del Dott. CARMELO
CELENTANO che ha chiesto visto l’art. 380 ter c.p.c. il rigetto del
ricorso, con le conseguenze di legge;
avverso la sentenza n. 2148/2014 del TRIBUNALE di BERGAMO,
depositata il 24/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Ric. 2014 n. 25363 sez. M3 – ud. 10-06-2015
-2-

INNOVA TECNOLOGIE SRL, in persona del suo procuratore

R.g.n. 25363-14 (c.c. 10.6.2015)

Ritenuto quanto segue:
§1. La s.p.a. Brembo ha proposto istanza di regol eqtz di competenza
contro la s.p.a. Impresa Fratelli Rota Nodari e la s.r.1., Innova Tecnologia
avverso la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del 24 settembre 2014; con la

quale il Tribunale di Bergamo ha dichiarato la propria incompetenza é la
competenza per materia della Sezione Specializzata in materia di Impresa

presso il Tribunale di Brescia sulla controversia avente ad oggetto due giudizi
riuniti di opposizione a due distinti decreti ingiuntivi ottenuti da essa
ricorrente, rispettivamente proposte dalle qui intimate.
§2. All’istanza di regolamento di competenza hanno resistito con
separate memorie la s.p.a. Impresa Frateli Rota Nodari e la s.r.l. Innova
Tecnologia.
§3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento ai sensi
dell’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la
Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito, ne è stata
fatta notificazione agli avvocati delle parti unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza della Corte.
§4. Tutte le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis c.p.c.
Considerato quanto segue:
§1. Il ricorso per regolamento di competenza è stato proposto dalla
ricorrente sulla base della deduzione dell’erroneità della valutazione del
Tribunale di Bergamo in ordine alla riconducibilità della controversia
derivante dalla riunione delle separate opposizioni a decreto ingiuntivo
all’àmbito della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
§2. Il Pubblico Ministero, nelle sue conclusioni, ha esaminato l’istanza di
regolamento di competenza svolgendo le sue argomentazioni con riferimento
alle doglianze prospettate dalla ricorrente, che erano incentrate sia
sull’assunto che il Tribunale avesse esaminato la competenza non già sulla
base del tenore della domanda, bensì dando rilievo alle eccezioni delle società
3
Est. Cons.tatfae1e Frasca

R.g.n. 25363-14 (c.c. 10.6.2015)

opponenti peraltro rimaste a livello di mere asserzioni, sia sulla deduzione che
comunque la controversia non fosse riconducibile alla competenza della
sezione specializzata.
§3. Il Collegio ritiene che l’istanza di regolamento di competenza debba
essere accolta per ragioni diverse da quelle indicate dalla ricorrente e che si
debbono rilevare ex officio nell’esercizio dei poteri di statuizione sulla

competenza e ciò anche al di là della invocazione che orane fa la ricorrente
nella memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Invero, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte
quello secondo cui, in sede di regolamento di competenza, poiché il relativo
giudizio è giudizio sulla questione di competenza nei suoi aspetti statici e
dinamici, la Corte di cassazione procede all’esame della questione senza
essere vincolata ai motivi sui quali si fonda l’istanza di regolamento e
conduce tale esame anche procedendo all’apprezzamento dell’osservanza
delle regole c.d. dinamiche disciplinatrici della proposizione della questione
di competenza, al fine di acclarare se esse siano state osservate.
Ciò è conforme alla natura stessa del regolamento che è sì mezzo di
impugnazione, ma sui generis perché concerne la questione di competenza in
via immediata e non solo l’esattezza della decisione del giudice di merito
sulla competenza impugnata.
E’ stato così statuito che «avendo l’istanza di regolamento di competenza
la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare
defmitivamente il giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia
ulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia, i poteri
di indagine e di valutazione, anche in fatto, della Corte possono esplicarsi in
relazione ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo,
senza essere limitati dal contenuto della sentenza impugnata ne’ dalle difese
delle parti, e possono conseguentemente riguardare anche questioni di fatto non
contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso
4
Est. Cons

ele Frasca

R.g.n. 25363-14 (c.c. 10.6.2015)

per regolamento di competenza.» (Cass. sez. un. n. 14569 del 2002; da
ultimo, ex multis , Cass. (ord.) n. 25232 del 2014).
E nella stessa logica si è pure statuito, con specifico riferimento
all’estensione d’ufficio del controllo sulla ritualità della eccezione di
incompetenza, che <> (così Cass. (ord.) n. 3537 del 2014; per considerazioni
simili si vedano Cass. (ord.) n. 11128 del 2014 e Cass. (ord.) n. 10596 del
2012).
Nell’ordinanza riservata, ammesso che essa possa considerarsi
prosecuzione della prima udienza di comparizione e trattazione ai sensi
dell’art. 183 c.p.c., non si coglie alcuna manifestazione espressa, com’era
necessario, dell’esercizio del potere officioso.
§4.5. Per mera completezza si rileva, comunque, che, se anche si
reputasse che l’espressa valutazione delibatoiia di fondatezza delle dette
eccezioni implicasse l’esercizio di quel potere, si dovrebbe rilevare che tale
potere risulterebbe esercitato tardivamente, in quanto in alcun modo
l’ordinanza riservata potrebbe considerarsi prosecuzione dell’udienza ai sensi
dell’art. 183 c.p.c.
Con riferimento all’opposizione della Rota Nodari il potere di
rilevazione d’ufficio si precluse già nell’udienza del 18 febbraio 2014, atteso
che il giudice designato riservò di diritti di prima udienza di tutte le parti, ma
non il proprio potere di rilevazione.
Con riferimento all’altra il potere si precluse all’udienza del 4 marzo
2014, atteso che il giudice designato, provvedendo questa volta riguardo ad

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Est. C ns. Raffaele Frasca

R.g.n. 25363-14 (c.c. 10.6.2015)

entrambe le opposizioni, riservò i diritti di prima udienza di tutte le parti, ma
non il proprio potere di rilevazione.
Ne segue che, quand’anche si volesse leggere — in ipotesi denegata
nell’ordinanza riservata del 19 giugno 2014, rappresentante la prosecuzione
dell’udienza del 16 giugno 2014, un atto di esercizio del potere officioso, tale
esercizio sarebbe stato tardivo ed irrituale.

§5. Dalle svolte considerazioni consegue che l’istanza di regolamento di
competenza dev’essere accolta perché il Tribunale ha dato rilevanza ad
eccezioni di parte irrituali, perché tardivamente proposte, e perché il potere
officioso di rilevazione non solo non venne esercitato ma, se anche lo fosse
stato, lo sarebbe stato a sua volta irritualmente, per tardività.
Dev’essere dichiarata la competenza del Tribunale di Bergamo, dinanzi
al quale le controversie rinite andranno riassunte nel termine i mesi tre dalla
comunicazione del deposito della presente.
§5.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai
sensi del d.m. n. 55 del 2014 sulla base dell’art. 5, comma 5, del detto d.m,
secondo cui <

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